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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15140/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15140/2022 promossa da:
C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVI ELIA C.F._1
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZINI AUGUSTO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ZAGLIO ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE
- Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 4595/2022 del Tribunale di
Brescia RG. 12237/2022 – Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi – emesso in data 11.11.2022, munito di formula esecutiva in data 14.11.2022 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 24.11.2022 vista anche l'esosità della somma richiesta e l'infondatezza in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti
IN VIA PRINICIPALE
– accertare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 4595/2022 del
Tribunale di Brescia RG. 12237/2022 – Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi – emesso in data 11.11.2022,
pagina 1 di 11 munito di formula esecutiva in data 14.11.2022 e notificato unitamente all'atto di precetto in data
24.11.2022, e, per gli effetti, revocare lo stesso per le ragioni esposte in narrativa;
– dichiarare l'obbligazione fideiussoria estinta e/o ridotta alla somma ritenuta di giustizia per le ragioni esposte in narrativa con le conseguenze di legge;
IN VIA SUBORDINATA
– revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per gli effetti, rideterminare l'importo eventualmente dovuto da e/o dal Sig. nell'ammontare pari Parte_1 Parte_2 all'importo totale di cui al DI opposto dedotto il valore commerciale dell'immobile oggetto leasing per le ragioni esposte in narrativa e quantificato in € 533.000,00 - e/o nella minore o maggiore misura ritenuta di giustizia all'esito di causa;
– dichiarare l'obbligazione fideiussoria estinta e/o ridotta alla somma ritenuta di giustizia per le ragioni esposte in narrativa con le conseguenze di legge;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
Per parte convenuta: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: respingere le eccezioni e domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avversi il decreto nr. 4595/2022 con il quale era stato ingiunto a quale Parte_1
debitrice principale, e a quale fideiussore, il pagamento della somma di euro Parte_2
456.221,34, oltre interessi e spese, a fronte della risoluzione di un contratto di leasing, in favore di quale mandataria di e di Leaseco One s.r.l., allegatesi Controparte_1 Parte_3
cessionarie dei crediti oggetto di richiesta monitoria.
Gli attori, in estrema sintesi, eccepivano la carenza di legittimazione attiva di parte ingiungente, contestavano la quantificazione del credito lamentando la ricollocazione sul mercato dell'immobile -
pagina 2 di 11 già oggetto del contratto di leasing - ad un prezzo inferiore a quello di mercato, e, quanto al garante, eccepiva la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. con conseguente decadenza dalla garanzia. Contestava in ogni caso che la garanzia fosse relativa anche alla penale contrattuale.
All'esito della costituzione di parte convenuta, del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
e dell'attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
I. Lo svolgimento del rapporto contrattuale
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti emerge che la società Ubi Leasing s.p.a. (già
SBS Leasing s.p.a.), in data 13 febbraio 2008 concludeva il contratto di locazione finanziaria n.
20929/IM con la società Immobiliare GI Cesare s.n.c. di DO M. e Zandalasini, avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale sito in Stradella (Pv) (doc. 1 di parte convenuta).
In pari data si costituiva fideiussore della società debitrice fino all'importo Parte_2
massimo di euro 698.203,90 (doc. 2).
In data 8 ottobre 2008 le parti modificavano le condizioni economiche del suddetto contratto di leasing
(doc. 3 di parte convenuta) e, in data 8 marzo 2011, l'originaria utilizzatrice cedeva il contratto, alla società (cfr. doc. 4 di parte convenuta). Parte_1
In seguito al mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte dell'utilizzatore, il contratto di leasing si risolveva in virtù della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 17 delle condizioni generali di contratto, di cui si avvaleva la società concedente, mediante lettere raccomandate del 15 maggio 2018 (doc. 5 di parte convenuta).
II. La contestata legittimazione attiva
Parte convenuta allega che, con atto di cessione di crediti concluso in data 30 settembre 2019, Ubi
Leasing S.p.A. ha ceduto a - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge Parte_3
130/99 e dell'art. 58 TUB - i crediti vantati da UBI Leasing S.p.A. in relazione ai contratti oggetto della predetta operazione di cartolarizzazione, tra i quali è compreso il contratto per cui è causa.
Allega, altresì, che con atto a rogito del Notaio di Napoli del 30 settembre Persona_1
2019, la società LeaseCo One S.r.l. ha acquistato da UBI Leasing S.p.A. un complesso di beni e rapporti giuridici relativi a vari contratti tra i quali è compreso anche quello per cui è causa.
pagina 3 di 11 Su tali premesse quale mandataria di e di LeaseCo One S.r.l., Controparte_1 Parte_3 ha agito in giudizio chiedendo l'ingiunzione di pagamento del complessivo importo di euro 456.221,34 dovuto, in sua tesi, per euro 290.363,83 a favore di a fronte dell'emissione di varie Parte_3 fatture (che dalla lettura dell'estratto conto paiono per lo più riferirsi a canoni scaduti alla risoluzione)
e, per euro 165.857,51, a favore di LeaseCo One S.r.l., a titolo di clausola penale.
Parte attrice opponente ha contestato la legittimazione attiva dell'ingiungente a fronte dell'omessa produzione dei contratti di cessione menzionati in atti.
Premesso che non si verte in tema di legittimazione attiva (in quanto il presupposto processuale è integrato dalle mere allegazioni delle parti) ma di titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio
(questione che attiene al merito), secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass.
17944/2023).
Nel caso in esame, priva di significativo valore probatorio è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione, considerando che, in entrambi i casi, l'avviso è astato pubblicato su incarico della cessionaria e non già della cedente.
Analogamente privo di significativo valore probatorio è l'elenco dei codici dei contratti asseritamente oggetto di cessione, trattandosi di elenco privo di sottoscrizione e di immediata riferibilità agli allegati contratti di cessione come da specifica e tempestiva contestazione di parte opponente.
Ciò posto ritiene questo Giudice che la prova della cessione, che è a forma libera e non a forma vincolata come riconosciuto dalla Suprema Corte, nel caso in esame possa ritenersi raggiunta a fronte delle dichiarazioni prodotte sub doc. 18 e 19 di parte convenuta.
La prima è un'attestazione notarile nella quale il notaio rogante dell'atto di cessione che vede quale cessionaria Leaseco One s.r.l. attesta che, tra i rapporti ceduti, vi è anche quello relativo al contratto per cui è causa. Trattasi di un documento avvicinabile ad una certificazione che, in quanto tale, e nel contesto del principio della libertà delle forme, può ritenersi idoneo alla prova, vieppiù considerando che non è in contestazione l'alienazione del bene per cui è causa da parte della Leasaco One s.r.l.
pagina 4 di 11 circostanza che avvalora l'effettività del trasferimento, in uno con la proprietà dell'immobile, dei rapporti giuridici collegati al contratto di leasing relativo a tale immobile.
Il secondo documento è un'attestazione sottoscritta dal procuratore della cedente Intesa San Paolo
S.p.a. che conferma la cessione del credito per cui è causa a È evidente che tale Parte_3
documento costituisce prova atipica essendo volto a raccogliere una dichiarazione testimoniale al di fuori del procedimento senza il rispetto della disciplina che norma tale ipotesi ma, in ogni caso,
l'eccezione di difetto di titolarità non è volta a contestare l'an ed il quantum del credito ma solo la sua titolarità dal lato attivo. L'eccezione è finalizzata al compimento di un efficace pagamento liberatorio, per evitare il rischio del doppio pagamento dello stesso debito: una volta al (preteso) cessionario e un'ulteriore volta al creditore che dovesse provare di non aver ceduto il credito. È evidente che, nel caso in esame, la dichiarazione della banca cedente scongiura il pericolo del duplice pagamento per lo stesso debito.
III. La risoluzione del contratto e la relativa disciplina
Come anticipato non è in contestazione tra le parti che il contratto di leasing si sia risolto a seguito dell'invio della raccomandata con la quale la concedente ha dichiarato di volersi avvalere della condizione risolutiva espressa pattuita nel contratto.
La risoluzione è intervenuta in data 15 maggio 2018, trovando pertanto applicazione la disciplina di cui alla legge 124/2017.
E' noto che il comma 138 dell'art. 1 della legge in esame prevede che, in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente abbia diritto alla restituzione del bene ed sia tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato “dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
Restando “fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”.
pagina 5 di 11 Il successivo comma 139 disciplina le modalità di ricollocamento del bene disponendo che il concedente provveda alla vendita o ricollocazione del bene “sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati” o, se non è possibile “sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”.
Ad avviso di questo Giudice il credito dell'utilizzatrice al pagamento della “misura residua” è pari alla differenza tra quanto dovuto ex art. 1 comma 138 legge cit. e il prezzo di vendita o il ricavato dalla ricollocazione solo quanto, trovando applicazione la legge 124/2107, sia stata rispettata la procedura prevista dall'art. 1 comma 139 legge 124/2017.
Se la procedura di cui sopra è stata rispettata la vendita del bene ad un prezzo inferiore a quello di mercato potrà al più integrare un illecito da parte della concedente, in tale caso gravando sull'ex utilizzatore, quale attore sostanziale, l'onere della prova della vendita del bene a valori diversi da quelli di mercato.
Nel caso in cui, trovando applicazione la legge 124/2017, la concedente abbia alienato il bene senza rispettare le modalità di legge, la liquidazione dell'eventuale residuo dovuto è effettuata dal Giudice tenendo conto del prezzo di vendita solo se corrispondente al valore di mercato.
Tanto premesso non risulta dagli atti e dalle allegazioni delle parti che, nel caso in esame, la procedura di cui all'art. 1 comma 139 legge cit. sia stata rispettata sicché, ferme restando le ulteriori voci, non oggetto di contestazione, si è reso necessario verificare il valore di mercato del bene alla data di rilascio e alla data di alienazione.
IV. Il valore di mercato del bene
La deposizione testimoniale volta a provare, in tesi di parte attrice opponente, che l'acquirente era interessata all'acquisto dell'immobile ad un prezzo superiore a quello pattuito non ha offerto elementi concreti a sostegno dell'allegazione attorea.
È pur vero che il testimone ha dichiarato che l'acquirente, che era la conduttrice dell'immobile, aveva rappresentato l'interesse all'acquisto e che era stata effettuata una valutazione per euro 550.000,00 ma tali trattative (che non è noto per quale motivo non siano andate a buon fine e che potrebbero ben pagina 6 di 11 essere naufragate a fronte dell'erronea valutazione) risalgono al 2013. Quindi a cinque anni prima del rilascio del bene e sette anni prima la sua vendita.
Ai fini di terminare il valore di mercato dell'immobile è stata disposta CTU.
Il consulente, dopo aver descritto le caratteristiche principali dell'immobile (fabbricato a pianta rettangolare di lati di m 26,9 x 17,9 su un lotto di superficie pari a mq 1.200 con caratteristiche strutturali simili a quelle dei capannoni industriali ma con una maggiore attenzione all'estetica, alle dotazioni impiantistiche e alle finiture interne in relazione alla funzione commerciale) e averne calcolato la superfice commerciale, ha proceduto alla valutazione del bene utilizzando il metodo comparativo, procedendo alla comparazione del bene da stimare con altre proprietà in vendita sul mercato immobiliare con caratteristiche similari mediante indagini dirette sui siti internet specializzati e presso le agenzie immobiliari locali che hanno fornito una serie di dati di mercato localizzati nella stessa zona dell'immobile in esame e nelle zone limitrofe.
Il consulente ha precisato che non è stato possibile utilizzare il database dell'OMI – Osservatorio del
Mercato Immobiliare - poiché non sono presenti le quotazioni riferite alla tipologia di immobili in oggetto.
Individuate cinque offerte di vendita di capannoni in caratteristiche simili il consulente ha quantificato in euro 993,87 al mq il prezzo dei capannoni.
Tenuto conto che il fabbricato in esame, in funzione al tipo di utilizzo, nello stato di fatto in cui si trova offre la peculiarità di una ottima fruizione degli spazi disponibili, presenta un livello di dotazioni e finiture superiore rispetto agli immobili comparati, e un sistema viabilistico comodo, il consulente ha ritenuto che il valore di mercato dell'immobile fosse di 1050 euro al mq per un valore complessivo stimabile in euro 526.000,00.
Le contestazioni mosse da parte convenuta all'esito della CTU non sono condivisibili.
Quanto all'utilizzo di un solo metodo di valutazione il CTU ha precisato che la metodologia di stima adottata è la medesima utilizzata nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, si basa su un criterio di valutazione in applicazione agli standard internazionali e, nello specifico, è stato applicato utilizzando cinque immobili comparabili mentre, secondo il CTU, normalmente se ne utilizzano solamente tre.
Evidenzia il CTU che ogni metodo di stima ha una sua validità e può portare a valori tra loro dissimili, anche in modo sostanziale, come peraltro evincibile dalla stessa relazione di CTP di parte convenuta che propone tre metodi con tre distinte risultanze. In ogni caso il CTU ha evidenziato che il metodo adottato rappresenta “ciò che il mercato offre in questo momento, costituendo la base di raffronto su
pagina 7 di 11 cui è stata impostata la valutazione, e in considerazione delle ottime dotazioni e caratteristiche dell'edificio stimato”.
La circostanza che siano stata valutate le sole offerte in vendita e non gli atti di acquisto non è idonea ad inficiare l'esito della CTU. È pur vero che l'offerta in vendita può contenere un margine di trattativa ma è estremamente implausibile che tale margine sia tale da falsare il valore della media di cinque transazioni.
Quanto al rilievo secondo il quale il valore dell'immobile sarebbe troppo simile a quello della compravendita del 2008, in primo luogo non vi è prova un deprezzamento del mercato immobiliare nel periodo intercorrente tra il 2008 al 2018/2020. In secondo luogo, quanto all'usura degli impianti, il consulente, nella replica alle osservazioni della convenuta, ha precisato che, dal sopralluogo del
13/12/2023, l'edificio è apparso in ottime condizioni di manutenzione, salubre dal punto di vista igienico sanitario, idoneo e con le qualità per l'uso a cui è destinato. Ha precisato inoltre che è stato rilevato un immobile pienamente operativo e nessun difetto è stato notato, non essendovi pertanto spazio per correzioni o adeguamenti in negativo da apportare al valore espresso rilevando, altresì, che l'età dell'edifico è inferiore ai 20 anni, e ciò non comporta correzioni percentuali.
La circostanza che non vi siano dati OMI con riguardo al capannone in esame non evidenzia l'assenza di mercato, considerando che non solo il CTU ma lo stesso CTP ha individuato compravendite comparabili.
Né risulta omesso l'esame delle concrete caratteristiche dell'immobile che hanno indotto il CTU ad incrementare il valore del bene come individuato dalle comparabili: parte convenuta non ha meglio delineato quale sarebbe l'incidenza sul valore dell'immobile dell'inserimento nel piano degli insediamenti produttivi e il richiamo all'emergenza Covid pare poco pertinente. È pur vero che l'immobile è stato alienato il 17 marzo del 2020 ma, anche ammettendo che il mercato immobiliare abbia risentito gli influssi della pandemia già nei primi giorni del suo insorgere, trattandosi di una compravendita immobiliare, peraltro conclusa con il soggetto che già occupava l'immobile, è implausibile che l'accordo sulla vendita e sul prezzo sia stato raggiunto nel breve lasso di tempo trascorso tra l'insorgenza della pandemia in Italia (notoriamente a fine febbraio del 2020) e il 17 marzo
2020.
Quanto alla riduzione del prezzo perché l'immobile è stato alienato senza garanzie si osserva che la detrazione deve avere ad oggetto il valore di mercato e non il prezzo pattuito - in difetto rispetto al valore di mercato - a seguito della rinuncia del comparatore alle garanzie di legge.
pagina 8 di 11 Né si comprende il motivo per il quale la decisione della venditrice di non fornire le garanzie di legge debba ricadere sull'utilizzatore vieppiù nel caso in cui l'immobile, come nel caso in esame, non presenti alcuna criticità.
V. La quantificazione della penale
Poiché alcuna contestazione è stata mossa dalle opponenti sulle ulteriori voci esposte nell'estratto conto, la somma dovuta alla concedente è pari all'importo portato dal decreto ingiuntivo (euro
456.221,34) detratta la differenza tra il prezzo di vendita ed il valore di mercato (euro 236.000,00) ed è pertanto pari ad euro 220.221,34.
VI. La garanzia: l'eccezione di decadenza
Parte attrice ha eccepito la decadenza della garanzia ex art. 1957 cod. civ. allegando la nullità della clausola in deroga a tale norma, in quanto asseritamente frutto di intese raggiunte in violazione della libera concorrenza e dichiarate illegittime da un provvedimento della Banca d'Italia non allegato in atti.
L'omessa produzione di tale provvedimento non pacifico nella sua portata (parte convenuta ha eccepito che lo stesso troverebbe applicazione solo con riguardo alle fideiussioni omnibus) impedisce ogni considerazione sulla portata dell'accertamento e sul rilievo di tale accertamento nell'ambito del presente giudizio.
Non avendo parte attrice offerto ulteriori elementi di prova a sostegno dell'eccezione di nullità della clausola di deroga la stessa deve essere respinta.
Conseguentemente deve essere respinta l'eccezione di decadenza per superamento del termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ. essendo stata tale norma legittimamente derogata.
VII. La garanzia: la sua estensione
Parte attrice contesta altresì che il credito relativo alla penale sia coperto dalla garanzia.
Nel preambolo del contratto è stabilita la costituzione a fideiussore “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta SBS Leasing s.p.a. …dipendenti dal contratto…”.
La circostanza che la clausola 1) del contratto non menzioni specificamente, tra le obbligazioni garantite, quella del pagamento della penale non costituisce limitazione della garanzia illustrando l'articolo 1) che è garantito “tutto quanto dovuto dal debitore principale…” e tra quanto dovuto vi è certamente l'importo della penale in caso di risoluzione per inadempimento.
pagina 9 di 11 VIII. La garanzia: le ulteriori contestazioni
Parte opponente contesta l'efficacia della clausola penale rilevando che “La fideiussione è un contratto accessorio e presuppone l'esistenza di un'obbligazione principale lecita e valida. La clausola penale ha natura tipicamente risarcitoria e sanzionatoria, e la sua estensione al fideiussore determina un'alterazione della funzione tipica della garanzia, trasformandola in una forma di obbligazione autonoma, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 1936 e ss. c.c.”, lamentando altresì
l'eccessiva onerosità della penale e la mancata trattativa individuale.
La prima eccezione è infondata, non comprendendosi per quale motivo la circostanza che la garanzia del fideiussore si estenda anche al risarcimento del danno conseguente l'inadempimento possa alterare la funzione accessoria della garanzia stessa.
La clausola penale, se correttamente applicata, e pertanto detraendo dal debito residuo il valore di mercato del bene, non può ritenersi manifestamente eccessiva, riproponendo il disposto dell'art. 1 comma 138 L. 124/2017 che, comunque, trova diretta applicazione nel caso in esame.
Né è necessaria una trattativa individuale per la sua efficacia in quanto, in disparte dalla qualifica di consumatore (che non è ravvisabile né nella debitrice principale né nel fideiussore), riproponendo la clausola il contenuto di una norma di legge ai fini della sua validità ed efficacia non necessita di alcuna trattativa individuale o non.
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato e le attrici opponenti dovranno essere condannate a corrispondere alla convenuta opposta la minor somma di euro
220.221,34, pari all'importo ingiunto dedotto il maggior valore del bene.
IX. Le spese di lite
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca, possono essere compensante per la metà.
Gli opponenti saranno tenuti a corrispondere all'opposta l'ulteriore metà liquidata, già tenuto conto della diminuzione e del valore della causa come emerso in sede di decisione, in euro 7.051,50 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge, oltre al rimborso del 50% della marca e del
CU dovuto per cause di valore pari a quello liquidato in questa sede.
Le spese di CTU devono essere poste in capo alle parti per il 50% ciascuna salva la solidarietà.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: revoca il decreto ingiuntivo nr. 4595/2022; condanna le attrici opponenti al pagamento della minor somma di euro 220.221,34 oltre accessori come da monitorio;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15140/2022 promossa da:
C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVI ELIA C.F._1
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZINI AUGUSTO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ZAGLIO ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE
- Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 4595/2022 del Tribunale di
Brescia RG. 12237/2022 – Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi – emesso in data 11.11.2022, munito di formula esecutiva in data 14.11.2022 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 24.11.2022 vista anche l'esosità della somma richiesta e l'infondatezza in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti
IN VIA PRINICIPALE
– accertare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 4595/2022 del
Tribunale di Brescia RG. 12237/2022 – Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi – emesso in data 11.11.2022,
pagina 1 di 11 munito di formula esecutiva in data 14.11.2022 e notificato unitamente all'atto di precetto in data
24.11.2022, e, per gli effetti, revocare lo stesso per le ragioni esposte in narrativa;
– dichiarare l'obbligazione fideiussoria estinta e/o ridotta alla somma ritenuta di giustizia per le ragioni esposte in narrativa con le conseguenze di legge;
IN VIA SUBORDINATA
– revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per gli effetti, rideterminare l'importo eventualmente dovuto da e/o dal Sig. nell'ammontare pari Parte_1 Parte_2 all'importo totale di cui al DI opposto dedotto il valore commerciale dell'immobile oggetto leasing per le ragioni esposte in narrativa e quantificato in € 533.000,00 - e/o nella minore o maggiore misura ritenuta di giustizia all'esito di causa;
– dichiarare l'obbligazione fideiussoria estinta e/o ridotta alla somma ritenuta di giustizia per le ragioni esposte in narrativa con le conseguenze di legge;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
Per parte convenuta: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: respingere le eccezioni e domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avversi il decreto nr. 4595/2022 con il quale era stato ingiunto a quale Parte_1
debitrice principale, e a quale fideiussore, il pagamento della somma di euro Parte_2
456.221,34, oltre interessi e spese, a fronte della risoluzione di un contratto di leasing, in favore di quale mandataria di e di Leaseco One s.r.l., allegatesi Controparte_1 Parte_3
cessionarie dei crediti oggetto di richiesta monitoria.
Gli attori, in estrema sintesi, eccepivano la carenza di legittimazione attiva di parte ingiungente, contestavano la quantificazione del credito lamentando la ricollocazione sul mercato dell'immobile -
pagina 2 di 11 già oggetto del contratto di leasing - ad un prezzo inferiore a quello di mercato, e, quanto al garante, eccepiva la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. con conseguente decadenza dalla garanzia. Contestava in ogni caso che la garanzia fosse relativa anche alla penale contrattuale.
All'esito della costituzione di parte convenuta, del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
e dell'attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
I. Lo svolgimento del rapporto contrattuale
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti emerge che la società Ubi Leasing s.p.a. (già
SBS Leasing s.p.a.), in data 13 febbraio 2008 concludeva il contratto di locazione finanziaria n.
20929/IM con la società Immobiliare GI Cesare s.n.c. di DO M. e Zandalasini, avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale sito in Stradella (Pv) (doc. 1 di parte convenuta).
In pari data si costituiva fideiussore della società debitrice fino all'importo Parte_2
massimo di euro 698.203,90 (doc. 2).
In data 8 ottobre 2008 le parti modificavano le condizioni economiche del suddetto contratto di leasing
(doc. 3 di parte convenuta) e, in data 8 marzo 2011, l'originaria utilizzatrice cedeva il contratto, alla società (cfr. doc. 4 di parte convenuta). Parte_1
In seguito al mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte dell'utilizzatore, il contratto di leasing si risolveva in virtù della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 17 delle condizioni generali di contratto, di cui si avvaleva la società concedente, mediante lettere raccomandate del 15 maggio 2018 (doc. 5 di parte convenuta).
II. La contestata legittimazione attiva
Parte convenuta allega che, con atto di cessione di crediti concluso in data 30 settembre 2019, Ubi
Leasing S.p.A. ha ceduto a - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge Parte_3
130/99 e dell'art. 58 TUB - i crediti vantati da UBI Leasing S.p.A. in relazione ai contratti oggetto della predetta operazione di cartolarizzazione, tra i quali è compreso il contratto per cui è causa.
Allega, altresì, che con atto a rogito del Notaio di Napoli del 30 settembre Persona_1
2019, la società LeaseCo One S.r.l. ha acquistato da UBI Leasing S.p.A. un complesso di beni e rapporti giuridici relativi a vari contratti tra i quali è compreso anche quello per cui è causa.
pagina 3 di 11 Su tali premesse quale mandataria di e di LeaseCo One S.r.l., Controparte_1 Parte_3 ha agito in giudizio chiedendo l'ingiunzione di pagamento del complessivo importo di euro 456.221,34 dovuto, in sua tesi, per euro 290.363,83 a favore di a fronte dell'emissione di varie Parte_3 fatture (che dalla lettura dell'estratto conto paiono per lo più riferirsi a canoni scaduti alla risoluzione)
e, per euro 165.857,51, a favore di LeaseCo One S.r.l., a titolo di clausola penale.
Parte attrice opponente ha contestato la legittimazione attiva dell'ingiungente a fronte dell'omessa produzione dei contratti di cessione menzionati in atti.
Premesso che non si verte in tema di legittimazione attiva (in quanto il presupposto processuale è integrato dalle mere allegazioni delle parti) ma di titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio
(questione che attiene al merito), secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass.
17944/2023).
Nel caso in esame, priva di significativo valore probatorio è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione, considerando che, in entrambi i casi, l'avviso è astato pubblicato su incarico della cessionaria e non già della cedente.
Analogamente privo di significativo valore probatorio è l'elenco dei codici dei contratti asseritamente oggetto di cessione, trattandosi di elenco privo di sottoscrizione e di immediata riferibilità agli allegati contratti di cessione come da specifica e tempestiva contestazione di parte opponente.
Ciò posto ritiene questo Giudice che la prova della cessione, che è a forma libera e non a forma vincolata come riconosciuto dalla Suprema Corte, nel caso in esame possa ritenersi raggiunta a fronte delle dichiarazioni prodotte sub doc. 18 e 19 di parte convenuta.
La prima è un'attestazione notarile nella quale il notaio rogante dell'atto di cessione che vede quale cessionaria Leaseco One s.r.l. attesta che, tra i rapporti ceduti, vi è anche quello relativo al contratto per cui è causa. Trattasi di un documento avvicinabile ad una certificazione che, in quanto tale, e nel contesto del principio della libertà delle forme, può ritenersi idoneo alla prova, vieppiù considerando che non è in contestazione l'alienazione del bene per cui è causa da parte della Leasaco One s.r.l.
pagina 4 di 11 circostanza che avvalora l'effettività del trasferimento, in uno con la proprietà dell'immobile, dei rapporti giuridici collegati al contratto di leasing relativo a tale immobile.
Il secondo documento è un'attestazione sottoscritta dal procuratore della cedente Intesa San Paolo
S.p.a. che conferma la cessione del credito per cui è causa a È evidente che tale Parte_3
documento costituisce prova atipica essendo volto a raccogliere una dichiarazione testimoniale al di fuori del procedimento senza il rispetto della disciplina che norma tale ipotesi ma, in ogni caso,
l'eccezione di difetto di titolarità non è volta a contestare l'an ed il quantum del credito ma solo la sua titolarità dal lato attivo. L'eccezione è finalizzata al compimento di un efficace pagamento liberatorio, per evitare il rischio del doppio pagamento dello stesso debito: una volta al (preteso) cessionario e un'ulteriore volta al creditore che dovesse provare di non aver ceduto il credito. È evidente che, nel caso in esame, la dichiarazione della banca cedente scongiura il pericolo del duplice pagamento per lo stesso debito.
III. La risoluzione del contratto e la relativa disciplina
Come anticipato non è in contestazione tra le parti che il contratto di leasing si sia risolto a seguito dell'invio della raccomandata con la quale la concedente ha dichiarato di volersi avvalere della condizione risolutiva espressa pattuita nel contratto.
La risoluzione è intervenuta in data 15 maggio 2018, trovando pertanto applicazione la disciplina di cui alla legge 124/2017.
E' noto che il comma 138 dell'art. 1 della legge in esame prevede che, in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente abbia diritto alla restituzione del bene ed sia tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato “dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
Restando “fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”.
pagina 5 di 11 Il successivo comma 139 disciplina le modalità di ricollocamento del bene disponendo che il concedente provveda alla vendita o ricollocazione del bene “sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati” o, se non è possibile “sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”.
Ad avviso di questo Giudice il credito dell'utilizzatrice al pagamento della “misura residua” è pari alla differenza tra quanto dovuto ex art. 1 comma 138 legge cit. e il prezzo di vendita o il ricavato dalla ricollocazione solo quanto, trovando applicazione la legge 124/2107, sia stata rispettata la procedura prevista dall'art. 1 comma 139 legge 124/2017.
Se la procedura di cui sopra è stata rispettata la vendita del bene ad un prezzo inferiore a quello di mercato potrà al più integrare un illecito da parte della concedente, in tale caso gravando sull'ex utilizzatore, quale attore sostanziale, l'onere della prova della vendita del bene a valori diversi da quelli di mercato.
Nel caso in cui, trovando applicazione la legge 124/2017, la concedente abbia alienato il bene senza rispettare le modalità di legge, la liquidazione dell'eventuale residuo dovuto è effettuata dal Giudice tenendo conto del prezzo di vendita solo se corrispondente al valore di mercato.
Tanto premesso non risulta dagli atti e dalle allegazioni delle parti che, nel caso in esame, la procedura di cui all'art. 1 comma 139 legge cit. sia stata rispettata sicché, ferme restando le ulteriori voci, non oggetto di contestazione, si è reso necessario verificare il valore di mercato del bene alla data di rilascio e alla data di alienazione.
IV. Il valore di mercato del bene
La deposizione testimoniale volta a provare, in tesi di parte attrice opponente, che l'acquirente era interessata all'acquisto dell'immobile ad un prezzo superiore a quello pattuito non ha offerto elementi concreti a sostegno dell'allegazione attorea.
È pur vero che il testimone ha dichiarato che l'acquirente, che era la conduttrice dell'immobile, aveva rappresentato l'interesse all'acquisto e che era stata effettuata una valutazione per euro 550.000,00 ma tali trattative (che non è noto per quale motivo non siano andate a buon fine e che potrebbero ben pagina 6 di 11 essere naufragate a fronte dell'erronea valutazione) risalgono al 2013. Quindi a cinque anni prima del rilascio del bene e sette anni prima la sua vendita.
Ai fini di terminare il valore di mercato dell'immobile è stata disposta CTU.
Il consulente, dopo aver descritto le caratteristiche principali dell'immobile (fabbricato a pianta rettangolare di lati di m 26,9 x 17,9 su un lotto di superficie pari a mq 1.200 con caratteristiche strutturali simili a quelle dei capannoni industriali ma con una maggiore attenzione all'estetica, alle dotazioni impiantistiche e alle finiture interne in relazione alla funzione commerciale) e averne calcolato la superfice commerciale, ha proceduto alla valutazione del bene utilizzando il metodo comparativo, procedendo alla comparazione del bene da stimare con altre proprietà in vendita sul mercato immobiliare con caratteristiche similari mediante indagini dirette sui siti internet specializzati e presso le agenzie immobiliari locali che hanno fornito una serie di dati di mercato localizzati nella stessa zona dell'immobile in esame e nelle zone limitrofe.
Il consulente ha precisato che non è stato possibile utilizzare il database dell'OMI – Osservatorio del
Mercato Immobiliare - poiché non sono presenti le quotazioni riferite alla tipologia di immobili in oggetto.
Individuate cinque offerte di vendita di capannoni in caratteristiche simili il consulente ha quantificato in euro 993,87 al mq il prezzo dei capannoni.
Tenuto conto che il fabbricato in esame, in funzione al tipo di utilizzo, nello stato di fatto in cui si trova offre la peculiarità di una ottima fruizione degli spazi disponibili, presenta un livello di dotazioni e finiture superiore rispetto agli immobili comparati, e un sistema viabilistico comodo, il consulente ha ritenuto che il valore di mercato dell'immobile fosse di 1050 euro al mq per un valore complessivo stimabile in euro 526.000,00.
Le contestazioni mosse da parte convenuta all'esito della CTU non sono condivisibili.
Quanto all'utilizzo di un solo metodo di valutazione il CTU ha precisato che la metodologia di stima adottata è la medesima utilizzata nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, si basa su un criterio di valutazione in applicazione agli standard internazionali e, nello specifico, è stato applicato utilizzando cinque immobili comparabili mentre, secondo il CTU, normalmente se ne utilizzano solamente tre.
Evidenzia il CTU che ogni metodo di stima ha una sua validità e può portare a valori tra loro dissimili, anche in modo sostanziale, come peraltro evincibile dalla stessa relazione di CTP di parte convenuta che propone tre metodi con tre distinte risultanze. In ogni caso il CTU ha evidenziato che il metodo adottato rappresenta “ciò che il mercato offre in questo momento, costituendo la base di raffronto su
pagina 7 di 11 cui è stata impostata la valutazione, e in considerazione delle ottime dotazioni e caratteristiche dell'edificio stimato”.
La circostanza che siano stata valutate le sole offerte in vendita e non gli atti di acquisto non è idonea ad inficiare l'esito della CTU. È pur vero che l'offerta in vendita può contenere un margine di trattativa ma è estremamente implausibile che tale margine sia tale da falsare il valore della media di cinque transazioni.
Quanto al rilievo secondo il quale il valore dell'immobile sarebbe troppo simile a quello della compravendita del 2008, in primo luogo non vi è prova un deprezzamento del mercato immobiliare nel periodo intercorrente tra il 2008 al 2018/2020. In secondo luogo, quanto all'usura degli impianti, il consulente, nella replica alle osservazioni della convenuta, ha precisato che, dal sopralluogo del
13/12/2023, l'edificio è apparso in ottime condizioni di manutenzione, salubre dal punto di vista igienico sanitario, idoneo e con le qualità per l'uso a cui è destinato. Ha precisato inoltre che è stato rilevato un immobile pienamente operativo e nessun difetto è stato notato, non essendovi pertanto spazio per correzioni o adeguamenti in negativo da apportare al valore espresso rilevando, altresì, che l'età dell'edifico è inferiore ai 20 anni, e ciò non comporta correzioni percentuali.
La circostanza che non vi siano dati OMI con riguardo al capannone in esame non evidenzia l'assenza di mercato, considerando che non solo il CTU ma lo stesso CTP ha individuato compravendite comparabili.
Né risulta omesso l'esame delle concrete caratteristiche dell'immobile che hanno indotto il CTU ad incrementare il valore del bene come individuato dalle comparabili: parte convenuta non ha meglio delineato quale sarebbe l'incidenza sul valore dell'immobile dell'inserimento nel piano degli insediamenti produttivi e il richiamo all'emergenza Covid pare poco pertinente. È pur vero che l'immobile è stato alienato il 17 marzo del 2020 ma, anche ammettendo che il mercato immobiliare abbia risentito gli influssi della pandemia già nei primi giorni del suo insorgere, trattandosi di una compravendita immobiliare, peraltro conclusa con il soggetto che già occupava l'immobile, è implausibile che l'accordo sulla vendita e sul prezzo sia stato raggiunto nel breve lasso di tempo trascorso tra l'insorgenza della pandemia in Italia (notoriamente a fine febbraio del 2020) e il 17 marzo
2020.
Quanto alla riduzione del prezzo perché l'immobile è stato alienato senza garanzie si osserva che la detrazione deve avere ad oggetto il valore di mercato e non il prezzo pattuito - in difetto rispetto al valore di mercato - a seguito della rinuncia del comparatore alle garanzie di legge.
pagina 8 di 11 Né si comprende il motivo per il quale la decisione della venditrice di non fornire le garanzie di legge debba ricadere sull'utilizzatore vieppiù nel caso in cui l'immobile, come nel caso in esame, non presenti alcuna criticità.
V. La quantificazione della penale
Poiché alcuna contestazione è stata mossa dalle opponenti sulle ulteriori voci esposte nell'estratto conto, la somma dovuta alla concedente è pari all'importo portato dal decreto ingiuntivo (euro
456.221,34) detratta la differenza tra il prezzo di vendita ed il valore di mercato (euro 236.000,00) ed è pertanto pari ad euro 220.221,34.
VI. La garanzia: l'eccezione di decadenza
Parte attrice ha eccepito la decadenza della garanzia ex art. 1957 cod. civ. allegando la nullità della clausola in deroga a tale norma, in quanto asseritamente frutto di intese raggiunte in violazione della libera concorrenza e dichiarate illegittime da un provvedimento della Banca d'Italia non allegato in atti.
L'omessa produzione di tale provvedimento non pacifico nella sua portata (parte convenuta ha eccepito che lo stesso troverebbe applicazione solo con riguardo alle fideiussioni omnibus) impedisce ogni considerazione sulla portata dell'accertamento e sul rilievo di tale accertamento nell'ambito del presente giudizio.
Non avendo parte attrice offerto ulteriori elementi di prova a sostegno dell'eccezione di nullità della clausola di deroga la stessa deve essere respinta.
Conseguentemente deve essere respinta l'eccezione di decadenza per superamento del termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ. essendo stata tale norma legittimamente derogata.
VII. La garanzia: la sua estensione
Parte attrice contesta altresì che il credito relativo alla penale sia coperto dalla garanzia.
Nel preambolo del contratto è stabilita la costituzione a fideiussore “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta SBS Leasing s.p.a. …dipendenti dal contratto…”.
La circostanza che la clausola 1) del contratto non menzioni specificamente, tra le obbligazioni garantite, quella del pagamento della penale non costituisce limitazione della garanzia illustrando l'articolo 1) che è garantito “tutto quanto dovuto dal debitore principale…” e tra quanto dovuto vi è certamente l'importo della penale in caso di risoluzione per inadempimento.
pagina 9 di 11 VIII. La garanzia: le ulteriori contestazioni
Parte opponente contesta l'efficacia della clausola penale rilevando che “La fideiussione è un contratto accessorio e presuppone l'esistenza di un'obbligazione principale lecita e valida. La clausola penale ha natura tipicamente risarcitoria e sanzionatoria, e la sua estensione al fideiussore determina un'alterazione della funzione tipica della garanzia, trasformandola in una forma di obbligazione autonoma, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 1936 e ss. c.c.”, lamentando altresì
l'eccessiva onerosità della penale e la mancata trattativa individuale.
La prima eccezione è infondata, non comprendendosi per quale motivo la circostanza che la garanzia del fideiussore si estenda anche al risarcimento del danno conseguente l'inadempimento possa alterare la funzione accessoria della garanzia stessa.
La clausola penale, se correttamente applicata, e pertanto detraendo dal debito residuo il valore di mercato del bene, non può ritenersi manifestamente eccessiva, riproponendo il disposto dell'art. 1 comma 138 L. 124/2017 che, comunque, trova diretta applicazione nel caso in esame.
Né è necessaria una trattativa individuale per la sua efficacia in quanto, in disparte dalla qualifica di consumatore (che non è ravvisabile né nella debitrice principale né nel fideiussore), riproponendo la clausola il contenuto di una norma di legge ai fini della sua validità ed efficacia non necessita di alcuna trattativa individuale o non.
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato e le attrici opponenti dovranno essere condannate a corrispondere alla convenuta opposta la minor somma di euro
220.221,34, pari all'importo ingiunto dedotto il maggior valore del bene.
IX. Le spese di lite
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca, possono essere compensante per la metà.
Gli opponenti saranno tenuti a corrispondere all'opposta l'ulteriore metà liquidata, già tenuto conto della diminuzione e del valore della causa come emerso in sede di decisione, in euro 7.051,50 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge, oltre al rimborso del 50% della marca e del
CU dovuto per cause di valore pari a quello liquidato in questa sede.
Le spese di CTU devono essere poste in capo alle parti per il 50% ciascuna salva la solidarietà.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: revoca il decreto ingiuntivo nr. 4595/2022; condanna le attrici opponenti al pagamento della minor somma di euro 220.221,34 oltre accessori come da monitorio;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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