Sentenza 24 novembre 2011
Massime • 1
Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto, dall'art. 599 comma secondo, cod. proc. pen., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento).
Commentario • 1
- 1. Presenza fisica di un qualsiasi difensore non garantisce effettività (Cass. pen. 41432/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2020
L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2011, n. 6907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6907 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2011 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento