Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non é qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, non richiede l'osservanza delle garanzie difensive, che devono, invece, essere garantite nelle successive operazioni di comparazione del consulente tecnico.
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Prova scientifica: gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario. Il prelievo di materiale biologico non necessita di garanzie difensive nella misura in cui non è invasivo (prelievo da mozzicone di sigaretta). Il prelievo del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, non richiede l'osservanza delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2012, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/01/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 9
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 36452/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA AN, nato a [...] in data [...];
KA LI, nato a [...] in data [...];
KR FA, nato a [...] in data [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, sezione 3^ penale, in data 22.2.2011. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Antonio Mura, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso nell'interesse di KA LI sia dichiarato inammissibile e che gli altri ricorsi siano rigettati.
Uditi i difensori, Avv. Cappuccio Antonio per KR FA ed Avv. Pendini Vittorio per HA AN, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25.1.2010, il Tribunale di Forti dichiarò HA AN, KA LI e KR FA responsabili dei reati di rapina aggravata, detenzione e porto di armi, commessi il 17.4.2000, unificati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa la recidiva condannò ciascuno dei predetti alla pena di anni 9 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, pene accessorie. Con la stessa sentenza fu dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati sopra indicati in ordine al delitto di lesioni perché estinto per prescrizione.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 22.2.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere in ordine ai delitti di detenzione e porto illegale di armi perché estinti per prescrizione e determinò la pena in anni 9 di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa. Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di HA TA deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di conseguenza del decreto che disponeva il giudizio e di ogni altro atto conseguente;
il decreto di irreperibilità sarebbe stato emesso senza che le ricerche disposte fossero state concretamente compiute;
non risultano ricerche anagrafiche ne' ricerche effettuate nei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p., comma 1; dalla documentazione prodotta all'udienza 26.11.2010 emergerebbe che se le ricerche fossero state correttamente effettuate sarebbero emersi elementi utili al suo reperimento, in particolare l'imputato era stato residente nel Comune di Pavia via Angiolini 42 fino al 5.5.2007; inoltre l'imputato era stato scarcerato ed avrebbe dovuto dichiarare domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 3; le ricerche non sono state effettuate nè presso l'ultima residenza in Pavia presso la ex moglie DI FE, ne' in Baranzate di Bollate via Milano n. 294 presso il cugino HA ON, ove fu agli arresti domiciliari;
la Corte d'appello ha motivato che la falsità della convivenza fra coniugi era provata dalla revoca del permesso di soggiorno, sicché era già falso nel 2006 il luogo dove l'imputato avrebbe dovuto essere cercato nel 2009; quanto al luogo di arresti domiciliari il giudice di secondo grado ha rilevato che si trattava di sistemazione transitoria e che all'atto della scarcerazione non fu dichiarato domicilio;
la difesa ha peraltro prodotto verbale da cui tale dichiarazione risultava;
in ogni caso le ricerche non furono effettuate;
2. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'acquisizione della consulenza tecnica del P.M. ed alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
essendo la comparazione del DNA sempre ripetibile la consulenza relativa non avrebbe potuto essere acquisita senza il consenso dell'imputato e della difesa, di cui non vi è traccia in atti;
quanto all'utenza telefonica annotata dal coimputato OK EV non vi sarebbero elementi per ricondurla all'imputato;
3. vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena;
la motivazione per relationem al coimputato KR FA, con il richiamo al precedente specifico è inidonea a giustificare la decisione in quanto il ricorrente ha condanne successive ai fatti e di tutt'altro tipo.
Il difensore di KA LI deduce omessa, apparente e contraddittoria motivazione in quanto, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha omesso di rispondere alle specifiche doglianze svolte nei motivi di appello in punto di inattendibilità di AR IN, delle cui dichiarazioni si voleva provare la calunniosità, attraverso la rinnovazione del dibattimento per esaminare il teste SH OK (prova ritenuta non decisiva), in punto di non riferibilità della scheda sim incriminata a KA LI e ad un uso della stessa da parte del predetto nei giorni della rapina ed in punto di ritenuta falsità della testimonianza di KA NA (che non sarebbe affatto emersa in sede dibattimentale e che avrebbe riferito i fatti in sede di indagini difensive fino dal 2006). La Corte d'appello non avrebbe espressamente confutato le censure sui punti indicati. Il difensore di KK FA deduce:
1. violazione della legge processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla mancata audizione di OK EV, autore del memoriale presentato al Tribunale di Forlì il 21.2.2006 ed errata valutazione della posizione processuale di MA AS estromesso dal processo malgrado la chiamata in correità del suddetto OK EV;
con il memoriale indicato costui aveva chiamato in correità AS, ma la Procura della Repubblica decise di incriminare KR a fronte delle dichiarazioni di AS e ad una intercettazione, pur essendo state individuate tracce biologiche di AS;
la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto della relazione del R.I.S. laddove ha ritenuto tali reperti non riconducibili ai rapinatori;
sarebbe illogica l'affermazione secondo cui, essendosi OK avvalso della facoltà di non rispondere in sede di incidente probatorio, ciò equivarrebbe alla rinunzia a ribadire le accuse nei confronto di MA AS;
2. violazione della legge processuale in relazione alla dichiarazione di irreperibilità da parte del G.U.P. con conseguente nullità di tutti gli atti successivi;
le ricerche sarebbero errate posto che alla Questura sarebbe dovuto risultare che KR era stato espulso il 13.8.2003; dalla nota del 6.5.2009 dei Carabinieri di Sesto S. Giovanni non risulta che KR sia stato cercato in Sesto S. Giovanni via Leopardi n. 161, altrimenti i congiunti avrebbero comunicato la sua dimora in Albania;
sarebbe illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale i familiari non avrebbero potuto indicare tale dimora perché il KR era rientrato in Italia, dal momento che sarebbero stati evidentemente tali congiunti ad informare KR, posto che costui nominò il difensore;
3. violazione della legge processuale in relazione alla differenza fra "rilievi" ed "accertamenti"; una volta acquisiti i dati biologici il P.M. avrebbe dovuto dare avviso ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., ma ciò non è avvenuto per gli oggetti sequestrati dai
Carabinieri di Arcore il 25.10.2006; ciò determinerebbe la inutilizzabilità degli accertamenti;
la Corte territoriale ha distinto tra rilievi ed accertamenti, ma la comparazione era un accertamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di HA AN ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di KK FA sono infondati.
In ordine al motivo svolto per HA la Corte territoriale ha rilevato che il luogo (via Milano 294 Baranzate, risultante anche dalla sentenza del Tribunale di Milano 12.6.2008 allegata al ricorso) in cui il predetto fu agli arresti domiciliari nel 2008 non era nella sua disponibilità, fu offerto da un terzo per un breve periodo, non risultava dagli atti e che l'imputato, all'atto della scarcerazione non dichiarò alcun domicilio. Infatti dall'attestazione del D.A.P. l'imputato risulta senza fissa dimora all'ingresso e non consta aver dichiarato domicilio all'atto della scarcerazione il 12.6.2008. Nel motivo di ricorso si afferma che la difesa ha prodotto verbale da cui tale dichiarazione risultava;
in ogni caso le ricerche non furono effettuate, ma tale documento non è allegato al ricorso e neppure ne viene precisata la esatta collocazione nel fascicolo processuale in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Quanto alla residenza anagrafica la Corte territoriale ha rilevato che constava la fittizietà della stessa dal provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, sicché nessun peso poteva avere. In ciò non vi è ne' violazione di legge ne' vizio di motivazione. Peraltro è dedotto solo in via ipotetica che le ricerche i tali luoghi avrebbero potuto condurre all'acquisizione di elementi utili al rintraccio dell'imputato e deve essere altresì rilevato che HA era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, circostanza che fa escludere al sua reperibilità.
In ordine al motivo svolto nell'interesse di KK FA la Corte territoriale ha affermato che dal verbale di vane ricerche redatto dalla Stazione Carabinieri di Sesto S. Giovanni risulta che il verbalizzante si recò in Sesto S. Giovanni via Leopardi n. 161, così smentendo quanto si assume nel motivo di ricorso. D'altro canto non è dedotto il travisamento del contenuto di un atto processuale nè questo è allegato al ricorso.
Neppure è illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale i familiari non avrebbero potuto indicare la dimora KR in Albania perché costui era rientrato in Italia ed è meramente ipotetica l'affermazione che sarebbero stati i congiunti ad informare KR del procedimento, posto che costui nominò il difensore. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RH AN ed il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di KR FA sono infondati.
Esattamente la Corte d'appello ha ricordato la distinzione tra rilievi ed accertamenti, richiamando giurisprudenza di questa Corte. Infatti in tema di indagini preliminari, mentre il rilievo consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico - scientifici. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34149 del 10.7.2009 dep.
4.9.2009 rv 244950). Inoltre in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive. Per contro, le successive operazioni di comparazione del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8393 del 2.2.2005 dep.
3.3.2005 rv 233448). Quanto poi alla comparazione fra i campioni repellati e quelli provenienti dall'imputato si tratta di atto ripetitele (salvo che comporti la totale distruzione dei campioni utilizzati per la comparazione).
Si tratta in altri termini di attività del tutto analoga a quella della comparazione delle impronte papillari prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria, rispetto alla quale la relazione della polizia giudiziaria riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell'imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto è atto ripetibile, acquisibile al fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti, che può essere prestato anche tacitamente qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34685 in data 8.5.2008 dep.
5.9.2008 rv 241547). Nella specie nel ricorso per HA ci si limita ad affermare che non vi sarebbe stato consenso espresso della difesa, ma non si afferma che non vi sarebbe stato neppure consenso tacito e non è dedotto che sia stata effettuata contestazione nei termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen.. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di KK FA è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto superfluo l'esame di OK EV, autore del memoriale presentato al Tribunale di Forlì, sull'assunto che costui già si era avvalso della facoltà di non rispondere e che comunque le affermazioni contenute nel memoriale erano smentite dalle intercettazioni telefoniche, laddove MA AS affermava che costui lo aveva indicato al posto di KR, nei confronti del quale peraltro gli altri elementi probatori erano sufficienti ad affermarne la responsabilità.
Si tratta di motivazione non manifestamente illogica in punto di superfluità e non decisività della prova.
Il ricorso proposto nell'interesse di KA LI è manifestamente infondato.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).
Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep.
6.7.2004 rv 229220. Nella specie la Corte ha ritenuto che la semplice circostanza che alcuno dei collaboranti avesse taciuto in ordine alla presenza di uno dei coimputati in seno all'associazione per delinquere, non incrinava la logicità della motivazione della Corte di merito che aveva confermato la responsabilità dell'imputato).
In ogni caso la Corte territoriale ha espressamente motivato in punto di ritenuta attendibilità di AR IN e sulla superfluità della rinnovazione del dibattimento per l'audizione del teste SH OK, non presente al momento della confidenza e non comparso in primo grado (p. 10, 11 e 12 sentenza impugnata).
Vi è anche specifica motivazione in relazione alla scheda SIM ed alla ritenuta falsità della testimonianza di KA NA (p. 12, 13 e 14 sentenza impugnata).
Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di HA AN è manifestamente infondato.
Va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2 sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato, oltre che nei precedenti penali, nella gravità della condotta, nell'ingente danno e nel pericolo cagionato alle persone offese (p. 18 sentenza impugnata) e, secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (Cass. Sez. 4 sent. n. 0 8052 del 6.4.1990 dep.
1.6.1990 rv 184544). La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art.133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Il ricorso di KA LI deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Gli altri ricorsi devono essere rigettati ed in conseguenza i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di KA LI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di AR AN e KR FA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012