TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3179/2022 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Marcella Santarpia e Cristina Di Massa ed elettivamente domiciliata in Gragnano (Na) alla via Roma n. 28;
RICORRENTE
nato ad [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Brigida Cesta ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Giuseppe Zigarelli n. 43;
RESISTENTE
Con il visto del P.m. del 21.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.08.2022 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge , di disporre CP_1
l'affidamento esclusivo del figlio minore e il diritto di visita del resistente solo previa Per_1
comunicazione e presenza dei servizi sociali, un assegno di mantenimento a carico del resistente della somma di € 300,00 mensili in favore del minore con spese straordinarie a carico di ciascuno
1/3 al 50%. In punto di fatto, la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 4.07.2009 e che dalla loro unione è nato il figlio il 24.02.2013, ha Per_1
esposto che il matrimonio si è rivelato infelice dopo pochi anni a causa dei comportamenti del resistente, che abusava di sostanze alcoliche e si disinteressava moralmente e materialmente della famiglia.
Con memoria difensiva del 28.09.2022 si è costituito in giudizio che, pur non CP_1 opponendosi alla pronuncia di separazione personale, ha chiesto l'addebito della separazione alla ricorrente, l'affidamento congiunto del minore con collocazione prevalente presso la Per_1
madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Capriglia Irpina a sé, un assegno di mantenimento a carico della ricorrente della somma di €
400,00 mensili in proprio favore, la contribuzione a carico della ricorrente delle spese straordinarie per i figli al 50% nonché di accertare l'andamento scolastico del minore.
Con ordinanza presidenziale del 22.02.2023 è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla ricorrente con regolamentazione del diritto di visita del resistente, l'assegno di mantenimento a carico del resistente della somma di € 150,00 mensili in favore del figlio con spese straordinarie a carico di ciascun coniuge al 50%.
Con istanza del 2.05.2023 le parti hanno manifestato la volontà di voler definire le ulteriori questioni ancora pendenti in via consensuale, producendo una scrittura privata regolarmente sottoscritta il 28.04.2023 e chiedendo al Tribunale di disporre il mutamento del rito da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 8.05.2023 la causa è stata, quindi, assegnata alla decisione collegiale.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 18.07.2023 le parti sono state onerate di depositare tutte le informazioni relative al procedimento penale nei confronti del resistente ed è stato richiesto ai servizi sociali competenti di relazionare in ordine agli incontri tra padre e figlio avvenuti dopo il 24.01.2023.
Con note scritte per l'udienza del 25.09.2023 le parti hanno reiterato la richiesta di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, evidenziando che i rapporti si erano stabilizzati.
Comparse personalmente le parti, all'udienza del 27.11.2023, è stata disposta la prosecuzione degli incontri protetti tra il padre ed il figlio in conformità a quanto già disposto dal G.I.P. con provvedimento del 29.09.2022.
2/3 All'udienza del 30.05.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte per l'udienza del 28.11.2024 le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione e la causa è stata, quindi, rimessa alla decisione collegiale.
Il collegio prende atto della richiesta delle parti e dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite per intervenuta riconciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.02.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3179/2022 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Marcella Santarpia e Cristina Di Massa ed elettivamente domiciliata in Gragnano (Na) alla via Roma n. 28;
RICORRENTE
nato ad [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Brigida Cesta ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Giuseppe Zigarelli n. 43;
RESISTENTE
Con il visto del P.m. del 21.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.08.2022 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge , di disporre CP_1
l'affidamento esclusivo del figlio minore e il diritto di visita del resistente solo previa Per_1
comunicazione e presenza dei servizi sociali, un assegno di mantenimento a carico del resistente della somma di € 300,00 mensili in favore del minore con spese straordinarie a carico di ciascuno
1/3 al 50%. In punto di fatto, la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 4.07.2009 e che dalla loro unione è nato il figlio il 24.02.2013, ha Per_1
esposto che il matrimonio si è rivelato infelice dopo pochi anni a causa dei comportamenti del resistente, che abusava di sostanze alcoliche e si disinteressava moralmente e materialmente della famiglia.
Con memoria difensiva del 28.09.2022 si è costituito in giudizio che, pur non CP_1 opponendosi alla pronuncia di separazione personale, ha chiesto l'addebito della separazione alla ricorrente, l'affidamento congiunto del minore con collocazione prevalente presso la Per_1
madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Capriglia Irpina a sé, un assegno di mantenimento a carico della ricorrente della somma di €
400,00 mensili in proprio favore, la contribuzione a carico della ricorrente delle spese straordinarie per i figli al 50% nonché di accertare l'andamento scolastico del minore.
Con ordinanza presidenziale del 22.02.2023 è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla ricorrente con regolamentazione del diritto di visita del resistente, l'assegno di mantenimento a carico del resistente della somma di € 150,00 mensili in favore del figlio con spese straordinarie a carico di ciascun coniuge al 50%.
Con istanza del 2.05.2023 le parti hanno manifestato la volontà di voler definire le ulteriori questioni ancora pendenti in via consensuale, producendo una scrittura privata regolarmente sottoscritta il 28.04.2023 e chiedendo al Tribunale di disporre il mutamento del rito da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 8.05.2023 la causa è stata, quindi, assegnata alla decisione collegiale.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 18.07.2023 le parti sono state onerate di depositare tutte le informazioni relative al procedimento penale nei confronti del resistente ed è stato richiesto ai servizi sociali competenti di relazionare in ordine agli incontri tra padre e figlio avvenuti dopo il 24.01.2023.
Con note scritte per l'udienza del 25.09.2023 le parti hanno reiterato la richiesta di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, evidenziando che i rapporti si erano stabilizzati.
Comparse personalmente le parti, all'udienza del 27.11.2023, è stata disposta la prosecuzione degli incontri protetti tra il padre ed il figlio in conformità a quanto già disposto dal G.I.P. con provvedimento del 29.09.2022.
2/3 All'udienza del 30.05.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte per l'udienza del 28.11.2024 le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione e la causa è stata, quindi, rimessa alla decisione collegiale.
Il collegio prende atto della richiesta delle parti e dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite per intervenuta riconciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.02.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3