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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 502/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7058/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6253/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090037365557000 TRIBUTI 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5931/2025 depositato il 13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7058/2024 Ricorrente_1 ha appellato, nei confronti di ER la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 6253/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal predetto.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la intimazione di pagamento n.
071/20219002614059/000, notificata il 15 ottobre 2021, d'importo pari a € 26.495,02 emesso dalla
Agenzia delle Entrate Riscossione limitatamente alla cartella di pagamento n. 071/20090037365557/000 asseritamente notificata in data 08.04.2009 anno di riferimento 1999 per un totale di euro 9.878,28 comprensivo di spese, sanzioni ed interessi.
Il contribuente aveva sostenuto la mancanza di notifica di ulteriori atti post 2009 e la conseguente prescrizione
Si era costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione che aveva sostenuto che la cartella esattoriale n.
07120090037365557 fosse stata notificata regolarmente in data 8.04.2009, e che comunque i termini di prescrizione non fossero decorsi per la esistenza di altro atto interruttivo (l'AVI 07120159049631434000 notificato in data 9.10.2015), non impugnato, e per le sospensioni disposte dalla disciplina Covid.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo non decorsi i termini di prescrizione
Con l'appello in esame il contribuente lamenta che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi portati dalla cartella impugnata
Si è costituita la ER , evidenziando come l'appello si riferisca alle sole sanzioni ed interessi e ritenendo che anche per queste la prescrizione sia decennale..
Il contribuente ha poi depositato memoria con cui sostiene nuovamente che siano decorsi i termini di prescrizione quinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia ritiene che l'appello sia infondato e vada respinto.
Per quanto attiene al termine di prescrizione del credito fiscale va ribadito come sia pacifico nella giurisprudenza di legittimità che le imposte dirette, IRPEF IRES ed IVA, in mancanza di disposizioni deroganti alla regola base dell'art. 2946 c.c., siano soggette all'ordinaria prescrizione decennale, non trattandosi di prestazioni periodiche soggette all'art. 2948 n. 4 c.c. ma di obbligazioni distinte e autonome relative a ciascun anno di imposta. Per quanto attiene poi più specificamente ai termini di prescrizione in materia di sanzioni ed interessi vanno svolte alcune specifiche riflessioni.
In giurisprudenza risultano presenti alcune decisioni secondo le quali il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa agli interessi non può che essere di tipo unitario. Affermando conclusivamente che la Commissione dovrà valutare se è maturata la prescrizione degli interessi in relazione a ciascun tributo, in base alla natura dello stesso, secondo il regime di prescrizione rispettivamente applicabile. In termini Cass Sez Trib 14 gennaio 2021, dep 20 maggio 2021
n. 13815, secondo la quale “Anche in relazione agli interessi dovuti per i ridetti tributi trova applicazione la prescrizione ordinaria. La giurisprudenza di legittimità ha affermato: « con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ. ».
Secondo un diverso, e prevalente orientamento, premesso che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del
1997 stabilisce espressamente e molto chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», Va ricordato che la Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati",mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del
2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019).
Un posizione ribadita da Cass 8 novembre 2022, depositata il 18 maggio 2023 n. 13781, che ricorda come la giurisprudenza della Corte distingua tra:
i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale, non essendo nemmeno applicabili i normali termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa tributaria;
ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale;
Nella motivazione la Corte aggiunge poi che, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020, Cass Sez. Trib 25 gennaio 2022, dep. 8 marzo 2022 n. 7486, Cass Sez Trib 24 gennaio 2023 n. 2095, che affrontando approfonditamente la questione, ribadisce come “gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi).
Un posizione ribadita dalla già citata Cass n. 13781del 2023, che ha osservato come le argomentazioni di
AD e ADR (differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi e omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale) non siano convincenti, risultando estranee alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse.
Pertanto, mentre l'obbligazione principale si prescrive in dieci anni, le sanzioni e gli interessi hanno il più breve termine di prescrizione di cinque anni.
Nel caso di specie non è controversa la notifica da parte dell'ER dell'Avviso 07120159049631434000 notificato in data 9.10.2015, a fronte del quale lo stesso contribuente appella limitando la propria impugnazione agli interessi e sanzioni con prescrizione quinquennale;
ciò dopo la notifica della intimazione il 15 ottobre 2021.
In primis va affermato che la mancata impugnazione dell'atto notificato il 9 ottobre 2015 preclude di eccepire la prescrizione maturatasi prima della sua emanazione, atteso che il contribuente ha proposto impugnazione solo dopo la notifica del successivo atto il 15 ottobre 2021, e non è possibile “recuperare” una prescrizione non tempestivamente eccepita.
La dedotta prescrizione quinquennale tra il 9 ottobre 2015 ed il 15 ottobre 2021 non risulta decorsa per effetto della disciplina emergenziale Covid.
Infatti, l'art. 68 del d.l. n. 18/2020, nella sua versione attuale, dispone che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Tale norma deve esser letta unitamente a quanto già in via generale previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015, che in merito alle situazioni di difficoltà generate da circostanze calamitose, ovvero da eventi imprevedibili come la detta pandemia, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
In sostanza alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie deve accompagnarsi, pena l'assoluta irrazionalità della previsione di favore, anche una proroga dei termini di prescrizione delle pretese tributarie, in misura corrispondente a quanto disposto per la proroga dei pagamenti.
Si richiama poi l'ulteriore disposto di cui alla lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, prevedendo che: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'appello è pertanto infondato, ritenendo questa Corte di Giustizia che le norme richiamate inducano in maniera evidente a reputare applicabile una proroga del termine di prescrizione per i crediti oggetto delle cartelle esattoriali, trattandosi di una giustificata e razionale contropartita rispetto alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie, senza la quale la stessa sospensione risulterebbe nella sostanza priva di razionalità e di giustificazione sul piano del rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
Le spese e competenze seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello confermando la impugnata decisione DA l'appellante contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado, in favore di ER, liquidate complessivamente in Euro
460,00 oltre accessori.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7058/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6253/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090037365557000 TRIBUTI 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5931/2025 depositato il 13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7058/2024 Ricorrente_1 ha appellato, nei confronti di ER la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 6253/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal predetto.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la intimazione di pagamento n.
071/20219002614059/000, notificata il 15 ottobre 2021, d'importo pari a € 26.495,02 emesso dalla
Agenzia delle Entrate Riscossione limitatamente alla cartella di pagamento n. 071/20090037365557/000 asseritamente notificata in data 08.04.2009 anno di riferimento 1999 per un totale di euro 9.878,28 comprensivo di spese, sanzioni ed interessi.
Il contribuente aveva sostenuto la mancanza di notifica di ulteriori atti post 2009 e la conseguente prescrizione
Si era costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione che aveva sostenuto che la cartella esattoriale n.
07120090037365557 fosse stata notificata regolarmente in data 8.04.2009, e che comunque i termini di prescrizione non fossero decorsi per la esistenza di altro atto interruttivo (l'AVI 07120159049631434000 notificato in data 9.10.2015), non impugnato, e per le sospensioni disposte dalla disciplina Covid.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo non decorsi i termini di prescrizione
Con l'appello in esame il contribuente lamenta che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi portati dalla cartella impugnata
Si è costituita la ER , evidenziando come l'appello si riferisca alle sole sanzioni ed interessi e ritenendo che anche per queste la prescrizione sia decennale..
Il contribuente ha poi depositato memoria con cui sostiene nuovamente che siano decorsi i termini di prescrizione quinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia ritiene che l'appello sia infondato e vada respinto.
Per quanto attiene al termine di prescrizione del credito fiscale va ribadito come sia pacifico nella giurisprudenza di legittimità che le imposte dirette, IRPEF IRES ed IVA, in mancanza di disposizioni deroganti alla regola base dell'art. 2946 c.c., siano soggette all'ordinaria prescrizione decennale, non trattandosi di prestazioni periodiche soggette all'art. 2948 n. 4 c.c. ma di obbligazioni distinte e autonome relative a ciascun anno di imposta. Per quanto attiene poi più specificamente ai termini di prescrizione in materia di sanzioni ed interessi vanno svolte alcune specifiche riflessioni.
In giurisprudenza risultano presenti alcune decisioni secondo le quali il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa agli interessi non può che essere di tipo unitario. Affermando conclusivamente che la Commissione dovrà valutare se è maturata la prescrizione degli interessi in relazione a ciascun tributo, in base alla natura dello stesso, secondo il regime di prescrizione rispettivamente applicabile. In termini Cass Sez Trib 14 gennaio 2021, dep 20 maggio 2021
n. 13815, secondo la quale “Anche in relazione agli interessi dovuti per i ridetti tributi trova applicazione la prescrizione ordinaria. La giurisprudenza di legittimità ha affermato: « con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ. ».
Secondo un diverso, e prevalente orientamento, premesso che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del
1997 stabilisce espressamente e molto chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», Va ricordato che la Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati",mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del
2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019).
Un posizione ribadita da Cass 8 novembre 2022, depositata il 18 maggio 2023 n. 13781, che ricorda come la giurisprudenza della Corte distingua tra:
i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale, non essendo nemmeno applicabili i normali termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa tributaria;
ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale;
Nella motivazione la Corte aggiunge poi che, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020, Cass Sez. Trib 25 gennaio 2022, dep. 8 marzo 2022 n. 7486, Cass Sez Trib 24 gennaio 2023 n. 2095, che affrontando approfonditamente la questione, ribadisce come “gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi).
Un posizione ribadita dalla già citata Cass n. 13781del 2023, che ha osservato come le argomentazioni di
AD e ADR (differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi e omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale) non siano convincenti, risultando estranee alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse.
Pertanto, mentre l'obbligazione principale si prescrive in dieci anni, le sanzioni e gli interessi hanno il più breve termine di prescrizione di cinque anni.
Nel caso di specie non è controversa la notifica da parte dell'ER dell'Avviso 07120159049631434000 notificato in data 9.10.2015, a fronte del quale lo stesso contribuente appella limitando la propria impugnazione agli interessi e sanzioni con prescrizione quinquennale;
ciò dopo la notifica della intimazione il 15 ottobre 2021.
In primis va affermato che la mancata impugnazione dell'atto notificato il 9 ottobre 2015 preclude di eccepire la prescrizione maturatasi prima della sua emanazione, atteso che il contribuente ha proposto impugnazione solo dopo la notifica del successivo atto il 15 ottobre 2021, e non è possibile “recuperare” una prescrizione non tempestivamente eccepita.
La dedotta prescrizione quinquennale tra il 9 ottobre 2015 ed il 15 ottobre 2021 non risulta decorsa per effetto della disciplina emergenziale Covid.
Infatti, l'art. 68 del d.l. n. 18/2020, nella sua versione attuale, dispone che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Tale norma deve esser letta unitamente a quanto già in via generale previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015, che in merito alle situazioni di difficoltà generate da circostanze calamitose, ovvero da eventi imprevedibili come la detta pandemia, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
In sostanza alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie deve accompagnarsi, pena l'assoluta irrazionalità della previsione di favore, anche una proroga dei termini di prescrizione delle pretese tributarie, in misura corrispondente a quanto disposto per la proroga dei pagamenti.
Si richiama poi l'ulteriore disposto di cui alla lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, prevedendo che: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'appello è pertanto infondato, ritenendo questa Corte di Giustizia che le norme richiamate inducano in maniera evidente a reputare applicabile una proroga del termine di prescrizione per i crediti oggetto delle cartelle esattoriali, trattandosi di una giustificata e razionale contropartita rispetto alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie, senza la quale la stessa sospensione risulterebbe nella sostanza priva di razionalità e di giustificazione sul piano del rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
Le spese e competenze seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello confermando la impugnata decisione DA l'appellante contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado, in favore di ER, liquidate complessivamente in Euro
460,00 oltre accessori.