Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2005, n. 8890
CASS
Sentenza 10 febbraio 2005

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Massime1

In tema di gestione dei rifiuti, la esclusione delle materie fecali dalla disciplina di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, prevista dall'art. 8 lett. c), opera a condizione che le stesse provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la applicabilità della disciplina sui rifiuti alla gestione di materie fecali provenienti da un alpeggio di bovini in una malga).

Commentario1

  • 1Esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti (derivanti da attiv
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 3 settembre 2016

    Esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti (derivanti da attività agricola). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 AGOSTO 2016, N. 35588: esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti « Secondo il consolidato principio di questa Suprema Corte, le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n.152 del 2006 a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività (Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013, Rattenuti, Rv. 257686, nonché l'ulteriore giurisprudenza in essa richiamata; Sez. 3, n. 8890 del 10/02/2005, Gios, Rv. 230981; Sez. 3, n. 37405 del 24/06/2005, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2005, n. 8890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8890
Data del deposito : 10 febbraio 2005

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