Ordinanza collegiale 14 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01463/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06583/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6583 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Marone, Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento in data 4.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, bandito dal Comune di Napoli, con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per quanto interessa, n. 72 unità con il profilo di funzionario socio educativo (Codice EDU/D), nella parte in cui, tra i soggetti idonei, non è prevista anche la ricorrente;
b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui si valutano come errate due risposte fornite dalla ricorrente e conseguentemente non si riconosce il relativo punteggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Commissione Interministeriale Ripam e Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Alfonso IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
La ricorrente impugna con il ricorso in trattazione il provvedimento in data 4.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, bandito dal Comune di Napoli, con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per quanto interessa, n. 72 unità con il profilo di funzionario socio educativo (Codice EDU/D), nella parte in cui, tra i soggetti idonei, non è prevista anche la ricorrente; b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui si valutano come errate due risposte fornite dalla ricorrente e conseguentemente non si riconosce il relativo punteggio.
Con ordinanza n. -OMISSIS- /2025 la Sezione disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, trattandosi dell’impugnativa della graduatoria del concorso in epigrafe ed essendo stato, lo stesso ricorso, notificato, allo stato, nei confronti solo di una controinteressata; integrazione del contraddittorio del resto sollecitata, nelle rispettive memorie difensive, dalle parti resistenti; detta integrazione veniva disposta per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. e 151 c.p.c..
Va rilevato – preliminarmente – che in data 18.02.2025 parte ricorrente ha dato prova di avere adempiuto all’onere d’integrazione del contraddittorio, imposto con la citata ordinanza n. -OMISSIS- del 14.02.2025;
In sintesi, la deducente espone che, nella graduatoria finale di merito, conseguiva punti 19,750, il che per soli 1,25 punti non le permetteva di essere classificata tra gli idonei al concorso, considerati tali i concorrenti che avessero raggiunto il punteggio di 21,00.
Il particolare, tra i 33 quesiti a risposta multipla della prova scritta, parte ricorrente denunziava la presenza di due quesiti errati, o almeno equivoci, che le avevano cagionato una penalità di 0,25 p. cadauno, e che, eliminando la penalità di 0,25 per ciascuno dei due contestati quesiti ed aggiungendo il punteggio di 0,75, previsto come attribuibile in caso di risposta esatta a ciascuno dei medesimi, la ricorrente avrebbe ottenuto ulteriori punti 2, che, aggiungendoli al punteggio di 19,750, le avrebbero permesso di superare la soglia di punti 21,00, stabilita dal bando per essere compresa tra gli idonei.
Tutte le parti hanno prodotto memorie documenti e repliche.
In particolare, il Comune di Napoli si è costituito il 27.12.2024 e ha prodotto memoria il 16.01.2025; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, si è costituita il 23.12.2024 depositando memoria il 20.01.2025.
Alla Camera di consiglio del 5 marzo 2025, la domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. -OMISSIS- del 20 marzo 2025, motivandosi diffusamente la sussistenza nel gravame del fumus boni iuris e del periculum in mora, individuato nello stadio in cui versava la contestata procedura concorsuale.
Alla pubblica Udienza del 5 novembre 2025 il ricorso è passato in decisione, sulle conclusioni delle parti presenti, menzionate in verbale.
In sintesi, dunque, con il ricorso in epigrafe, la dott.ssa -OMISSIS- contesta due domande contenute nei primi 25 quesiti, sostenendo che, nel primo caso, la risposta esatta fosse quella che ha fornito e non quella, ritenuta corretta dalla Commissione, mentre nel secondo caso, che fossero corrette sia la sua risposta, sia quella indicata dalla Commissione come tale, e pertanto che si tratterebbe di risposta ambigua.
Orbene, le domande contestate sono le seguenti:
a) Nel metodo montessoriano, la prima funzione dell'educatore è quella: - Di lasciare il bambino assolutamente libero di scegliere quanti più oggetti di suo interesse (risposta fornita dalla ricorrente). - Di presentare l'oggetto al bambino e di indicarne l'uso possibile (risposta ritenuta esatta dalla Commissione). - Di far esercitare il bambino nell'uso di un oggetto, finché non è psicologicamente sazio;
b) La progettazione di attività di tipo simbolico al nido è finalizzata: - Al consolidamento delle capacità di ascolto. - Al superamento dell’egocentrismo con la scoperta di realtà diverse (risposta ritenuta esatta dalla Commissione). - Al consolidamento delle capacità di relazione (risposta fornita dalla ricorrente).
Ritiene il Collegio che si presti a positiva considerazione e vada, dunque, accolta, la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui i due contestati quesiti si presentano non univoci, apparendo peraltro corretta, alla luce dei pareri versati in atti, la risposta fornita dalla deducente.
In ogni caso, il Collegio rileva come ciò si manifesti particolarmente verosimile, allorché si tratti di estrapolare, nel contesto del pensiero di un autore, nella specie la pedagogista -OMISSIS-, singole affermazioni teoriche considerate come “esatte”, a scapito di altre, che pure parrebbero essere desumibili dal complesso delle posizioni dogmatiche dell’autrice.
Il che connota di un coefficiente di ineliminabile arbitrarietà la scelta, operata in sede di predisposizione dei quesiti medesimi, di attribuire, ad una soltanto delle risposte proposte nel test, la qualifica di “esatta”.
Più in particolare, il Collegio opina che relativamente alla domanda n. 1, la scelta, da parte dell’educatore, dell’oggetto con il quale il bambino dovrà interagire e l’indicazione dell’uso che il bambino potrà farne, rappresentano una duplice costrizione e compressione della libertà del bambino, fino al punto di eliderla; in ciò contraddicendo i principi del metodo montessoriano.
Valga osservare, inoltre, quanto alla seconda domanda contestata, concernente il gioco simbolico, che, nel parere prodotto in atti, si sostiene che se non è negabile che la risposta indicata dalla Commissione come corretta sia effettivamente tale, altrettanto si può dire per la risposta fornita dalla ricorrente, che ha ritenuto che la funzione delle attività simboliche fosse quella di consolidare le capacità di relazione dei bambini, conseguendone la non univocità della soluzione, giudicata come corretta dall’amministrazione e la plausibilità di alternative, tra cui quella rappresentata, dalla ricorrente, con la risposta fornita.
Viceversa, ritiene il Collegio che le contrarie argomentazioni, espresse dalla difesa del RM nel rapporto informativo in atti, non appaiono in grado di incidere in maniera dirimente, demolendola, sulla fondatezza del ricorso, come in precedenza delineato, stante la situazione di partenza, rappresentata dalla circostanza che, nella specie, il riconoscimento della natura “ambigua” od “equivoca” dei due detti quesiti, sarebbe sufficiente, alla ricorrente, per raggiungere la soglia del punteggio di 21,00, necessario per rientrare tra gli idonei del concorso in controversia.
Giova al riguardo rammentare che, per la giurisprudenza del Tribunale: “In sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. Nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti (quindi l’erroneità non della soluzione, ma della formulazione del quesito, n.d.e.), la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta e, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5183).
Si è espresso negli stessi sensi, T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, 16/05/2024, n. 1644: “Nelle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente ed incontrovertibilmente corretta, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione. Se certamente compete all'Amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile dal Giudice Amministrativo l'eventuale evidente erroneità o ambiguità di quelli per cui non sia chiaramente individuabile un'unica risposta corretta. A ciò si aggiunga altresì che perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa, occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo chiaro, non incompleto, ed atto a consentire l'univocità della risposta”.
Anche il Giudice d’appello ha formulato la medesima esegesi, statuendo che “Ove la prova di concorso sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2024, n. 2649)”.
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni fin qui svolte, il ricorso si profila fondato e va conseguentemente accolto, con annullamento (nei limiti dell’interesse della ricorrente) della impugnata graduatoria, dovendo ordinarsi l’ammissione della ricorrente – già ammessa con riserva con l’ordinanza cautelare n -OMISSIS- – nella graduatoria degli idonei del concorso.
Spese e compensi di lite possono essere compensati per la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla, nei limiti dell’interesse della ricorrente, l’impugnato provvedimento di approvazione della graduatoria, disponendo l’ammissione della ricorrente nella graduatoria degli idonei.
Spese e compensi di lite compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso IA, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso IA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.