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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9742 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Succivo (CE) al Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 92, presso lo studio degli avv.ti Adelia LANDOLFO (C.F.
e Immacolata MARSILIO (C.F. ), che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Aversa Controparte_1 C.F._4
(CE) al Viale Europa n. 314b, presso lo studio dell'avv. Vincenzo MARTINO
( ), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._5 RESISTENTE
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti, nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per 14 gennaio 2025, hanno depositato note scritte, rispettivamente in data 09 gennaio 2025 e 13 gennaio 2025, in cui insistevano affinché il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto apposto, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 12 c.p.c. proposto in data 7 novembre 2023, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, con _1
, in data 20 maggio 2004 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero
[...]
13, Parte II, Serie A, Anno 2004); che dalla loro unione erano nati due figli: in data 19 Per_1 novembre 2005, e in data 15 maggio 2008; che il rapporto coniugale si era Per_2 progressivamente deteriorato per continui litigi, incompatibilità caratteriali, mancanza di armonia familiare e assenza di condivisione, che rendeva impossibile la convivenza;
che tale situazione aveva indotto in data 9 gennaio 2023 a cessare la convivenza matrimoniale ed il resistente si era trasferito in un'altra abitazione;
tanto premesso, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale nonché, cumulativamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti, alle condizioni richiamate nelle conclusioni del ricorso.
-Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 1 Controparte_1 febbraio 2024, il quale rappresentava che, nelle more, le parti erano addivenute ad un accordo in merito alle condizioni della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio. -All'udienza di comparizione personale fissata al 5 marzo 2024 le parti si riportavano all'accordo raggiunto e sottoscritto da entrambi i coniugi, depositato in atti unitamente alla comparsa di costituzione del resistente, chiedendo pronunciarsi sentenza che recepisse l'accordo; indi il Presidente relatore, preso atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi e delle precisazioni dei medesimi in relazione all'abitazione del figlio maggiorenne ed Per_1 economicamente non autosufficiente, e alla rinuncia della ricorrente, collocataria del figlio minore a permanere nella casa coniugale, ai sensi dell'art. 473-bis. 22, riservava la Per_2 causa al Collegio per la decisione, onerando la cancelleria di comunicare l'accordo al PM per il parere.
In data 2 maggio 2024 il PM esprimeva parere favorevole.
Con sentenza non definitiva n. 2256/2024, emessa in data 7 maggio 2024, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza del 14 gennaio 2025.
A detta udienza, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte di udienza, le parti depositavano la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
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-In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
-La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
-Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente relatore (avvenuta il 05 marzo 2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza non definitiva n. 2256/2024, emessa in data 07 maggio 2024 dal Tribunale di Napoli
Nord, passata in giudicato, che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
-In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, già recepite nella sentenza non definitiva di separazione, che, per brevità, si intendono quivi riportate e trascritte.
- Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge.
- In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
-Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l.div. riformato dalla legge
147/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Frignano il 20 maggio 2004 tra , nata a [...] il Parte_1
01/09/78, e , nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Frignano (Atto n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2004);
- dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro