Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 1
L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter cod. proc. pen. in relazione all'udienza preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, giusta il disposto dell'art. 441 cod. proc. pen., e non anche nel giudizio camerale di appello. (Fattispecie in tema di astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, che, per le ragioni di cui sopra, non si è riconosciuto costituire legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio del procedimento svoltosi secondo il rito camerale ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2004, n. 40542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40542 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 23/09/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1255
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 26432/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di OR AR;
avverso la sentenza 19 aprile 2002 della Corte di appello di Roma. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DE ROBERTO.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 19 aprile 2002 la Corte di appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Di OR AR alle pene di mesi sei di reclusione e lire 4 milioni di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto 13 dosi singole di eroina una delle quali cedeva a RO GO Fabio.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Di OR articolando due ordini di motivi.
Con il primo lamenta violazione dell'art. 420-ter c.p.p. in relazione agli artt. 177, 178, lettera c, e 179 dello stesso codice. Più in particolare, la Corte territoriale avrebbe proceduto al giudizio di appello respingendo la richiesta di rinvio per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle camere penali. Assume il ricorrente che il difensore si presentò all'udienza e chiese un rinvio per aderire all'agitazione;
nonostante il Di OR avesse nominato un solo difensore, la Corte adottò un'ordinanza con la quale si escludeva l'esistenza di un legittimo impedimento, ritenendo, altresì, il difensore "non presente", malgrado dallo stesso verbale di udienza risultasse la presenza del difensore di fiducia, avv. Francesco Romeo. Osserva che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 dicembre 1999, n. 479, la regola relativa al rinvio per assoluto legittimo impedimento del difensore è stata diversamente disciplinata perché l'art. 420-ter, comma 5, ha esteso la normativa, olim contenuta nell'art. 486, comma 5 (espressamente abrogato) alla fase dell'udienza preliminare il cui tipo di giudizio è camerale. Con la conseguenza che diviene illogico - oltre che in contrasto con i principi del "giusto processo" - ritenere che, mentre in primo grado, ove il procedimento si svolga con rito abbreviato, l'assoluto legittimo impedimento del difensore è causa di rinvio del dibattimento, in grado di appello, tale impedimento sarebbe irrilevante trovando applicazione l'art. 127, richiamato dall'art. 599 che - in relazione alle forme da osservarsi in tale procedimento - prevede, quale esclusiva causa di rinvio dell'udienza, l'impedimento dell'imputato. Infatti, la collocazione dell'art. 420- ter nel titolo del codice che disciplina l'udienza preliminare e la correlativa abrogazione dell'art. 486 evidenziano che, con la riforma, si è inteso garantire e tutelare con pari rigore il contraddittorio sia nella fase dibattimentale sia nella fase dell'udienza preliminare che si svolge con la procedura della camera di consiglio;
una tutela che verrebbe vanificata qualora si ritenesse l'art. 420-ter, comma 5, inapplicabile al giudizio di appello ex art. 599, tanto più quando il gravame concerna sentenze pronunciate in esito a giudizio abbreviato.
Con un secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 530, 536 c.p.p. e 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità. Il giudice dell'appello avrebbe omesso di valutare la deposizione del teste RO e le dichiarazioni dell'imputato, le quali convergono sulla circostanza che fu il RO ad acquistare stupefacente per entrambi con danaro del Di OR;
il RO, dunque, acquistò la droga per entrambi, così da realizzare un' ipotesi di acquisto per uso personale comune della sostanza.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza in Camera di consiglio, in presenza di una richiesta del difensore dell'imputato, che aveva dedotto l'assoluto impedimento a partecipare all'udienza per la sua adesione alla astensione proclamata dalle Camere penali, la Corte di appello ha affermato che l'art. 420-bis, c.p.p., richiamato dall'art. 484, comma 2-bis, a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in Camera di consiglio, che si svolgono nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., a sua volta, richiamato dall'art. 599, stabilendo la prima di tali disposizioni che il difensore - al pari del pubblico ministero e delle altre persone interessate - è sentito solo se compare;
ne ha fatto così discendere la conseguenza che non esiste "un diritto all'audizione ma unicamente la facoltà di essere sentiti, il cui esercizio presuppone la comparizione", mentre lo stesso art. 127, comma 4, c.p.p., impone il rinvio dell'udienza esclusivamente se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che abbia chiesto di essere sentito personalmente;
derivandone, a corollario, che, stante la peculiarità del rito camerale, non vi è compromissione del diritto di difesa, potendo questo essere esercitato in maniera piena e totale mediante la presentazione di memorie;
ordinava così procedersi oltre, malgrado l'impedimento addotto dal difensore.
4. Appare opportuno ricordare le linee ermeneutiche tracciate da questa Corte Suprema, in tema di impedimento del difensore a partecipare all'udienza camerale per l'appello avverso sentenze pronunciate con rito abbreviato, prima della riforma del 1999 che, come è noto, ha previsto la sospensione o il rinvio dell'udienza preliminare (entro cui si colloca il giudizio abbreviato: v. art. 438) in caso di assoluta impossibilità di comparire del difensore - fermo restando che il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599 appositamente richiamato dall'art. 443, comma 4, non oggetto di "novellazione" - ha introdotto, per il dibattimento, il comma 3-bis dell'art. 484, in base al quale "si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 420- bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies, e ha abrogato gli artt. 485, 486, 487 e 488.
Prima della riforma la giurisprudenza di questa Corte era pressoché costante nel senso che la disposizione dell'art. 486, comma 5, c.p.p. non potesse trovare applicazione nel procedimento di appello camerale disciplinato dall'art. 599 c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 6^, 3 maggio 1993, Ginanneschi;
Sez. 4^, 17 dicembre 1992, Tuminetti;
Sez. 3^, 11 luglio 1995, Ghia;
Sez. 4^, 21 febbraio 1996 Pulcini). L'ora rammentato indirizzo interpretativo attribuisce valore determinante al dato letterale ed all'espresso richiamo, contenuto nell'art. 599 c.p.p., alle "forme previste dall'art. 127" dello stesso codice, e giunge alla conclusione dell'inapplicabilità del comma 5 dell'art. 486 c.p.p. sulla scorta di argomentazioni e considerazioni che possono così sintetizzarsi:
a) l'art. 127 c.p.p. - espressamente richiamato nel primo comma dell'art. 599 c.p.p. - prevede la nullità del procedimento, in conseguenza della mancata presenza del difensore dell'imputato, soltanto se tale assenza sia derivata dalla omissione della notificazione dell'avviso della data dell'udienza; con la conseguenza che, una volta notificato l'avviso, deve ritenersi assicurato il contraddittorio e del tutto irrilevante l'assenza del difensore, anche se causata da legittimo impedimento, essendo questo previsto quale causa di rinvio per il solo dibattimento;
b) l'art. 599 c.p.p. nel comma 2 prevede il rinvio dell'udienza per l'impedimento del solo imputato (se e sempreché abbia manifestato la volontà di comparire), mentre nel comma 3 richiede specificamente, ove debba procedersi alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la partecipazione del difensore e, solo nel caso di sua assenza, stabilisce il differimento dell'udienza con notifica dell'avviso al difensore stesso: il che induce ad escludere che nel procedimento camerale di appello possa disporsi il rinvio dell'udienza, per impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 486, comma 5;
c) il procedimento previsto dall'art. 599 c.p.p. è disciplinato, per espresso richiamo, dall'art. 127 c.p.p. il cui comma 3, prevedendo che il pubblico ministero ed i difensori "sono sentiti se compaiono", esclude che la presenza del difensore sia obbligatoria. Un tracciato ermeneutico, quello ora rammentato, canonizzato da una statuizione delle Sezioni unite, le quali hanno affermato proprio in un'ipotesi relativa ad adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, in relazione a giudizio abbreviato in grado di appello - il seguente principio di diritto: "Il disposto dell'art. 486, comma 5, c.p.p., a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in Camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 dello stesso codice (Sez. un., 18 aprile 1998, Cerroni).
5. Nel sistema successivo alla riforma, pur profilandosi, come si vedrà fra poco, talune isolate - ma davvero non persuasive - divaricazioni ermeneutiche, la giurisprudenziale va decisamente orientandosi verso gli approdi cui erano pervenute le Sezioni unite. Si è così affermato che: la disciplina in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, dettata per l'udienza preliminare dall'art. 420-ter c.p.p., pur trovando applicazione, per il richiamo contenuto nell'art. 441, comma 1, dello stesso codice, anche nel giudizio abbreviato di primo grado, non è, invece, da considerare applicabile al giudizio camerale d'appello previsto dal combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p., atteso che tali articoli sono rimasti immutati pur dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (di riforma del giudizio abbreviato), e della legge 1 marzo 2001, n. 63, (attuativa dei principi del "giusto processo" di cui al novellato art. 111 della Costituzione), per cui è da ritenere che l'udienza camerale di discussione del suddetto giudizio d'appello continui ad essere soggetta alla regola secondo la quale essa può essere rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire, giusta quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 127, comma 4, e dall'art. 599, comma 2, c.p.p.; il che, manifestamente, non da luogo ad alcuna disparità di trattamento suscettibile di costituire violazione dell'art. 3 della Costituzione (Sez. 1^, 2 ottobre 2000, Morelli); l'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420-ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 599, comma 1, nonché dallo stesso comma 2 dell'articolo da ultimo citato, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero quando abbia manifestato la volontà di comparire (Sez. 4^, 12 dicembre 2001, Adducci;
Sez. 4^, 3 febbraio 2004, Bazzucchi); l'impedimento del difensore a comparire, mentre può essere causa di rinvio dell'udienza nel giudizio abbreviato di primo grado (sia che questo si svolga in Camera di consiglio sia che questo si svolga in pubblica udienza), in virtù del richiamo operato dall'art. 441, comma 1, c.p.p. alle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese quelle di cui all'art. 420-ter dello stesso codice (da riguardarsi come sicuramente compatibili con la natura del giudizio abbreviato), non può, invece, dar luogo a rinvio dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p., sui quali non hanno inciso, sotto il profilo che qui interessa, ne' la legge di riforma del giudizio abbreviato 16 dicembre 1999, n. 479, ne' quelle successive, per cui rimane valido il principio secondo cui l'udienza camerale d'appello può essere rinviata, ai sensi del citato art. 599, comma 1 (nella parte in cui richiama l'art. 127 c.p.p.) e comma 2, solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente o abbia manifestato la volontà di comparire (Sez. 5^, 23 marzo 2004, Chinaglia). Una sola - e peraltro alquanto risalente - statuizione ha affermato il principio secondo cui la regola stabilita dall'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., secondo la quale l'udienza preliminare è rinviata in caso di legittimo impedimento del difensore, trova applicazione, per identità di ratio, anche con riguardo al procedimento camerale d'appello disciplinato dall'art. 599 c.p.p. (fattispecie in tema di giudizio abbreviato) (Sez. 2^, 11 ottobre 2002, Matranga). Una statuizione che, peraltro, sembra distaccarsi dai canoni interpretativi additati dalla costante giurisprudenza che ravvisa la ratio del precetto di cui all'art. 599 c.p.p. in una maggiore speditezza del giudizio di appello in Camera di consiglio. Canoni che, peraltro, sembrano univocamente derivare dai principi già fissati dalla sentenza costituzionale n. 230 del 1991 nel sistema previgente, ma validi anche, se non a maggior ragione - considerata la possibilità di scelte pure quanto all'acquisizione della prova - nel sistema attualmente in vigore, non essendo l'art. 599 c.p.p. attinto da novazioni normative, e che paiono incentrati sulla scelta legislativa diretta ad attuare, da un lato, criteri di economia processuale e, dall'altro lato, l'esigenza di assicurare l'unità del processo penale nelle sue varie fasi.
6. Inammissibile è da ritenere il secondo motivo di ricorso. Con giudizio di fatto, incensurabile in questa sede, la Corte territoriale, ha destituito di fondamento le discolpe del Di OR ritenendo "un non senso" la tesi volta a comprovare la prospettazione secondo cui il l'imputato avrebbe fatto un prestito al RO per l'acquisto dello stupefacente per poi riconsegnare una parte della somma;
precisando che se il finanziatore dell'acquisto fosse stato il Di OR egli avrebbe dovuto comprare la droga con danaro in suo possesso, salvo poi restituire l'eccedenza; una tesi, quella difensiva, che si scontra con le deposizioni degli agenti operanti e, più in particolare, dell'ispettore Pastena, il quale ha riferito "di aver visto il Di OR cedere al RO un piccolo involucro di colore rosso e ricevere in cambio una banconota da cinquanta mila lire". Precisando che, all'atto del fermo, il RO è stato trovato in possesso dell'involucro mentre le cinquantamila lire erano in possesso del Di OR;
non senza rimarcare il possesso, da parte di quest' ultimo, di altri due involucri. Il tutto in un quadro di assoluta contraddittorietà delle dichiarazioni del RO e dell'attuale ricorrente.
Ne deriva, di conseguenza, che non può ipotizzarsi la fattispecie "dell'uso di gruppo" invocata dal ricorrente e che si realizza, non soltanto in caso di acquisto contestuale di sostanze stupefacenti da parte di tutti gli appartenenti ad un gruppo, ma anche nel caso di acquisto effettuato da uno o da alcuni dei componenti il gruppo anche per conto degli altri, acquisto al quale segue la suddivisione della sostanza fra tutti gli interessati (cfr. Sez. un., 16 maggio 1997, Iacolare).
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004