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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 12607/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Martellotta;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta: Parte_1
1 di aver presentato in data 18.07.2022 domanda di pensione di vecchiaia anticipata per motivi di salute ai sensi del D.Lgs. n.
503/1992;
che il 22.08.2022 l la rigettava, poiché il ricorrente non CP_1 era stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80% così da poter usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia anticipata.
Chiede, previa CTU, l'accertamento del suo diritto a godere di pensione di vecchiaia anticipata a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 18.07.2022.
L contesta la sussistenza del diritto e – ove riconosciuto CP_1
– rappresenta che l'eventuale riconoscimento della prestazione invocata non potrà che decorrere dalla prima c.d. finestra di uscita, non già dalla data della domanda, ex art. 12, d.l. 78/2010, conv in
L. 122/2010.
Nel corso del presente giudizio era svolta la CTU richiesta.
Il consulente nominato Dott. addiveniva alle Persona_1 seguenti considerazioni medico-legali e concludeva:
“CONCLUSIONI
Il ricorrente Sig. presenta: poliartrosi a Parte_1 maggiore localizzazione in sede di costato e scapolo omerale in esito post traumatico complicato da artrosi di rachide vertebrale, sindrome ansioso depressiva e cardiopatia ipertensiva con disfunzione diastolica e deficit visivo preminentemente unilaterale
2 In considerazione delle patologie riscontrate, SI ritiene corretto valutare il ricorrente Sig. invalido con Parte_1 riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 80%
(ottanta percento) a far data dall'epoca della domanda amministrativa
(18.07.2022)
Il giudizio conclusivo pertanto nella vertenza / Parte_1 CP_1
è pertanto:
• Il ricorrente è SI invalido con riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 80% (ottanta percento) a far data dall'epoca della domanda amministrativa (18.07.2022)”.
La valutazione perviene a conclusioni condivisibili da questo giudice, in quanto motivate in maniera coerente, esaustiva ed immuni da contraddizioni.
Ne consegue che alla data della domanda amministrativa del
18.07.2022 il ricorrente possedeva i requisiti sanitari per godere della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art.1, comma 8,
D.lgs. 503/1992.
La domanda, pertanto, è accoglibile a partire da detta data, con decorrenza della prestazione ai sensi dell'art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010.
Atteso il riconoscimento del diritto sin dalla data della domanda amministrativa, devono essere attribuite al ricorrente le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Rimangono definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
3 - accerta in capo a la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario per godere della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/1992 a far data dal
18.07.2022;
- condanna l - nella ricorrenza anche del correlato CP_1 requisito contributivo – a corrispondere a la Parte_1 pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza della prestazione ai sensi dell'art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010;
- condanna l alla rifusione delle spese processuali in CP_1 favore del ricorrente, che si liquidano nella misura di euro 1.200,00, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza.
Bari, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
4
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 12607/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Martellotta;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta: Parte_1
1 di aver presentato in data 18.07.2022 domanda di pensione di vecchiaia anticipata per motivi di salute ai sensi del D.Lgs. n.
503/1992;
che il 22.08.2022 l la rigettava, poiché il ricorrente non CP_1 era stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80% così da poter usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia anticipata.
Chiede, previa CTU, l'accertamento del suo diritto a godere di pensione di vecchiaia anticipata a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 18.07.2022.
L contesta la sussistenza del diritto e – ove riconosciuto CP_1
– rappresenta che l'eventuale riconoscimento della prestazione invocata non potrà che decorrere dalla prima c.d. finestra di uscita, non già dalla data della domanda, ex art. 12, d.l. 78/2010, conv in
L. 122/2010.
Nel corso del presente giudizio era svolta la CTU richiesta.
Il consulente nominato Dott. addiveniva alle Persona_1 seguenti considerazioni medico-legali e concludeva:
“CONCLUSIONI
Il ricorrente Sig. presenta: poliartrosi a Parte_1 maggiore localizzazione in sede di costato e scapolo omerale in esito post traumatico complicato da artrosi di rachide vertebrale, sindrome ansioso depressiva e cardiopatia ipertensiva con disfunzione diastolica e deficit visivo preminentemente unilaterale
2 In considerazione delle patologie riscontrate, SI ritiene corretto valutare il ricorrente Sig. invalido con Parte_1 riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 80%
(ottanta percento) a far data dall'epoca della domanda amministrativa
(18.07.2022)
Il giudizio conclusivo pertanto nella vertenza / Parte_1 CP_1
è pertanto:
• Il ricorrente è SI invalido con riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 80% (ottanta percento) a far data dall'epoca della domanda amministrativa (18.07.2022)”.
La valutazione perviene a conclusioni condivisibili da questo giudice, in quanto motivate in maniera coerente, esaustiva ed immuni da contraddizioni.
Ne consegue che alla data della domanda amministrativa del
18.07.2022 il ricorrente possedeva i requisiti sanitari per godere della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art.1, comma 8,
D.lgs. 503/1992.
La domanda, pertanto, è accoglibile a partire da detta data, con decorrenza della prestazione ai sensi dell'art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010.
Atteso il riconoscimento del diritto sin dalla data della domanda amministrativa, devono essere attribuite al ricorrente le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Rimangono definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
3 - accerta in capo a la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario per godere della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/1992 a far data dal
18.07.2022;
- condanna l - nella ricorrenza anche del correlato CP_1 requisito contributivo – a corrispondere a la Parte_1 pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza della prestazione ai sensi dell'art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010;
- condanna l alla rifusione delle spese processuali in CP_1 favore del ricorrente, che si liquidano nella misura di euro 1.200,00, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza.
Bari, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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