Sentenza 27 giugno 2017
Massime • 1
Rientrano nella previsione dell'art 5, lettera a), della legge 30 aprile 1962, n 283 anche la produzione e la vendita di sostanze alimentari che siano 'privè degli elementi nutritivi propri, determinati dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna della Corte di merito in una fattispecie di detenzione per la vendita di olio di oliva dichiarato come extravergine, e risultato in realtà olio lampante, e come tale destinato all'uso industriale non alimentare, ritenendo irrilevante che ciò fosse il risultato di una trasformazione da cattiva conservazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2017, n. 56036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56036 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2017 |
Testo completo
5 6036-17 2023 Sent. n. UDIENZA PUBBLICA DEL REPUBBLICA ITALIANA 27/06/201 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 16778/2017 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Presidente Dott. PIERO SAVANI Consigliere Dott. VITO DI NICOLA Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Dott.ssa ANTONELLA CIRIELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG MA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2016 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.11.2016, il Tribunale di Lecce dichiarava MA IS responsabile del reato di cui all'art. 5 lett. a) | 283/1962- perché, in qualità di legale rappresentante dell'azienda denominata Labbate srl deteneva per la successiva commercializzazione olio extra vergine di oliva risultato non essere conforme in quanto il valore spettrofotometrico riscontrato alle analisi di laboratorio risultava superiore al limite previsto per l'olio extravergine di oliva - e la condannava alla pena di euro 20.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA IS, per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo violazione di legge in relazione agli artt. 5 lett. a) I 283/1962 e 521 cod.proc.pen. argomentando che l'imputata sarebbe stata condannata per un fatto- vendita dell'olio- diverso da quello contestato- detenzione per la successiva commercializzazione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 5 lett. a) I n. 283/1962, argomentando che dall'accertamento eseguito dall'ARPA era emerso che si era verificata una trasformazione del prodotto da olio alimentare in olio lampante derivante da cattiva conservazione e, quindi, non poteva essere contestata l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5,4283/1962, in quanto non era emerso che l'olio fosse privo di elementi nutritivi o mescolato con sostanze di qualità inferiori in modo da alterarne la composizione naturale. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 533 cod.proc.pen., argomentando che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, sarebbe stato onere della pubblica accusa dimostrare che al momento della produzione i valori erano già alterati, considerando il lasso di tempo di dieci mesi trascorsi tra la data di accertamento e quella in cui il prodotto era passato nella disponibilità di altri detentori. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 163 cod.pen., lamentando che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena era stato accordato dal Tribunale in assenza di richiesta da parte dell'imputata e tale concessione comportava un pregiudizio per la stessa sia perché conserva l'iscrizione nel casellario giudiziario sia perché impedirà di poterla ottenere in ipotesi di commissione di reato da cui deriva la pena detentiva. 2 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta che realizza - l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione- venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi. E' stato, in particolare, affermato che "non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa" (cfr.sez.6 n. 35120 del 13.6.2003; Sez.6, n.17799 del 06/02/2014, Rv.260156; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.12/01/2015, Rv.261925); ne consegue, pertanto, l'affermazione che "si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa" (cfr.sez.6 n.12156 del 5.3.2009; Sez.3, n.9916 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Rv.246226; Sez.6, n.6346 del 09/11/2012, dep.08/02/2013, Rv.254888; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep. 12/01/2015, Rv.261925). E' stato osservato, inoltre, che ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato 3 oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez.6, n.47527 del 13/11/2013, Rv.257278). Tanto premesso, deve ritenersi che non sussista la violazione del principio in questione e qualora, come nella fattispecie, si passi da un'imputazione ipotizzante un'attività di ampio respiro (detenzione per la commercializzazione di olio extravergine di oliva non conforme ex art. 5 lett. a) I n. 283/1962), ad una certamente più specifica (commercializzazione di olio extravergine di oliva non conforme ex art. 5 lett. a) I n. 283/1962) - come ritenuta ed in ordine alla quale l'imputata, alla luce del fatto sostanziale già riportato nell'imputazione e delle risultanze probatorie portate a sua conoscenza e poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità da parte dei Giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, abbia avuto ampia possibilità di difesa.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. E' stato condivisibilmente affermato che rientrano nella previsione dell'art 5 lettera a) della legge 30 aprile 1962, n 283 anche la produzione e la vendita di sostanze alimentari che siano 'prive', indipendentemente dall'azione diretta dell'agente, degli elementi nutritivi propri, determinati dalla legge (Sez.6, n.4467 del 10/12/1976, dep.29/03/1977, Rv.135554). Ed è quanto verificatosi nella specie: l'olio di oliva lampante è olio che, a differenza dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio vergine di oliva, non è commestibile e non è ammesso al consumo diretto, ma è destinato ad usi industriali e non per il settore alimentare. I giudici del merito hanno accertato in punto di fatto che si trattava effettivamente di olio di oliva lampante, con composizione chimica difforme da quella dichiarata, sicché esattamente hanno ritenuto sussistente il reato contestato.
3.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve, infatti, circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa 0 dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
4. Il quarto motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che è ammissibile il ricorso per dell'ammenda cassazione avverso sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa "ex officio", in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 (che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.), una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poichè nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (Sez. 3, n. 48569 del 25/02/2016 Rv. 268185).
5.Il ricorso, pertanto, va accolto in relazione al quarto motivo di ricorso e la sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata sul punto della sospensione condizionale della pena senza necessità di rinvio, potendosi in 5 questa sede provvedere ex art. 620 c.p.p., lett. I) alla eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 27/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Di StasiAntonelli Di Piero Sava DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 DIC 2017 IL CANCELLIERE Luana Mu ril 6