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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Claudio Michelucci Giudice
- Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 17.1.2025, ritenuta per la decisione all'udienza del 28.4.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1 C.F._1
residente a[...], elett.te dom.to presso l'avv. M. Mossio dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
- ricorrente-
nata in Senegal a [...] il [...] c.f.: Controparte_1
C.F._2
-resistente contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale dei coniugi
conclusioni
Per il ricorrente: “Al Tribunale di Verbania, affinché il sig. Presidente voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi davanti a sé per il tentativo di conciliazione e fissata l'udienza di comparizione ed in accoglimento delle istanze della ricorrente, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1 e nata in Senegal a [...] il C.F._1 Controparte_1
17.12.2021 c.f.: .” C.F._3
Motivi in fatto e in diritto della decisione
La domanda di separazione personale spiegata dal ricorrente va accolta.
E ciò in considerazione di quanto affermato dal marito circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile e tanto perché è sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza affinchè sussista l'obbligo per il giudice di pronunciare la separazione (Cass 9.10.2007 n. 21099).
Comunque, nel caso di specie, già la totale assenza della parte convenuta dalla lite ha reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio del tutto demolito dai fatti intervenuti nel tempo.
Va dunque pronunciata la separazione come richiesto dal ricorrente.
Avendo il ricorrente rinunciato in udienza alla richiesta di addebito della separazione avanzata in ricorso, nessuna ulteriore pronuncia compete a questo giudice.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. La parte convenuta non ha resistito alla domanda e la separazione va necessariamente pronunciata con l'intervento giudiziale che, dunque, non è causato dalla controparte.
Né può ritenersi che vi sia soccombenza per non aver sottoscritto un ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
26.04.1958 e nata in Senegal a [...] il [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in Verbania il 26.1.1991;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Verbania il 3.6.2025
Il Presidente est
(dr. Monica Barco)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Claudio Michelucci Giudice
- Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 17.1.2025, ritenuta per la decisione all'udienza del 28.4.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1 C.F._1
residente a[...], elett.te dom.to presso l'avv. M. Mossio dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
- ricorrente-
nata in Senegal a [...] il [...] c.f.: Controparte_1
C.F._2
-resistente contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale dei coniugi
conclusioni
Per il ricorrente: “Al Tribunale di Verbania, affinché il sig. Presidente voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi davanti a sé per il tentativo di conciliazione e fissata l'udienza di comparizione ed in accoglimento delle istanze della ricorrente, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1 e nata in Senegal a [...] il C.F._1 Controparte_1
17.12.2021 c.f.: .” C.F._3
Motivi in fatto e in diritto della decisione
La domanda di separazione personale spiegata dal ricorrente va accolta.
E ciò in considerazione di quanto affermato dal marito circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile e tanto perché è sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza affinchè sussista l'obbligo per il giudice di pronunciare la separazione (Cass 9.10.2007 n. 21099).
Comunque, nel caso di specie, già la totale assenza della parte convenuta dalla lite ha reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio del tutto demolito dai fatti intervenuti nel tempo.
Va dunque pronunciata la separazione come richiesto dal ricorrente.
Avendo il ricorrente rinunciato in udienza alla richiesta di addebito della separazione avanzata in ricorso, nessuna ulteriore pronuncia compete a questo giudice.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. La parte convenuta non ha resistito alla domanda e la separazione va necessariamente pronunciata con l'intervento giudiziale che, dunque, non è causato dalla controparte.
Né può ritenersi che vi sia soccombenza per non aver sottoscritto un ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
26.04.1958 e nata in Senegal a [...] il [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in Verbania il 26.1.1991;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Verbania il 3.6.2025
Il Presidente est
(dr. Monica Barco)