Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2024, n. 37639
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Sentenza 15 febbraio 2024

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In tema di lottizzazione abusiva, non è necessario, per la sussistenza dell'elemento oggettivo, il concreto accertamento degli specifici interventi di urbanizzazione, primaria e secondaria, correlati alla condotta contestata, essendo sufficiente la ritenuta rilevanza delle opere edificatorie eseguite rispetto alla riserva di pianificazione urbanistica, che, se riconosciuta alterata per effetto dell'imponenza e delle dimensioni delle opere stesse, ne risente anche sul piano degli interventi di urbanizzazione da farsi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva ravvisato il reato di lottizzazione abusiva a seguito dell'edificazione di un imponente complesso turistico-alberghiero e residenziale, su di un'area di circa 40.000 mq. con destinazione esclusivamente agricola, ancorché difettasse l'analitica indicazione delle opere di urbanizzazione necessarie).

In tema di lottizzazione abusiva, per individuare il momento consumativo, che può protrarsi in ragione della natura eventualmente progressiva del reato, assumono rilievo non solo le condotte consistenti nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che aggravano lo stravolgimento dell'assetto del territorio stabilito dagli strumenti urbanistici, ma anche quelle comunque finalizzate a consolidare le trasformazioni già attuate, mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, posto che l'aggressione alla sistemazione del suolo si protrae finché perdurano le attività lottizzatorie che compromettono la scelta di destinazione e d'uso riservata alla competenza pubblica.

In tema di lottizzazione abusiva, è sufficiente, per la sussistenza dell'elemento soggettivo, il compimento, a titolo doloso o colposo, di attività finalizzate alla trasformazione di terreni, implicanti l'avvio di opere edilizie o di urbanizzazione ovvero anche soltanto di atti giuridici funzionali all'edificazione, in consapevole violazione delle prescrizioni imposte da strumenti urbanistici vigenti o adottati o, comunque, stabilite dalle leggi statali o regionali, senza che sia altresì necessaria la volontà dell'agente di vanificare le finalità di tutela del regolare assetto del territorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquirente del terreno a fini edificatori che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone, colposamente, in una situazione di inconsapevolezza, che fornisce un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore). (Vedi: Sez. U, n. 2720 del 1990, Rv. 183494-01 e Sez. U, n. 4708 del 1992, Rv. 190829-01).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2024, n. 37639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37639
    Data del deposito : 15 febbraio 2024

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