TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa RI NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3439/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento dei danni da reiterazione di contratti a termine in materia forestale
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
C.F._1
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
; C.F._2
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_3
; C.F._3
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_4
; C.F._4
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_5
; C.F._5
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_6
; C.F._6
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_7
; C.F._7
, nata in [...] il [...], cod. fisc.: Parte_8
C.F._8
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_9
; C.F._9
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_10
Pagina 1 , C.F._10
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_11
C.F._11
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_12
C.F._12
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_13
; C.F._13
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_14
; C.F._14
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_15
; C.F._15
nato in [...] il [...], cod. fisc.: Parte_16
; C.F._16
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_17
; C.F._17
, nato a [...] il [...], cod. Parte_18
fisc.: C.F._18
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_19
; C.F._19
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_20
; C.F._20
, nata a [...] il [...] cod. fisc.: Parte_21
; C.F._21
, nata ad [...] il Parte_22
23.10.1960, cod. fisc.: ; C.F._22
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: ; Parte_23 C.F._23
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_24
; C.F._24
, nato a [...] il [...], cod. Parte_25
fisc.: ; C.F._25
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_26
; C.F._26
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_27
; C.F._27
Pagina 2 , nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_28
; C.F._28
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_29
C.F._29
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_30
; C.F._30
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_31
; C.F._31
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_32
C.F._32
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_33
; C.F._33
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_34 C.F._34
, nato a [...] il [...] cod. fisc.: Parte_35
; C.F._35
, Castiglione di Sicilia (CT) in data 01.04.1968, cod. fisc.: Parte_36
; C.F._36
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_37
C.F._37
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_38
C.F._38
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_39
; C.F._39
, nato a [...] il [...], cod. Parte_40
fisc.: C.F._40
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_41 C.F._41
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_42
; C.F._42
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_43
; C.F._43
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_44
; C.F._44
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_45
; C.F._45
Pagina 3 , nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_46
; C.F._46
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_47
C.F._47
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_48
; C.F._48
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_49 C.F._49
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_50
; C.F._50
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_51
C.F._51
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: ; Parte_52 C.F._52
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_53
; C.F._53
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_54
; C.F._54
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_55
C.F._55
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_56
; C.F._56
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_57
; C.F._57
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_58
C.F._58
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_59
; C.F._59
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_60
C.F._60
, nato a [...] il [...], cod. Parte_61
fisc.: ; C.F._61
, nata a [...] il [...] cod. fisc.: Parte_62
; C.F._62
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_63
; C.F._63
Pagina 4 , nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_64
C.F._64
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_65
; C.F._65
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_66
C.F._66
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_67
C.F._67
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_68
; C.F._68
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_69
; C.F._69
, nato in [...] il [...], cod. fisc.: Parte_70
; C.F._70
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_71
; C.F._71
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_72
; C.F._72
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_73
C.F._73
tutti elettivamente domiciliati in Catania, piazza Abramo Lincoln n. 19 presso lo studio dell'avv. Enrico Nicolò Buscemi che li rappresenta e difende, d'intesa con l'avv. Salvatore
Ciulla, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTI-
CONTRO
Controparte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, cod. fisc.:
[...] P.IVA_1
E
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro
[...]
tempore, cod. fisc.: , P.IVA_1 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ed
Pagina 5 elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici, siti in Catania via Vecchia Ognina n. 149
-RESISTENTI-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 29.04.2022, ; Parte_1 Parte_2
; ; ; ;
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
; ; ; ; ; Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
; ; Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
; ; ; ;
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
;
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23 Pt_24
; ; ;
[...] Parte_25 Parte_26 Parte_27 Pt_28
; ; ;
[...] Parte_29 Controparte_3 Parte_31 Parte_32
; ; ; Parte_33 Parte_34 Parte_35 Parte_36 Parte_37
; ; ;
[...] Parte_38 Parte_39 Parte_40
; ; ; ; Parte_41 Parte_42 Parte_43 Parte_44 Parte_45 [...]
; ; ; ; Parte_46 Parte_47 Parte_48 Parte_49 Parte_50
; ; ; ; ; Parte_51 Parte_52 Parte_53 Parte_54 Parte_55
; ; Parte_56 Parte_57 Parte_58 Parte_59 Parte_60
; ; ; Parte_61 Parte_62 Parte_63 Parte_64
; ; ; ; Parte_65 Parte_66 Parte_67 Parte_68 Parte_69
; ; , tutti Parte_70 Parte_71 Parte_72 Parte_73
quali lavoratori forestali ritualmente inseriti nelle graduatorie uniche distrettuali ex l. reg. sic.
n.16/1996 ed ex art.12 l. reg. sic. n.5/2014, e nelle relative fasce occupazionali garantite previste e disciplinate dalla medesima normativa, in breve, hanno esposto:
- che dal 2007 fino al 2021 hanno servizio presso i cantieri di lavoro ubicati nella Provincia di Catania, “la maggior parte … inseriti nelle graduatorie dei Distretti n.3 e 6, e solo qualcuno in quella del Distretto n.2”, con anzianità di servizio e qualifiche meglio riportate alle pag.
5 -9 dell'atto introduttivo;
Pagina 6 - che deve ritenersi illegittimo il contegno assunto dall'Amministrazione Forestale che per far fronte ad esigenze connesse alla esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta, da oltre vent'anni si avvale dell'opera di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale di n.151 giornate lavorative ai fini previdenziali e di un contingente di operai con garanzia occupazionale di n.101 giornate lavorative ai fini previdenziali;
- che l'art. 50 della l. reg. n.16/1996, nell'individuare la dotazione complessiva di ciascun contingente distrettuale, “ha dettato e stabilito i criteri e le modalità per la formazione e
l'aggiornamento delle graduatorie, prescrivendo che entro il 15 novembre di ogni anno i lavoratori inseriti nei contingenti debbano presentare una apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nei contingenti stessi”;
- che le previsioni normative in parola, nel legalizzare la precarietà del rapporto di lavoro, sono in contrasto con le disposizioni di cui alla Direttiva 1999/70/CE, concernente l'Accordo
Quadro sull'utilizzo del personale a tempo determinato, che pone a carico degli Stati, “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato … (di) introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro
a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”;
- che la richiamata normativa regionale, peraltro, collide con quanto previsto dal d.lgs.
n.368/2001 che, in particolare, pone all'art. 4 una serie di limiti al potere negoziale del datore di lavoro pubblico nella sottoscrizione dei contratti a tempo determinato;
limiti, poi, accentuati dall'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 nel testo introdotto dal d.l. n. 87/2018;
- che gli stessi “hanno tutti abbondantemente superato la soglia dei 36 mesi di attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale a far data dall'anno 2007, essendo stati impegnati in un numero di giornate lavorative nettamente superiore a tale soglia
(trentasei mesi – n.
1.095 giorni), e ciò senza considerare il numero delle giornate lavorative ed
i periodi lavorativi espletati nel periodo dal 2001 al 2007, sempre alle dipendenze dell'Amministrazione stessa”;
- che, perciò, stante l'espresso diniego di conversione del rapporto di lavoro precario nel tipo a tempo indeterminato staggito per le Amministrazioni convenute dal d.lgs. n.165/2001 e considerato che “il contratto a termine illegittimo – per vizi formali (art. 1, comma 2
D.Lgs.n.368/2001) o per vizi sostanziali (art. 1 comma 1 e 4), ovvero per violazione delle norme sulla successione dei contratti (art. 5) – non può essere considerato nullo, ma non può
Pagina 7 neppure essere convertito in contratto a tempo indeterminato, la soluzione è quella di considerare l'art. 36 del Testo Unico sul pubblico impiego, quale norma imperativa speciale”, per cui va riconosciuta loro la tutela risarcitoria non essendo consentito occupare lavoratori a termine oltre la soglia di 36 mesi fissata dalla legge;
- che, al riguardo, con sentenza n.5072/2016, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la quantificazione del risarcimento, per essere proporzionato, sufficientemente effettivo e dissuasivo, deve tenere conto della ratio sanzionatoria della misura de qua correlata alla mancata conversione a tempo indeterminato del contratto, della omessa fruizione della stabilizzazione del posto di lavoro e della lunga durata dei relativi rapporti a termine e, perciò, va commisurata nella misura massima ovvero n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in favore di ciascuno degli stessi.
Su tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto “… previa accertamento dell'abusivo utilizzo da parte dell'Amministrazione Regionale della prestazione lavorativa … per effetto di illegittimi rapporti di lavoro a termine (di): a) … dichiarare il (loro) diritto … ad ottenere il giusto risarcimento dei danni connessi alla illegittima e contra legem precarizzazione dei rispettivi rapporti di lavoro alle dipendenze della resistente Amministrazione Regionale;
b) per l'effetto, condannare i resistenti in solido, al pagamento in favore di ciascuno Controparte_4 degli … (stessi) ricorrenti di una somma pari a n.12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del presente ricorso al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
In data 17.02.2023 si è costituito sia l' Controparte_5
sia l' e la
[...] Controparte_2
depositando nel fascicolo telematico un'unica memoria con la quale, in Controparte_2
sintesi, hanno dedotto:
- che “nel sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996, l'Amministrazione
Forestale, per soddisfare esigenze di forza lavoro a carattere stagionale (soprattutto al fine di meglio affrontare le campagne antincendio annuali), si avvale di operai, attingendo dalle apposite graduatorie annuali formate e gestite dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti” e, a tal fine, “l'Amministrazione forestale, in vista delle campagne antincendio annuali, inoltra ai Centri per l'impiego, ogni anno, richieste numeriche di addetti alle squadre di pronto intervento”;
- che, di fatto, “Il Centro per l'impiego individua concretamente gli operai utilmente collocati in graduatoria ed esprime il proprio nulla-osta all'avviamento, ossia alla successiva assunzione da parte dell'Amministrazione forestale regionale”;
Pagina 8 - che “La normativa regionale dettata in materia dispone, infatti, l'inserimento degli operai che prestino la propria attività lavorativa nel settore forestale in particolari graduatorie - i contingenti con garanzia occupazionale - per l'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta, per lo svolgimento dei quali l'Amministrazione forestale, ai sensi delle norme contenute nel capo I del titolo III della suddetta legge regionale, è tenuta ad avvalersi della prestazione degli operai inseriti in tali appositi contingenti”;
- che “L'iscrizione nei suddetti elenchi non è, dunque, finalizzata all'avviamento ad impiego
e gli operai di che trattasi non sono adibiti ad esigenze permanenti ed ordinarie dell'Amministrazione, venendo, di volta in volta, costituito un rapporto di impiego con riferimento a singoli interventi d'urgenza, che potrebbero anche formare oggetto d'appalto, ma che l'Amministrazione affida, con finalità di politica sociale/occupazionale, a soggetti disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, adibendoli a prestazioni lavorative aventi natura eccezionale e provvisoria, senza alcuna volontà di inserirli stabilmente nella propria organizzazione”;
- che i ricorrenti hanno evocato in giudizio due diversi rami di Amministrazione prospettandoli entrambi, indistintamente, come suoi datori di lavoro, laddove ciascuna di esse ha legittimazione passiva unicamente nei limiti delle risultanze dei certificati di servizio allegati al proprio scritto difensivo, non potendo i predetti ricorrenti avere reso le proprie prestazioni lavorative contemporaneamente per entrambi gli assessorati convenuti;
- che, in ogni caso, il ricorso è da ritenersi nullo per indeterminatezza e comunque inaccoglibile poiché i ricorrenti non hanno specificato “esattamente nei confronti di quale assessorato e secondo quale successione temporale vi siano state le indicate violazioni e, in particolare, quella del limite dei 36 mesi”;
- che qualora si accedesse alla qualificazione dei contratti di lavoro oggetto di causa come contratti a termine, il ricorso si palesa inammissibile essendo inutilmente decorsi i termini decadenziali di cui all'art. 32 della l. n. 183/2010 e, in ogni caso, alla luce della disciplina di riferimento, nell'ambito lavorativo oggetto del giudizio, non trovano applicazione le norme sugli oneri di forma né il limite dei 36 mesi;
- che, infatti, per le assunzioni a tempo determinato perfezionatesi prima del 10.7.2001, cioè prima del termine previsto dall'art. 2 Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, neppure può configurarsi abuso prima dell'infruttuoso decorso del termine di adeguamento entro cui darvi attuazione;
Pagina 9 - che, quanto ai rapporti di lavoro intercorsi tra il 2001 ed il 2015, il complesso normativo vigente ratione temporis non consente di ritenere i contratti stipulati tra i ricorrenti e le amministrazioni contra legem (artt. 1-4-10 d l.gs 368/2010), mentre, per i rapporti di lavoro successivi alla vigenza del d. lgs. 81/2015, “la disciplina delle proroghe e dei rinvii di cui all'art. 21, D.lgs. 81/2015, non si applica ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali”, fermo restando che “Sono esclusi dall'ambito di applicazione della nuova legge, i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375”, per cui, nella sostanza, non possono reputarsi affetti da nullità i rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e le amministrazioni resistenti;
- che, a ben vedere, i rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio neppure sono inquadrabili come contratti a termine ai sensi del d.lgs. 368/2001, per la pacifica natura stagionale dei lavori svolti e del settore agricolo in cui sono stati attuati, derivando la vocazione temporanea del rapporto di lavoro dalle contingenze del settore forestale, laddove “...i tagli colturali o gli impianti boschivi debbano essere svolti solo in determinati periodi per evitare traumi alla vita vegetativa delle piante forestali”;
- che “il sistema di reclutamento dei suddetti operai - previsto dalla citata legge regionale siciliana - è finalizzato esclusivamente a favorire l'inserimento occupazionale degli iscritti nelle apposite liste di collocamento, per il perseguimento di obbiettivi di politica sociale, nonché assistenziale, per il mantenimento dei livelli di occupazione e non, invece, per la copertura di posti di pubblico tanto che avviene, non per concorso, ma solo mediante chiamata numerica di soggetti disoccupati iscritti nelle apposite liste di collocamento riservate ai disoccupati” e, ai fini assicurativi e previdenziali, i rapporti di lavoro sono inquadrati nel settore agricolo come risultante dal modulo di pagamento unificato dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo;
- che “...i lavori condotti dai forestali a tempo determinato di cui alla L.R. 16/96 non integrano rapporti di pubblico impiego per mancanza del requisito della necessaria stabilità dell'inserimento del soggetto nell'organizzazione del datore di lavoro - stante la natura di per sé eccezionale e provvisoria della prestazione lavorativa – oltre che per la mancanza della stessa volontà dell'Amministrazione di inserirli nella propria organizzazione”, risultando
“assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, tanto che per espressa previsione del d.lgs. 368 del 2001, sono esentati dalla relativa applicazione”;
Pagina 10 - che le mansioni svolte dagli operatori forestali regionali di cui trattasi rientrano nella tipologia dei lavori stagionali e vengono espressamente contemplate come tali dal CCNL di settore (addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria) e dal Contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) del 2001 e, dunque, ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. 368/2001, restao escluse dal regime sanzionatorio ivi previsto e, del resto, tutti i ricorrenti non hanno dato prova dell'assunto abuso né hanno allegato di aver subito in concreto un danno per la dedotta condotta illecita del datore di lavoro;
- che, in subordine, a volere ritenere fondata la domanda delle parti avverse, il risarcimento va parametrato ex lege al minimo, dal momento che ove mai vi fosse una abusiva reiterazione e sempre che l'abuso sia provato, tali condizioni scaturirebbero unicamente dal momento in cui la citata direttiva comunitaria in materia di contratti a termine ha trovato attuazione, sicché il dies a quo della prescrizione dell'eventuale credito risarcitorio deve decorrere dal momento nel quale dopo il 2001 si è superato quel limite temporale di impiego in esito alla sommatoria di tutti i servizi svolti.
Conseguentemente, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto di “• rigettare tutte le domande in ricorso per tutte le eccezioni e difese prima svolte, previa eventuale dichiarazione di nullità del ricorso o di inammissibilità; • in subordine, liquidare il risarcimento del danno ex art. 32, D.lgs. 183/10 nel minimo, atteso che comunque non sono chiesti e provati altri danni ulteriori;
• limitare comunque qualsiasi condanna pecuniaria entro il termine di prescrizione decennale ad essa applicabile, secondo quanto prima argomentato;
• in ogni caso, condannare alle spese ed onorari di lite, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 …”.
In data 20.02.2023 parte convenuta ha depositato istanza di rimessione in termini, avendo trasmesso la memoria di costituzione e i relativi allegati giorno 10.02.2023 ed essi, dopo esser stati accettati dal sistema informatico ed aver superato i controlli automatici del sistema, sono stati “definitivamente rifiutat(i) dalla cancelleria in data 13.02.23 … “atto non scaricabile dal sistema telematico per sopraggiunto ERRORE FATALE.. Atti rifiutati il 13/02/2023””.
Con ordinanza del 14.03.2023, rinvenendosi in atti produzione unicamente in pdf delle ricevute dell'invio telematico degli scritti difensivi dell'Amministrazione resistente, quest'ultima è stata onerata di produrre in formato eml tutte le buste contenenti i messaggi depositati in allegato all'istanza di rimessione in termini e con provvedimento del 22-
24.07.2023 detta istanza è stata rigettata atteso che l'onere di regolarizzazione degli atti di causa era rimasto inosservato.
Con memoria depositata l'1.06.2024 l'Avvocatura dello Stato ha reiterato la domanda di rimessione in termini provvedendo a depositare tutte le ricevute pec in formato eml e, con
Pagina 11 ordinanza del 19.04.2025, alla luce delle complessive risultanze acquisite in atti e dei principi affermati dalla Suprema Corte, l'istanza di rimessione in termini è stata accolta per quanto meglio spiegato in tale provvedimento qui da intendersi riportato per intero, assegnando alla parte ricorrente termine a difesa sì da ripristinare il contraddittorio tra le parti in ordine alle questioni oggetto di causa.
Quindi, all'udienza dell'11.06.2025, parte ricorrente ha insistito per la revoca dell'ordinanza del 19.04.2025, alla quale si sono opposte le Amministrazioni resistenti assumendo l'inesigibilità di una condotta diversa per quanto meglio ribadito a verbale, rappresentando inoltre l'intervenuta emanazione dell'art. 11 della l. 13.12.2024 n.203 di interpretazione autentica dell'art. 21 comma 2 del d.lgs. 15.06.2015 n.81 in guisa da “sottolinea(re) che
l'assunzione dei lavoratori va ricondotta alle esigenze tecniche della prevenzione degli incendi”, ed altresì che con nota DPE 3095 del 2.04.2025 la Presidenza del Consiglio ha informato che nel febbraio 2025 la Commissione Europea ha archiviato procedura di infrazione in quanto “l'assunzione degli agenti agricoli e forestali è limitata ad alcuni mesi ed anche se rinnovata negli anni non può essere ricondotta alla tutela del lavoro a tempo determinato”.
Infine, assegnato alle parti termine per il deposito di scritti difensivi ed istruita la presente controversia mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte in comunicazione dalle stesse, all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., il giudizio di cui si discute è stato trattenuto in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_______________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va esaminata la domanda di revoca dell'ordinanza con la quale il 19.04.2025 è stata disposta la rimessione in termini della parte resistente, avanzata dai ricorrenti con le note del 6.05.2025 e, poi, reiterata all'udienza dell'11.06.2025, tra l'altro, richiamando quanto statuito nel provvedimento del 22.07.2023 versato in atti.
Al riguardo, in disparte ad ogni considerazione sul contegno tenuto dall'Avvocatura dello
Stato all'udienza del 30.06.2023 e in ordine alle successive giustificazioni rese da quest'ultima con le note dell'1.04.2024, va osservato che il riesame della posizione della stessa è stato condotto sulla scorta delle specifiche e puntuali risultanze emergenti dal deposito in formato eml delle ricevute pec relative agli invii effettuati in data 10.02.2023, intervenuto solamente giorno 1.06.2024, ammissibile in quanto, secondo il disposto dell'art. 152 c.p.c., il termine
Pagina 12 assegnato con i pregressi provvedimenti non può ritenersi perentorio in difetto di una previsione normativa in tal senso contenuta nell'art. 153 c.p.c..
Ebbene, diversamente da quanto lamentano i ricorrenti, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, l'immediatezza della reazione “è un concetto temporalmente relazionale, che si lega al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa”, da apprezzarsi in rapporto non tanto ai termini e alle scansioni processuali che scandiscono il corso del giudizio ma al parametro del "termine ragionevolmente contenuto", in modo da realizzare un ragionevole contemperamento tra l'esigenza di garantire un giusto processo, che non sia appesantito da un eccessivo formalismo, ostativo all'accertamento della verità, e la necessità di rispettare le regole procedurali che assicurino la parità di trattamento tra le parti
(così, tra le varie, v. in motivazione Cass. 29.05.2025 n.14348).
Nel condurre l'apprezzamento di merito in parola, il giudice deve valorizzare le peculiarità del caso concreto tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che si è formata in tema di deposito telematico degli atti processuali: sul punto, si rinvia, per brevità, alle direttive ermeneutiche ribadite da ultimo da Cass. 17.10.2025 n.27766 che norma dell'art. 118 dispos. att. al c.p.c. devono ritenersi per intero qui riprodotte.
In linea di continuità con l'insegnamento secondo cui “In caso di rifiuto del deposito telematico degli atti dovuto all'esito negativo dei controlli automatici per "errore fatale"
(codice esito: -1), tale emergenza rappresenta già di per sé causa non imputabile alla negligenza del depositante. In tali casi, il depositante può essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o procedere ad un nuovo invio dell'atto. Se il nuovo invio telematico avviene tempestivamente e con successo, la presentazione di istanza di rimessione in termini non è necessaria”, nella fattispecie concreta, allora, va rimarcato che l'Avvocatura dello Stato ha trasmesso a mezzo pec giorno 10.02.2023 gli atti da depositare nell'interesse delle
Amministrazioni rappresentate dalla stessa e tali invii hanno superato positivamente anche l'esito dei controlli automatici essendo sopraggiunto l'errore fatale, imprevisto e bloccante –che non lascia spazio per una indagine circa l'inimputabilità al fatto del depositante (v. ancora, tra le varie, Cass. 11.08.2025 n.23013) – solo in data 13.02.2023, pregiudicando il verificarsi di tale evento il momento conclusivo dell'iter del deposito, ossia l'accettazione di esso da parte del Cancelliere ai fini del caricamento degli atti nel fascicolo telematico;
a tale evento, poi, ha fatto seguito il 17.02.2023 la ripresa spontanea, da parte delle Amministrazioni convenute, della rinnovazione dell'incombente in parola accompagnata dalla formulazione dell'istanza di rimessione in termini.
Pagina 13 A fronte della legittimità dell'attività funzionale al deposito attuata dalle Amministrazioni resistenti ed attestata dall'apparenza della dinamica comunicativa emergente dall'esito delle prime tre p.e.c. e delle ulteriori ragioni già esposte nell'ordinanza in contestazione, l'istanza di revoca di siffatto provvedimento va rigettata.
Ciò posto, nel merito, la disamina della presente controversia va compiuta secondo il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di definire la lite sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela dell'esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (tra le tante, Cass. 09.01.2019
n. 363).
In questa prospettiva, occorre osservare che la controversia in parola ha ad oggetto non la conversione del contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né il risarcimento danni previsto per la ritardata stabilizzazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma l'assunto abusivo reiterato utilizzo della contrattazione a termine, da parte delle pubbliche amministrazioni resistenti, in spregio al diritto dell'Unione in funzione di conseguire la misura sanzionatoria del risarcimento del danno c.d. comunitario.
Sul piano fattuale, dalla disamina dei certificati di servizio versati in atti unitamente ai cedolini paga afferenti ad alcune mensilità di qualche annualità lavorativa espletata dai ricorrenti, resta accertato che questi ultimi hanno reso prestazioni “di lavoro temporaneo e saltuario”, come “operaio a tempo determinato”, segnatamente restando adibiti a svolgere, nelle varie annualità indicate nei predetti attestati, mansioni diverse, essendo stati occupati, alcuni, come braccianti agricoli, altri, come addetti squadra pronto intervento e/o come addetti mezzi tecnici speciali autorizzati, di vedetta qualificata e per altre similari incombenze, e che i vincoli negoziali per la maggior parte dei lavoratori è attestata fino all'anno 2020, sussistendo riscontro che essa è stata intrattenuta non oltre i mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno
2021 solo per qualche ricorrente.
In generale, non è in contestazione tra le parti che tutti i ricorrenti hanno prestato la predetta attività lavorativa per il numero complessivo di giornate indicate negli attestati di servizio rilasciati distintamente dall' , e Controparte_5 dall' Controparte_2
Pagina 14 senza che sussistono in atti elementi per ravvisare a favore di entrambe le CP_2
Amministrazioni resistenti la contestuale titolarità dei rapporti di lavoro azionati anziché unicamente in capo all'Amministrazione indicata in siffatti attestati come datrice di lavoro.
Ancora, da una attenta lettura dei certificati in parola, emerge che ciascuno dei 75 ricorrenti ha reso le proprie prestazioni per un numero di giorni mai eccedente le 151 giornate, anzi, spesso, assai più contenuto. In via esemplificativa, è provato ex actis, che:
- ha lavorato per l' Parte_1 Controparte_5 Controparte_5
nel 2002 per 8 giornate come vedetta qual. e per 93 giornate come addetto
[...]
squadra pronto intervento, nel 2009 per 24 giornate come bracciante agricolo e nel 2015 per 4 giorni sempre come bracciante agricolo;
mentre, lo stesso per l'Assessorato della
[...]
, lo e la nel 1987 per 47 giornate, nel Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
1992 per 52 giornate, nel 1995 per 104 giornate, nel 1996 per 102 giornate, nel 1997 per 69 giornate, nel 1998 per 101 giornate, nel 1999 per 101 giornate, nel 2000 per 98 giornate, nel
2001 per 101 giornate, nel 2002 per 101 giornate, nel 2003 per 101 giornate, nel 2004 per 101 giornate, nel 2005 per 101 giornate, nel 2006 per 101 giornate, nel 2007 per 101 giornate, nel
2008 per 104 giornate, nel 2009 per 101 giornate, nel 2010, per 131 giornate nel 2011 per 151 giornate, nel 2012 per 131 giornate, nel 2013 per 101 giornate, nel 2015 per 97 giornate, nel
2016 per 101 giornate, nel 2017 per 101 giornate, nel 2018 per 101 giornate, nel 2019 per 101 giornate, nel 2020 per 101 giornate, nel 2021 per 46 giornate;
- ha lavorato per l' Parte_57 Controparte_2
P
e nel 2002 per 112 giorni come addetto squadra pronto
[...] Controparte_2
intervento e come bracciante agricolo nel 2009 per 24 giorni, nel 2015 per 4 giorni, nel 2019 e nel 2020 per 50 giorni l'anno ed inoltre per l' Controparte_5
nel 2014 per 101 giornate come addetto squadra pronto intervento;
[...]
- ha lavorato per l' Parte_70 Controparte_2
e la nel 2002 per 111 giorni, nel 2009 per 24 giorni, nel
[...] Controparte_2
2014 per 101 giornate, nel 2015 per 4 giorni, nel 2017, 2018, 2019 e 2020 per 50 giorni l'anno e per l nel: Controparte_5
Pagina 15 - ha lavorato per l' Parte_65 Controparte_5
nel 2002 per 102 giorni, nel 2014 per 116 gorni, nel 2015 per 39 giorni, nel 2016
[...]
e 2017 per 50 giorni, nel 2018 per 28 giorni, nel 2019 per 50 giorni e nel 2020 per 13 giorni;
- ha lavorato per l' Parte_39 Controparte_5
nel 1986 per 23 giorni, nel 1987 per 28 giorni, nel 2007 per 78 giorni, nel 2009
[...]
Pagina 16 per 78 giorni, nel 2010 per 102 giorni, nel 2011 per 101 giorni, e poi nel 2018 per 101 giorni, nel 2019 per 101 giorni, 2020 per 101 giorni e 2021 per 50 giorni e per l'
[...]
nel 2003 per 51 Controparte_2
giorni, nel 2004 per 22 giorni, nel 2005 per 46 giorni, nel 2006 per 56 giorni, nel 2008 per 78 giorni, nel 2009 per 9 giorni, nel 2012 per 93 giorni, nel 2013 per 78 giorni, nel 2014 per 78 giorni, nel 2015 per 66 giorni, nel 2016 per 78 giorni, arrestandosi nel 2017 ove ha svolto attività lavorativa per 78 giorni.
Inoltre, è pacifico che dall'anno 2007 –a partire dal quale le doglianze sono state spiegate in ricorso- tutti i 75 ricorrenti hanno concluso i vincoli negoziali per cui è causa in quanto, come dagli stessi ammesso, “ritualmente inseriti nelle graduatorie uniche distrettuali ex L.R. n.16-
1996, ed ex art.12 L.R. n.5-2014, e nelle relative fasce occupazionali garantite previste e disciplinate dalla medesima normativa”.
Segnatamente, la disciplina di riferimento dei rapporti in parola si rinviene nella l. reg. sic.
6.04.1996 n.16, come modificata dalla l. reg. sic. n.14/2006. In particolare, quest'ultima ha introdotto nel titolo III, rubricato “delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi”, l'art. 45 bis, a tenore del quale: “1. Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”.
Con specifico riguardo all'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale, il successivo art. 45 ter, intitolato “Elenco speciale dei lavoratori forestali”, ha statuito che “1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.
2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze
Pagina 17 dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del
[...]
e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Controparte_6
4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. …
5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno
1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB.
La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.
6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2”.
A norma dell'art. 46 della l. n.16/1996, intitolato “formazione dei contingenti”, “… per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, per l'attività di prevenzione e presidio territoriale di cui al precedente art. 30-bis, per la prevenzione e la repressione degli incendi della vegetazione, nonché per ogni altra attività ascrivibile alle funzioni istituzionali, l'Amministrazione si avvale, a regime, dell'opera:
a) di n.
3.820 lavoratori a tempo indeterminato;
Pagina 18 b) di n. 12.720 lavoratori con garanzia occupazionale minima di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali;
c) di lavoratori con garanzia di fascia occupazionale minima di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.
2. La dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma precedente è articolata dall'Osservatorio regionale di cui al successivo art. 60 in contingenti provinciali e distrettuali, distinti per l'Azienda regionale foreste demaniali e per il Dipartimento regionale delle foreste secondo l'allegata tabella “A”.
3. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali, delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata.
4. Le dotazioni distrettuali per il Dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata.
5. La Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio di cui al successivo art. 60, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti di cui al precedente comma 1, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.…
… 9. L'Azienda regionale foreste demaniali ed il Dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori di cui alle lettere b) , c) e d) del comma
3 del presente articolo, fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza”.
L'art. 48 della l. reg. n.16/1996 cit., relativo ai “contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative”, prescrive che “1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. 2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 3. L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e,
Pagina 19 comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi. 4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo 49”.
Quanto all'“Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali”, l'art. 53 della l. reg. n.16/1996 dispone che “1. … verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza. 2. I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso. 3. L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria. 4. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per un numero di giornate superiore a quello del contingente di appartenenza. 5. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno”
Ciò posto, alla luce delle risultanze dei certificati di servizio versati in atti, risulta evidente che tutti i ricorrenti sono stati assunti sempre entro il numero massimo delle giornate indicate dalla legge per svolgere lavori di carattere stagionale, consistenti “nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge
e dalle norme generali vigenti” in funzione di soddisfare “le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta” secondo le finalità specificate dal legislatore nell'art. 1 della richiamata normativa, alla cui tutela le Amministrazioni resistenti sono preposte.
Da questo punto di vista, peraltro, non è secondario ricordare che già nella l reg. sic.
18.04.1981 n.66 era stabilito che “… anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo previsto dall'art. 10 della L.R. 12 agosto 1980,
Pagina 20 n. 84, vengono assicurate agli operai forestali, assunti a tempo determinato, le seguenti garanzie occupazionali … giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978-1980 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
…- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
…- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”(art. 2) e che tali garanzie occupazionali erano assicurate a mezzo di “appositi elenchi, distinti per fasce occupazionali, in cui vengono iscritti i lavoratori che hanno titolo alle garanzie di cui al precedente art. 2.
Nell'ambito di ciascuna fascia i lavoratori sono suddivisi per qualifiche professionali” (art. 6).
La costituzione dei rapporti di lavoro con i 75 ricorrenti, secondo la prospettazione degli stessi, è stata effettuata da parte delle Amministrazioni resistenti sempre unicamente con coloro che, evidentemente dopo aver presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi, sono stati inseriti nelle graduatorie che, come si è detto, sono formate “tenuto conto dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici” e, perciò, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, in quanto lavoratori centocinquantunisti e centounisti, hanno fruito la chiamata al lavoro per l'espletamento di attività stagionali volte alla tutela delle esigenze tecniche della prevenzione degli incendi, con garanzia di un numero minimo annuale di giornate lavorative ai fini previdenziali.
A fronte di quanto precede, è indubbio che tutti i ricorrenti hanno prestato lavoro agricolo stagionale, per il quale, date le peculiari caratteristiche di stagionalità delle connesse attività, spiega efficacia una disciplina ad hoc, non è pertinente il richiamo all'art. 36 del d.lgs. n.
165/2001 (così, in motivazione, Cass. 12.12.2017 n. 29758).
Non a caso, l'art. 19 del d.lgs. 15.06.2015 n.81, mantenendo fermo sostanzialmente quanto già stabilito dall'art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, ha affermato che “la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e
l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”, ribadendo espressamente che sono “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, ove stabilisce testualmente che “Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi
Pagina 21 individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
Ad abundantiam, allora, va osservato che con particolare riguardo all'attività di carattere stagionale, il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria afferma all'art. 46 bis che “Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva
l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività. In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo
21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015”.
Nello specifico, l'allegato N, “riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle seguenti attività di seguito elencate: 1) Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
2) Attività di manutenzione dei sentieri e stradelle, presenti prevalentemente in territori montani, difficilmente raggiungibili nei mesi invernali;
3) Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione
e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
4) Attività per l'impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
5)
Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
6) Attività per la realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica quali: sentieri, muretti a secco, riattivazione del reticolo idrografico superficiale ecc…; 7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
8) Attività di Realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
9) Attività per la Formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
10) Attività per la
Coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
11) Attività per la
Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
12) Attività stagionali (autunno-
Pagina 22 inverno) di sistemazioni dei versanti instabili soggetti a fenomeni di smottamenti ed erosione superficiale, attraverso lavori e opere di ingegneria naturalistica e la piantumazione di essenze forestali autoctone;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione
(ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS); 14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
15)
Attività per interventi di natura agroforestale nei beni sottoposti a confisca non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
16) attività di cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi. lavori stagionali (maggio-luglio) consistono nel taglio della vegetazione arborea, erbacea, ed arbustiva in alveo;
17) attività di spazzamento e sgombero neve”.
Nel contesto considerato, poi, l'art.11 della l. 13.12.2024 n. 203, intitolato “norme di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in materia di attività stagionali”, ha disposto che “1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Nel medesimo senso, ancora, l'art. 9 della l. reg. sic.
1.04.2025 n.9, a miglior chiarimento del disposto del comma 5 dell'art. 45 ter della l. reg. sic. n. 16/1996 sopra richiamato, ha prescritto la sostituzione del terzo periodo come segue: “Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale forestale di cui alla presente legge, assunto dalla Controparte_1
per essere adibito alle attività di carattere stagionale di cui all'allegato "N" del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori previsti dall'articolo 7-bis del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è regolato da un contratto a termine stagionale, eseguito in un ristretto arco temporale, secondo le esigenze individuate dalla presente legge, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
Pagina 23 n. 1525. Per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria trova applicazione il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Il comparto di contrattazione rimane distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali”.
A fronte dell'esegesi normativa, resa in ambito tanto nazionale quanto regionale, la disciplina da applicarsi alla controversia de qua deve essere desunta cumulativamente da quest'ultima e dalla norma interpretativa, configurandosi perciò priva di pregio la tesi avanzata dai ricorrenti secondo cui deve ravvisarsi l'abusiva condotta delle Amministrazioni resistenti sulla scorta della proposta interpretazione del limite della durata determinata dei rapporti di lavoro, emergendo con linearità dal contenuto e dalla ratio del quadro normativo sopra ricostruito che le attività svolte da tutti i ricorrenti sono state preordinate ed organizzate per l'espletamento temporaneo di esigenze agricolo –forestali correlate al periodo stagionale, discendendo, del resto, proprio dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l'esigenza di una sua limitazione temporale per esser stati adibiti a mansioni che già scorrendo l'elenco di cui all'allegato al cit. D.P.R. n. 1525/1963 sono legate al ciclo delle stagioni o comunque a determinate scansioni temporali, tanto che la contrattazione collettiva nazionale del comparto addetti ai lavori di sistemazione idraulico –forestale e idraulico agraria del 2.08.2006 e precedenti, legittima apertis verbis l'assunzione dei lavoratori a tempo determinato per l'esecuzione dei lavori a carattere stagionale (v. art. 46), precisando il contratto integrativo regionale del 2001 che per i lavori de quibus, eseguiti in amministrazione diretta sulla base delle effettive esigenze del settore, era stato previsto che “i cicli lavorativi avranno la durata prevista dalla L.R. n. 16/96” (v. art. 3).
Da questo punto di vista, del resto, giova sottolineare che, la normativa dei contratti a termine nelle aziende agricole e forestali della sopra esaminata, in sede Controparte_1 europea, è stata valutata conforme al diritto dell'Unione.
Infatti, a seguito di una serie di denunce concernenti l'asserita assenza di misure efficaci volte a prevenire l'abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato conclusi anche tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'art. 12 comma 2 del d.lgs. 11.08.1993 n. 375, in particolare con riguardo ai lavoratori forestali, la Commissione Europea ha rilevato che “i contratti a tempo determinato stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo
a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano
Pagina 24 motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno.
Per la regione , ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Dato CP_5
che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito in particolare che un lasso di tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che qualsiasi contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo.
Secondo la Corte di giustizia sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.
Proprio muovendo da tali considerazioni, la Commissione ha informato i denuncianti che
“non intende approfondire ulteriormente le questioni di cui sopra”, dando avvio alla procedura di archiviazione.
Fermi i superiori rilievi e valutato anche quanto previsto dalla giurisprudenza europea in tema di successione dei contratti di lavoro a tempo determinato (emblematica, Corte di
Giustizia, 3.07.2014 causa C-362/13, ), allora, giova evidenziare che i 75 ricorrenti Per_1 hanno dedotto nell'atto introduttivo del tutto sommariamente di aver svolto e di svolgere, alle dipendenze delle Amministrazioni resistenti, attività lavorativa “come attestato e comprovato dai certificati di servizio che per ciascuno di essi si producono … presso i cantieri di lavoro ubicati nella provincia di Catania”, senza neppure dedurre che tra i vincoli negoziali conclusi inter partes era sussistente un intervallo di tempo di non apprezzabile entità; di contro, emergendo dalla consultazione della documentazione in atti che i singoli rapporti di lavoro hanno avuto ad oggetto l'acquisizione di manodopera per alcune giornate l'anno nel rispetto delle garanzie occupazionali e dei limiti previsti dalla l. reg. n.16/1996 e successive modifiche, con chiamate al lavoro tra loro distanziate da diversi mesi, neppure avvenute per tutti i ricorrenti ogni anno senza soluzione di continuità da parte della medesima Amministrazione.
Pagina 25 Dando continuità alle condivisibili argomentazioni già esposte dall'intestato Tribunale nell'esaminare analoghe vicende (v. sent.
5.11.2025 n.3944, n.3946, n.3948; sent. 27.10.2025
n.3843 e n.3840 est. dott. Fiorentino), giova ribadire che quanto sopra rilevato non appare inficiato dai “precedenti della Corte di appello distrettuale, conosciuti da questo decidente, riguardano fattispecie ove risultava pacifica l'avvenuta reiterazione dei contratti a termine, non emergendo dai motivi di appello alcuna specifica contestazione sul punto, quanto, perlopiù, questioni di diritto in ordine al rigetto dell'eccezione di decadenza ovvero all'applicabilità della normativa comunitaria alla materia in questione. … (laddove) in punto di fatto, … nel caso in esame, non si rileva una fattispecie abusiva di reiterazione dei contratti, posto che si è di fronte ad una pluralità di rapporti autonomi nel tempo, per periodi specifici e ben circoscritti, nel rispetto della legislazione regionale specifica, per la soddisfazione di esigenze stagionali o cicliche, che non danno luogo al fenomeno della successione di contratti
a tempo determinato attratto dalla disciplina comunitaria, né frustrano le esigenze di certezza
e predeterminazione ad essa sottese. …”.
Peraltro, come già osservato da codesto Tribunale nei citati precedenti, “… la causale del termine è già espressa a livello legislativo e la stessa partecipazione del lavoratore alle graduatorie non può non essere effettuata nella piena consapevolezza di tale ragione, come dimostrano ulteriormente gli stessi adempimenti ed i passaggi finalizzati all'assunzione del servizio …”, rappresentando “la legge regionale siciliana n. 16/96 e ss. modif. … la cornice normativa in forza della quale la esercita in modo sistematico e continuativo attività CP_5
di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°). Ora, se è pur vero che gli operai a tempo determinato forestali sono assunti con rapporto di lavoro
a tempo determinato con avviamenti annuali programmati e che l'attività dagli stessi prestata non può ritenersi eccezionale in quanto legata ad un'ampia attività annuale di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione, non è possibile tuttavia aprioristicamente affermare l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve, anzi, ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno …”.
Pagina 26 Da questo punto di vista, è stato evidenziato che “Non a caso la finalità della direttiva eurounitaria appare quella di contrastare la reiterazione di contratti a termine per sopperire ad esigenze stabili e durature in ordine all'impiego di personale ma non preclude che
l'esigenza produttiva implicante il reclutamento di lavoro a termine sia ciclica, seppure ricorrente, in quanto collegata alla variabilità delle condizioni climatiche, in ciò riposando il connotato della stagionalità dell'impiego” (cfr., tra le varie, Corte d'Appello Palermo, Sez. Lav. sent. 13.05.2025 n. 343 che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno correlato all'abusiva successione dei rapporti a termine avanzata da operai forestali a tempo determinato
(OTD) da ultimo transitati nel bacino dei c.d. centocinquantunisti).
Nel medesimo senso, è stato rimarcato che trattandosi di esigenze cicliche, legate alle condizioni climatiche, con inevitabili oscillazioni nel fabbisogno di forza lavoro, “Per affrontare siffatte esigenze, non avrebbe alcun senso agire sull'organico a tempo indeterminato, che assumerebbe dimensioni eccessive nei mesi in cui minore è la necessità di lavoro e insufficienti negli altri” (v., in motivazione, Corte d'Appello Messina, Sez. Lav. Parte 13.11.2025 n. 720 nel rigettare la domanda proposta da di risarcimento del danno comunitario ex art. 32 comma 5 l. n. 183/2010).
In considerazione delle superiori ragioni, le domande avanzate dai ricorrenti vanno rigettate.
Le pregresse oscillazioni giurisprudenziali in materia rendono equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI NI
Pagina 27