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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 163 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. BUSCEMA LUIGI e LOREFICE C.F._1
STEFANIA; ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con l'avv. DI BLASI MARIA
[...] P.IVA_1
GIUSEPPINA resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 5 Il sig. ha adito il Tribunale rappresentando: Parte_1
- di aver lavorato quale bracciante agricolo, con inquadramento al livello 2, alle dipendenze dell Controparte_2
per 151 giornate nel 2015, 146 nel 2016,
[...]
154 nel 2017 e 64 nel 2018, come risultante dall'estratto conto;
CP_3
- che per tale livello di inquadramento il C.P.L. di Ragusa prevede un orario di 39 ore settimanali e 6,5 giornaliere;
- di aver ricevuto retribuzioni per € 1.488,71 in meno rispetto a quanto risultante dalle buste paga relative al 2016 e 2017;
- di aver invece lavorato sempre per non meno di 48 ore settimanali e 8 giornaliere, senza vedersi corrispondere alcuna retribuzione per il lavoro straordinario e di essere dunque creditore della datrice di lavoro della somma di € 9.168,00 lordi a tale titolo.
Ha quindi chiesto la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di € 8.942,72 netti.
La società si è costituita deducendo:
- l'indeterminatezza del ricorso in punto di ore lavorate, non essendone specificata la collocazione cronologica nell'ambito delle singole giornate, e di quantificazione della pretesa, essendo le differenze retributive prima indicate in € 1.488,71 e poi in 8.942,72;
- che dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente risulta un inquadramento al livello 1 e non al livello 2 come indicato in ricorso;
- che il ricorrente nel 2017 ha lavorato per 141 giornate anziché 154
e nel 2018 per 80 giorni anziché 64;
- che il C.P.L. di Ragusa prevede che la retribuzione giornaliera si riferisce ad una giornata di 8 ore;
- che mentre il ricorrente deduce di aver lavorato per 48 ore settimanali, dalle buste paga emerge che egli non ha mai lavorato continuativamente per settimane intere.
Pagina 2 di 5 Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Con le note di discussione della causa, depositate il 13.10.2021, la ricorrente ha dedotto che la differenza tra la retribuzione complessivamente risultante dalle buste paga e quella versata dal datore di lavoro ammonterebbe ad € 2.370,12 per il solo 2015; ad € 1.052,59 per il 2016; ad € 1.214,12 per il 2017; ad € 944,66 per il 2018.
***
L'eccezione di indeterminatezza del ricorso è infondata, ben comprendendosi tanto il petitum quanto la causa petendi.
Infatti il fatto costitutivo della pretesa relativa al lavoro straordinario consiste nel fatto di aver lavorato 8 ore al giorno anziché 6,5; la questione della loro collocazione cronologica è sul punto irrilevante, giacché non attiene al profilo dell'insorgenza del diritto vantato ma al più sulla relativa prova.
In ordine al petitum, è evidente che l'importo di € 8.942,72 è il risultato della somma tra € 1.488,71 a titolo di differenze retributive ordinarie ed
€ 7.454,14 a titolo di lavoro straordinario.
In secondo luogo, le deduzioni svolte solo con le note di discussione della causa e sopra richiamate sono inammissibili: quelle relative agli anni 2016 e 2017 perché si tratta di una modifica della domanda relativa alle differenze retributive ordinarie svolta col ricorso introduttivo;
quelle relative alle ulteriori annualità perché si tratta di domande nuove, dato che la somma di € 1.488,71 richiesta in ricorso riguarda esclusivamente le annualità testé menzionate.
Nel merito, la pretesa relativa alle differenze retributive ordinarie relative ai soli 2016 e 2017 (come formulata nel ricorso introduttivo) è fondata, non essendo stato contestato dalla società resistente il fatto che dal raffronto tra l'importo complessivamente risultante dalle buste paga e
Pagina 3 di 5 quello risultante dai bonifici complessivamente effettuati risulta il credito vantato a tale titolo dal ricorrente.
La pretesa relativa al lavoro straordinario è invece infondata.
Il ricorrente deduce di aver lavorato per non meno di 8 ore giornaliere e
48 settimanali: tale deduzione, nella parte in cui allude ad una indeterminata quantità di lavoro prestato superiore alle ore specificamente indicate, è generica e come tale infondata.
La domanda relativa allo straordinario va quindi analizzata solo sulla scorta della deduzione secondo cui il ricorrente avrebbe lavorato per le ore specificamente indicate.
In questi termini, la domanda è infondata.
Infatti il c.p.l. prodotto dallo stesso ricorrente stabilisce che si ha lavoro straordinario solo “al superamento dell'ottava ora giornaliera e delle trentanove ore settimanali”: l'uso della congiunzione “e” comporta la necessità del superamento di entrambi i limiti menzionati dalla disposizione collettiva.
Al contrario, come si è visto, il ricorrente ha specificamente dedotto il superamento della sola seconda soglia: conseguentemente, la pretesa relativa al lavoro straordinario è infondata.
La società resistente va quindi condannata al pagamento della somma di
€ 1.488,71 al netto delle ritenute. Dato che la pretesa riguarda le annualità 2016 e 2017 senza indicazione delle specifiche mensilità rimaste inadempiute, interessi e rivalutazione decorrono dal 1.1.2018.
Alla luce della soccombenza reciproca, prevalente in capo al datore di lavoro, le spese vanno compensate nella misura dei due terzi col restante terzo a carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Pagina 4 di 5 - condanna l Controparte_2
a pagare a la somma di € 1.488,71 oltre
[...] Parte_1
interessi e rivalutazione dal 1.1.2018;
- compensa le spese nella misura di un terzo con i restanti due terzi a carico della resistente, e liquida tale frazione in € 1.200,00 oltre i.v.a.
c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15% distratte a favore dei difensori del ricorrente.
05/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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