TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/05/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.05.2022 al n. 3194 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via G.B. Mastrilli n.14 presso lo studio dell'Avv. Carla
Russo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Nola (Na) Via Pietro Vivenzio 17 presso lo studio dell'Avv. Filomena
Caracciolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 20.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.05.2022 la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il signor il 20.10.2001 a AN (NA) (n. 55– Parte II – serie A- Controparte_1 anno 2001) e che dalla loro unione erano nati due figli: nata a [...] il [...], e Pt_2
, nato a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data CP_2
22.02.2021, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 376/2021. Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido esclusivo del minore con regolamentazione dei tempi di permanenza di questi con il padre, CP_2
contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e CP_2
regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori, contributo al mantenimento della prole, vinte le spese di lite.
In sede presidenziale, ascoltate le parti all'udienza del 05.12.2022 e il minore all'udienza CP_2
del 23.01.2023, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 20.01.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
N FATTO ED IN DIRITTO Pt_3
Tanto brevemente in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.
1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 376/2021 emessa dal Tribunale di Nola in data 22.02.2021, passata in giudicato.
Circa l'affidamento della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, nulla è cambiato rispetto alla separazione né tantomeno sono stati provati fatti che rendono pregiudizievole l'affido condiviso del minore CP_2
ad entrambi i genitori. Invero, dalla lettura della sentenza di separazione emerge che è molto legato alla figura CP_2
paterna e che il padre ha mostrato di avere empatia verso il minore e di essersi prodigato verso lo stesso sia dal punto di vista affettivo che economico. Tali circostanze sono state confermate nel presente giudizio dallo stesso minore, il quale, in sede di ascolto, ha riferito di avere un buon rapporto con il padre, di sentirlo quotidianamente e di vederlo ogni qualvolta lo desideri. Dalle relazioni dei
SS sia di AN, depositata in data 03.10.2022, che di Nola, depositata 12.05.2023, emerge, altresì, che padre e figlio si vedono regolarmente e che entrambi hanno manifestato la volontà di continuare a coltivare tale rapporto.
Non essendo, allo stato, emersi gravi elementi che inducano il tribunale a dubitare della idoneità genitoriale del resistente e non essendo state comprovate situazioni che ostacolano le decisioni correlate all'affido condiviso della prole, si ritiene di confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la quale attualmente vive e CP_2
dalla quale è adeguatamente curato e seguito.
Circa la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con il padre, si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé il minore per due volte alla settimana dalle 18,30 alle 21,30 da individuarsi d'accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, il martedì e il venerdì, nonché fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21,00; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per 15 giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 giugno di ciascun anno;
il giorno del compleanno del padre e la festa del papà saranno trascorse dal minore con il padre stesso;
ogni festività ( Vigilia di
Natale, Natale, Ultimo dell'anno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì in Albis, 2 giugno, 25 aprile,
1 maggio) sarà trascorsa con ciascun genitore in modo alternato e ad anni alterni;
si prevede, inoltre, che nel corso dell'esercizio del diritto di visita il padre dovrà seguire il minore nello svolgimento delle attività di studio, ludiche o sportive organizzate e/o programmate.
Quanto alle questioni economiche, le risultanze processuali non hanno evidenziato alcuna variazione della situazione economica e patrimoniale rispetto a quanto prospettato in sede di ordinanza presidenziale. In particolare, dagli atti risulta che la ricorrente vive, unitamente ai figli, in un'abitazione concessale in comodato d'uso dai propri genitori e svolge la professione di estetista, con introiti modesti, come dalla stessa dichiarato e riportati nella certificazione unica versata in atti;
la figlia maggiorenne risulta essere iscritta all'Università, come dedotto dalla ricorrente e non Pt_2 contestato dal resistente, mentre il minore frequenta l'istituto tecnico per Geometri. Per CP_2
quanto riguarda il resistente, invece, lo stesso vive in una casa di edilizia popolare versando un canone mensile di € 50,00; ha lavorato in passato come operaio mentre all'epoca della separazione svolgeva lavori saltuari;
nel presente giudizio, invece, ha assunto di non essere in grado di lavorare stante le sue gravi condizioni di salute, senza però produrre alcuna certificazione medica idonea a dimostrare gli interventi subiti e la sua eventuale inabilità al lavoro.
Orbene, considerata la complessiva posizione economica patrimoniale come emersa nel corso del giudizio, la circostanza che entrambe le parti non hanno adeguatamente ottemperato alla richiesta di produzione documentale di cui all'ordinanza del 23.01.2024, è da ritenersi che, se è vero che la ricorrente lavora con introiti allo stato verosimilmente modesti, non è men vero che il resistente non ha comprovato la propria inabilità al lavoro né un peggioramento della propria condizione economica rispetto a quella goduta all'epoca della separazione.
Pertanto, si ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del dei figli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e del minore , Pt_2 CP_2
versando alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 400,00 (€ Parte_1
200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal
Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Nulla per le spese stante la natura della controversia e l'accoglimento parziale delle richieste di entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e il 20.10.2001 a AN (NA) (trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di AN (NA) all'atto n. 55– Parte II – serie A- anno 2001);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre in CP_2
AN (NA) alla via Andrea Vaccaro n. 3;
d) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
CP_2
e) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Pt_2
e , versando alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad CP_2 Parte_1 euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
h) Nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 09.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.05.2022 al n. 3194 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via G.B. Mastrilli n.14 presso lo studio dell'Avv. Carla
Russo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Nola (Na) Via Pietro Vivenzio 17 presso lo studio dell'Avv. Filomena
Caracciolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 20.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.05.2022 la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il signor il 20.10.2001 a AN (NA) (n. 55– Parte II – serie A- Controparte_1 anno 2001) e che dalla loro unione erano nati due figli: nata a [...] il [...], e Pt_2
, nato a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data CP_2
22.02.2021, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 376/2021. Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido esclusivo del minore con regolamentazione dei tempi di permanenza di questi con il padre, CP_2
contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e CP_2
regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori, contributo al mantenimento della prole, vinte le spese di lite.
In sede presidenziale, ascoltate le parti all'udienza del 05.12.2022 e il minore all'udienza CP_2
del 23.01.2023, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 20.01.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
N FATTO ED IN DIRITTO Pt_3
Tanto brevemente in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.
1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 376/2021 emessa dal Tribunale di Nola in data 22.02.2021, passata in giudicato.
Circa l'affidamento della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, nulla è cambiato rispetto alla separazione né tantomeno sono stati provati fatti che rendono pregiudizievole l'affido condiviso del minore CP_2
ad entrambi i genitori. Invero, dalla lettura della sentenza di separazione emerge che è molto legato alla figura CP_2
paterna e che il padre ha mostrato di avere empatia verso il minore e di essersi prodigato verso lo stesso sia dal punto di vista affettivo che economico. Tali circostanze sono state confermate nel presente giudizio dallo stesso minore, il quale, in sede di ascolto, ha riferito di avere un buon rapporto con il padre, di sentirlo quotidianamente e di vederlo ogni qualvolta lo desideri. Dalle relazioni dei
SS sia di AN, depositata in data 03.10.2022, che di Nola, depositata 12.05.2023, emerge, altresì, che padre e figlio si vedono regolarmente e che entrambi hanno manifestato la volontà di continuare a coltivare tale rapporto.
Non essendo, allo stato, emersi gravi elementi che inducano il tribunale a dubitare della idoneità genitoriale del resistente e non essendo state comprovate situazioni che ostacolano le decisioni correlate all'affido condiviso della prole, si ritiene di confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la quale attualmente vive e CP_2
dalla quale è adeguatamente curato e seguito.
Circa la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con il padre, si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé il minore per due volte alla settimana dalle 18,30 alle 21,30 da individuarsi d'accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, il martedì e il venerdì, nonché fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21,00; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per 15 giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 giugno di ciascun anno;
il giorno del compleanno del padre e la festa del papà saranno trascorse dal minore con il padre stesso;
ogni festività ( Vigilia di
Natale, Natale, Ultimo dell'anno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì in Albis, 2 giugno, 25 aprile,
1 maggio) sarà trascorsa con ciascun genitore in modo alternato e ad anni alterni;
si prevede, inoltre, che nel corso dell'esercizio del diritto di visita il padre dovrà seguire il minore nello svolgimento delle attività di studio, ludiche o sportive organizzate e/o programmate.
Quanto alle questioni economiche, le risultanze processuali non hanno evidenziato alcuna variazione della situazione economica e patrimoniale rispetto a quanto prospettato in sede di ordinanza presidenziale. In particolare, dagli atti risulta che la ricorrente vive, unitamente ai figli, in un'abitazione concessale in comodato d'uso dai propri genitori e svolge la professione di estetista, con introiti modesti, come dalla stessa dichiarato e riportati nella certificazione unica versata in atti;
la figlia maggiorenne risulta essere iscritta all'Università, come dedotto dalla ricorrente e non Pt_2 contestato dal resistente, mentre il minore frequenta l'istituto tecnico per Geometri. Per CP_2
quanto riguarda il resistente, invece, lo stesso vive in una casa di edilizia popolare versando un canone mensile di € 50,00; ha lavorato in passato come operaio mentre all'epoca della separazione svolgeva lavori saltuari;
nel presente giudizio, invece, ha assunto di non essere in grado di lavorare stante le sue gravi condizioni di salute, senza però produrre alcuna certificazione medica idonea a dimostrare gli interventi subiti e la sua eventuale inabilità al lavoro.
Orbene, considerata la complessiva posizione economica patrimoniale come emersa nel corso del giudizio, la circostanza che entrambe le parti non hanno adeguatamente ottemperato alla richiesta di produzione documentale di cui all'ordinanza del 23.01.2024, è da ritenersi che, se è vero che la ricorrente lavora con introiti allo stato verosimilmente modesti, non è men vero che il resistente non ha comprovato la propria inabilità al lavoro né un peggioramento della propria condizione economica rispetto a quella goduta all'epoca della separazione.
Pertanto, si ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del dei figli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e del minore , Pt_2 CP_2
versando alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 400,00 (€ Parte_1
200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal
Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Nulla per le spese stante la natura della controversia e l'accoglimento parziale delle richieste di entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e il 20.10.2001 a AN (NA) (trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di AN (NA) all'atto n. 55– Parte II – serie A- anno 2001);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre in CP_2
AN (NA) alla via Andrea Vaccaro n. 3;
d) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
CP_2
e) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Pt_2
e , versando alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad CP_2 Parte_1 euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
h) Nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 09.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)