Sentenza 28 giugno 1999
Massime • 1
Nel reato di falsa testimonianza, poiché il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, soggetto passivo del reato è la collettività e non già la persona che per la violazione della norma penale subisca danni rilevanti e risarcibili esclusivamente sul piano civile; con la conseguenza che quest'ultima, in quanto eventualmente persona soltanto danneggiata dal reato, non ha il diritto di essere informata della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero con riguardo a denuncia per il suddetto delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/1999, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 28 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 28/6/1999
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 2432
3. Dott. Ugo Candela Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 44563/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI RL,
avverso il decreto di archiviazione adottato il 26 ottobre 1998 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como. Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto adottato il 26 ottobre 1998 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como disponeva, de plano, l'archiviazione della denuncia presentata da NI RL
contro
ST IS, Di EZ LM, LI UL, ZI MA RI, CA NN e IO NO per il reato di falsa testimonianza resa nel corso del giudizio civile promosso dal denunciante per il riconoscimento di crediti di lavoro.
2. Ora ricorre per cassazione il NI, con atto sottoscritto da lui stesso e del suo difensore avv. Massimo Di Noia, deducendo violazione dell'art. 408 c.p.p., per avere il Pubblico ministero, nonostante il ricorrente, quale persona offesa dal reato ne avesse fatto espressa istanza nell'atto di denuncia, omesso di notificargli l'avviso della richiesta di archiviazione. Senza che tale omissione possa giustificarsi con l'assenza di una persona offesa diversa dall'amministrazione della giustizia, stante la natura plurioffensiva del delitto di cui all'art. 372 c.p.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue requisitorie scritte, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, perché nel delitto di falsa testimonianza unica persona offesa deve considerarsi lo Stato.
4. Il ricorso è infondato.
Come è noto, relativamente alla qualificazione come persona offesa dal reato della parte nel giudizio civile del reato di falsa testimonianza - una tematica che ha avuto motivo di proporsi soprattutto in materia di archiviazione, considerati i poteri attribuiti a tale soggetto dagli artt. 408, commi 2 e 3, 409, commi e 5 e 410 c.p.p. - la giurisprudenza sta ormai consolidandosi nel senso (peraltro espressivo di un retroterra dogmatico tuttora da esplorare) che nel reato di falsa testimonianza, poiché il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, soggetto passivo del reato è la collettività e non già la persona che per la violazione della norma penale subisca danni rilevanti e risarcibili esclusivamente sul piano civile;
con la conseguenza che quest'ultima, in quanto eventualmente persona soltanto danneggiata dal reato, non ha il diritto di essere informata della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero con riguardo a denuncia per il suddetto delitto (Sez. VI, 18 febbraio 1997, Ferretti). Nella più argomentata decisione allineatasi alla medesima linea interpretativa, premesso che il titolare del bene giuridico immediatamente leso dai reati contro l'amministrazione della giustizia è lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità e che a tale soggetto può aggiungersi un'altra vittima quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato, a causa della specificazione dell'interesse leso, direttamente operata dal legislatore (si fa l'esempio dei delitti di calunnia, di infedele patrocinio, di millantato credito del patrocinatore), si è ritenuto che la perpetrazione della falsa testimonianza lede sempre lo Stato e solo eventualmente può danneggiare le situazioni giuridiche di una serie indefinita di persone, non contemplate dalla descrizione normativa e, quindi, non legittimate a partecipare al procedimento di cui agli artt. 408 e ss. c.p.p. (Sez. VI, 21 gennaio 1998, Berrera).
5. Il ricorso deve, dunque essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999