Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13389/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13389/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto:
“Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Terracino (C.F. ); C.F._2
- OPPONENTE
E
P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Achille Corrias (C.F.
CodiceFiscale_3
- OPPOSTA
Oggetto: rapporti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la chiedeva ed Controparte_1
otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2093/2022 nei confronti di
[...]
[...]
procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo del contratto di finanziamento n.
n. 0143842276 stipulato con in data 26/05/2008, per Controparte_2
l'importo complessivo di euro 23.494,48 da restituire mediante n. 156 rate mensili di euro 242,20 ciascuna, il cui credito veniva ceduto alla Controparte_1
con atto di cessione del 18/12/2020.
[...]
proponeva opposizione al detto decreto, eccependo, in via Parte_1
preliminare, il difetto di legittimazione attiva della banca opposta e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa creditoria.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2093/2022, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Autorizzato, poi, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma,
c.p.c., la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 14/02/2025, mediante il deposito di sintetiche note scritte, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a in data 13/04/2022 e l'opposizione Parte_1
notificata il 23/05/2022.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, come da verbale del
30/01/2023 allegato.
Passando al merito, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della banca opposta.
Sul punto deve rilevarsi che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente,
2 il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione
(discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi
3 allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della banca opposta, in quanto agisce deducendo la sua qualità di creditore Controparte_1
cessionario, ma difetta la prova della titolarità attiva.
Invero, quanto alla cessione intercorsa tra e Controparte_2 [...] va evidenziato quanto segue. Controparte_1
Ad avviso del Tribunale, a fronte di una specifica e puntuale contestazione dell'opponente in ordine alla mancata prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'atto di cessione in blocco tra e deve CP_2 Controparte_1
ritenersi che la documentazione prodotta relativa alla citata operazione di cessione in blocco non consente di ritenere provata la titolarità attiva dell'odierna opposta.
Come è noto è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
“In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (da ultimo Cass. Civ. n. 17110/2019).
4 Ebbene, nel caso di specie, l'odierna opposta ha depositato nel presente giudizio la Gazzetta Ufficiale Parte II, n. 4 del 09/01/2021 in cui sarebbe stato pubblicato il contratto di cessione dei crediti in blocco, ove risultano specificamente indicati gli elementi identificativi del credito.
In particolare, dalla Gazzetta Ufficiale n. 4 in atti si legge che la società acquistava da in forza di un Controparte_3 Controparte_2 contratto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 18 dicembre 2020, i crediti che “alla data del 30 novembre 2020 soddisfacevano tutti
i seguenti criteri: … c) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine entro il 29 febbraio 2020”.
Orbene, parte opponente, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., ha specificamente contestato l'effettiva sussistenza del criterio indicato sub lett. c) del contratto di cessione, e cioè l'intervenuta dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del debitore opponente entro il 29 febbraio 2020.
Pertanto, in mancanza di idonea prova sul punto – non essendo stata prodotta alcuna comunicazione o atto unilaterale idoneo a dimostrare l'intervenuta decadenza – non può ritenersi integrato uno degli elementi identificativi necessari per l'inclusione del credito nella cessione in blocco.
Va inoltre evidenziato che parte opposta, in allegato alle memorie istruttorie, ha allegato un documento cd. “Inventario” di autentica notarile, asseritamente idoneo a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti (cfr. allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. del
03/11/2023). Tuttavia, tale documento non può ritenersi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo all'opposta.
Nel caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, invero, la prova dell'inclusione del credito ceduto può ritenersi adeguatamente fornita mediante la produzione del contratto di cessione corredato da un elenco dei crediti ceduti, anche omissato, e da un'attestazione notarile che certifichi l'inclusione del credito specifico nell'elenco allegato al contratto.
Nel caso di specie, invece, l'opposta ha prodotto un documento privo di tale valenza probatoria, ovvero un inventario recante autentica notarile che non ha funzione certificativa dell'inclusione del credito specifico nell'atto di cessione,
5 riferendosi ad un documento contabile interno alla società cessionaria, ovvero l'estratto del libro contabile e non dell'atto di cessione Parte_3 CP_1
[...]
Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione è fondata con conseguente revoca del decreto opposto n. 2093/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_3
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 2093/2022 emesso dal Tribunale di Napoli;
3) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in euro 118,50 per spese ed euro 4.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Otranto dichiaratosi antistatario.
Napoli, 26/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello
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