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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al 144 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Giacomo Gilormo) Parte_1 appellante
E avv. Enrico Controparte_1
Cipriani) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Agente o procacciatore di affari. Diritto alle provvigioni.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 9.3.2009 al tribunale di Vibo Valentia, Parte_1 ha allegato di aver lavorato come rappresentante di commercio e
[...] procacciatore d'affari per l'epigrafata società, fornitrice di arredi per esercizi
Pag. 1 di 6 commerciali, dall'ottobre 2001 all'agosto del 2005. Ha lamentato di non aver ricevuto le provvigioni pattuite e maturate sui ventuno ordini di merce, meglio elencati in atti, che aveva procurato alla società1. Ne ha perciò rivendicato il pagamento nella misura complessiva di 58.809,75 euro, oltre accessori e spese di lite.
2. La società convenuta ha negato il rapporto di lavoro fatto valere dal ricorrente, deducendo che egli, saltuariamente nei soli anni 2002, 2003 e 2004, si era limitato a segnalarle, dietro compenso pattuito di volta in volta, alcuni esercizi commerciali del vibonese interessati ad arredare i propri locali o a rinnovarne l'arredamento. Con dodici di essi, elencati nella memoria di costituzione, la società aveva poi stipulato i relativi contratti, senza alcun apporto del ricorrente nella fase di conclusione dell'affare o di esecuzione delle forniture.
3. Il tribunale, dopo aver escusso prova testimoniale, ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto: a) che nella specie non ricorrano gli estremi del rapporto di agenzia;
b) che le “segnalazioni per le quali” il ricorrente “invoca la corresponsione delle provvigioni” non siano sufficienti ad integrare “il diritto alla provvigione” che rivendica senza però aver assolto l'onere “di allegazione e, dunque, di prova dei fatti costitutivi della domanda” che ha formulato come “procacciatore d'affari”. Ha compensato le spese di lite valorizzando “la natura della controversia ed i motivi della decisione”.
4. Il ricorrente impugna la decisione e ripropone le domande disattese dal tribunale, perché invece sostiene: 1) che le risultanze istruttorie debbano indurre a qualificare la sua opera come quella di un “agente di commercio”; 2) che anche a volerla qualificare come quella di un “procacciatore d'affari”, non si potrebbe comunque negare il suo diritto alle provvigioni per l'attività che la stessa convenuta gli riconosce di aver svolto e che è stata confermata dai testimoni escussi;
3) che il documento allegato con il numero 2 al suo fascicolo, benché relativo ad un altro soggetto, dimostra quale fosse la “percentuale” che a titolo di compenso la società
Pag. 2 di 6 accordava ai suoi rappresentanti e che è quella stessa da lui rivendicata in relazione agli affari di cui ha dato prova.
5. Nella resistenza dell'appellata che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di gravame, il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello non merita accoglimento.
7. La domanda del ricorrente volta al riconoscimento del rapporto di agenzia con controparte è inammissibile e, comunque, infondata.
7.1. È inammissibile ai sensi dell'art. 437, c. 2, c.p.c., perché integra una domanda nuova rispetto a quella che egli aveva formulato nel ricorso introduttivo del giudizio, là dove aveva posto a fondamento delle sue rivendicazioni economiche
“l'attività di rappresentante di commercio e procacciatore d'affari” e aveva chiesto di accertare che egli aveva “rappresentato” la società convenuta e “procacciato affari” per lei, senza mai dedurre l'esistenza di un rapporto di agenzia, né tantomeno la stipulazione con controparte di un contratto di agenzia.
7.2. La domanda è comunque infondata:
a) in primo luogo, perché la prova del contratto di agenzia deve darsi per iscritto e, nel caso in esame, un tale documento invece manca. Alla mancanza del contratto scritto non possono supplire, a fini di prova, né le dichiarazioni testimoniali2, né i documenti riguardanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto con il committente3;
Pag. 3 di 6 b) in secondo luogo, perché per poter riconoscere un rapporto di agenzia occorrono, comunque, la continuità della prestazione resa e l'unicità dell'accordo con cui l'attività da svolgere sia stata disciplinata una volta per tutte, e non già di volta per volta in relazione a ciascuno dei procurati affari4. Ma nel caso in esame difetta la prova di un tale iniziale accordo perché, come ammette lo stesso appellante, il documento che a tal fine ha allegato col numero 2 al proprio fascicolo è relativo al rapporto di lavoro della società con un terzo e non già con lui.
8. La domanda avente ad oggetto il pagamento delle provvigioni che l'appellante assume spettargli a titolo di compenso per l'attività di procacciamento degli affari elencati in ricorso è infondata per due, alternativi, ordini di ragioni.
8.1. Il primo scaturisce dall'affermazione del tribunale secondo cui si può riconoscere un'attività di procacciamento (alla quale applicare in via analogica le disposizioni relative alle provvigioni dovute all'agente) solo da parte di chi, seppur saltuariamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti e le trasmette al committente5. Non basta, secondo il tribunale, che egli si limiti alla “mera segnalazione di cliente interessato”. Questa statuizione non è stata motivatamente e specificamente confutata dall'appellante, come invece esige l'art. 434 c.p.c.6, nonostante la sua portata prodotti dalla parte, trattandosi non del contratto stipulato bensì di estratti provvigionali o fatture o meri elenchi clienti, da cui non possono trarsi elementi circa la conclusione di un contratto di agenzia”. 4 Cass. 3043/1977: “La stabilità dell'incarico, che caratterizza il contratto di agenzia, va intesa nel senso che l'incarico medesimo deve riferirsi non a singoli affari, ma a tutti gli affari che si appalesino possibili e convenienti per l'intera durata del rapporto, in una determinata zona e nell'ambito della attività imprenditoriale del preponente. Ne consegue che la lunga durata di un'attività di collaborazione commerciale non integra l'indicato requisito, ove i molteplici affari promossi nel corso del tempo, anziché ricollegarsi ad un unico originario accordo, trovino radice in accordi di volta in volta formatisi in occasione dei singoli affari. In tale situazione, la continuità della collaborazione non è riconducibile ad un rapporto d'agenzia, ed è compatibile con la diversa ipotesi del cosiddetto procacciamento d'affari, nel quale il procacciatore si limita ad agire quale mero veicolo per la trasmissione delle singole ordinazioni dei clienti, senza alcun preventivo obbligo per la ditta preponente di accettare tali proposte contrattuali …”. 5 Cfr. Cass. n. 14155/2020: “il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni”. Vds. in mot. Cass. n. 20453/2018 che richiama in senso conforme anche Cass. n. 870/1977, n. 2514/1980, n.
5849/1983. 6 Cass. n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
Pag. 4 di 6 preclusiva all'accoglimento delle sue rivendicazioni e nonostante egli, in sede di interrogatorio formale, abbia ammesso di avere svolto, in effetti, proprio quell'attività che il tribunale ha giudicato insufficiente a garantirgli le competenze che rivendica
(“confermo di aver segnalato alla che si occupava di arredi per esercizi Pt_3 commerciali alcuni nominativi di negozi che dovendo rinnovare i propri locali nella zona di Vibo e dintorni potevano essere interessati a tali lavori”).
8.2. Il secondo ordine di ragioni che osta all'accoglimento delle rivendicazioni provvigionali del ricorrente si inferisce dalla mancata contestazione, da parte sua, di quanto la società resistente ha dedotto e documentato in merito ai compensi che gli ha erogato con riferimento alla maggior parte dei clienti indicati in ricorso CP_2
, Lo Siggio, Ingenuo, Madea, , Greco Domenico, Marrella, CP_4 Per_3 Per_1
. La società non ha smentito che i loro nominativi gli siano stati segnalati CP_8 dal ricorrente, ma ha sostenuto di avergli erogato il compenso pattuito per gli affari che con essi ha poi concluso. A tal fine ha documentato i pagamenti eseguiti in suo favore, senza che il ricorrente abbia negato di averli ricevuti. Sicché deve ritenersi che le sue rivendicazioni si appuntino sul maggior compenso a cui assume di aver diritto per quegli stessi affari. Ma della pattuizione di tale maggior compenso non ha dato prova. Di essa non fanno menzione i testimoni escussi e non ve n'è traccia nella documentazione acquisita. Si è già evidenziato, infatti, come la nota allegata dal ricorrente (doc. n. 2 del suo fascicolo), con la quale la società si impegna a corrispondere “una somma pari al 10% delle relative commesse con esito favorevole”, non è diretta a lui, bensì ad un altro soggetto e fa seguito ad un “incontro avvenuto in data 13.3.2003”, ben oltre, dunque, la data in cui il ricorrente assume di aver iniziato a lavorare per la convenuta. Priva di riscontro, poi, è l'affermazione (che peraltro non si rinviene nel ricorso di primo grado e perciò non forma oggetto del capitolato di prova) secondo cui la percentuale pattuita con quell'altro soggetto era la stessa percentuale che la società era solita riconoscere a tutti i suoi agenti e rappresentanti di commercio.
8.3. In merito ai restanti cinque clienti che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha sostenuto di aver procurato alla società convenuta ( Controparte_9
di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice …”.
Pag. 5 di 6 Figliano, , Giurlanda), si deve constatare che: a) non vi è prova della CP_7 conclusione, per il tramite del ricorrente, degli affari con quattro di essi (Spasari,
, , Giurlanda); b) il quinto ( non ha confermato, in sede Per_2 CP_7 CP_3 testimoniale, che sia stato il ricorrente a metterlo in contatto con la società da cui ha acquistato la merce, ma ha riferito di essersi limitato a consegnargli gli assegni destinati a quest'ultima.
9. In conclusione, alla luce degli alternativi motivi fin qui esposti, la pronuncia di rigetto impugnata dev'essere confermata.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore del credito azionato e ai parametri tariffari vigenti per le cause di lavoro, contenendo nei minimi del relativo scaglione i compensi per le fasi svolte.
11. Stante l'esito dell'appello ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica, a cura della cancelleria, dei requisiti soggettivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 24.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 990/22, pubblicata in data 9.11.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado che liquida in 6.700 euro, oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato se è dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo, ove sono elencati i nomi dei seguenti clienti: bar CP_2
pizzeria da gelateria di , hotel di pizzeria di
[...] Pt_2 Controparte_3 CP_4
sanitaria di Lo Siggio Orsola, bar di Ingenuo, Bar Madea, camiceria di Spasari Controparte_5
[... Alfredo, bar di pizzeria di Greco Domenico, ristorante di , bar Persona_1 Persona_2
albergo di ristorante Arianna s.a.s. di Giurlanda Giuseppina, CP_6 Controparte_7 gelateria Marrella, bar di . Controparte_8 2 Cass. 8838/1996: “Il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta "ad probationem" determina l'inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l'esistenza del contratto …”. Conf. Cass.
17986/2014. 3 Cfr. Cass. 5165/2015: “Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, secondo comma, cod. civ., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, sicché è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la prova del contratto di agenzia potesse ricavarsi dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto)”. Anche Cass.
13822/2015 ha affermato che “non possono assumere valore probatorio ai fini indicati i documenti
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al 144 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Giacomo Gilormo) Parte_1 appellante
E avv. Enrico Controparte_1
Cipriani) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Agente o procacciatore di affari. Diritto alle provvigioni.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 9.3.2009 al tribunale di Vibo Valentia, Parte_1 ha allegato di aver lavorato come rappresentante di commercio e
[...] procacciatore d'affari per l'epigrafata società, fornitrice di arredi per esercizi
Pag. 1 di 6 commerciali, dall'ottobre 2001 all'agosto del 2005. Ha lamentato di non aver ricevuto le provvigioni pattuite e maturate sui ventuno ordini di merce, meglio elencati in atti, che aveva procurato alla società1. Ne ha perciò rivendicato il pagamento nella misura complessiva di 58.809,75 euro, oltre accessori e spese di lite.
2. La società convenuta ha negato il rapporto di lavoro fatto valere dal ricorrente, deducendo che egli, saltuariamente nei soli anni 2002, 2003 e 2004, si era limitato a segnalarle, dietro compenso pattuito di volta in volta, alcuni esercizi commerciali del vibonese interessati ad arredare i propri locali o a rinnovarne l'arredamento. Con dodici di essi, elencati nella memoria di costituzione, la società aveva poi stipulato i relativi contratti, senza alcun apporto del ricorrente nella fase di conclusione dell'affare o di esecuzione delle forniture.
3. Il tribunale, dopo aver escusso prova testimoniale, ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto: a) che nella specie non ricorrano gli estremi del rapporto di agenzia;
b) che le “segnalazioni per le quali” il ricorrente “invoca la corresponsione delle provvigioni” non siano sufficienti ad integrare “il diritto alla provvigione” che rivendica senza però aver assolto l'onere “di allegazione e, dunque, di prova dei fatti costitutivi della domanda” che ha formulato come “procacciatore d'affari”. Ha compensato le spese di lite valorizzando “la natura della controversia ed i motivi della decisione”.
4. Il ricorrente impugna la decisione e ripropone le domande disattese dal tribunale, perché invece sostiene: 1) che le risultanze istruttorie debbano indurre a qualificare la sua opera come quella di un “agente di commercio”; 2) che anche a volerla qualificare come quella di un “procacciatore d'affari”, non si potrebbe comunque negare il suo diritto alle provvigioni per l'attività che la stessa convenuta gli riconosce di aver svolto e che è stata confermata dai testimoni escussi;
3) che il documento allegato con il numero 2 al suo fascicolo, benché relativo ad un altro soggetto, dimostra quale fosse la “percentuale” che a titolo di compenso la società
Pag. 2 di 6 accordava ai suoi rappresentanti e che è quella stessa da lui rivendicata in relazione agli affari di cui ha dato prova.
5. Nella resistenza dell'appellata che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di gravame, il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello non merita accoglimento.
7. La domanda del ricorrente volta al riconoscimento del rapporto di agenzia con controparte è inammissibile e, comunque, infondata.
7.1. È inammissibile ai sensi dell'art. 437, c. 2, c.p.c., perché integra una domanda nuova rispetto a quella che egli aveva formulato nel ricorso introduttivo del giudizio, là dove aveva posto a fondamento delle sue rivendicazioni economiche
“l'attività di rappresentante di commercio e procacciatore d'affari” e aveva chiesto di accertare che egli aveva “rappresentato” la società convenuta e “procacciato affari” per lei, senza mai dedurre l'esistenza di un rapporto di agenzia, né tantomeno la stipulazione con controparte di un contratto di agenzia.
7.2. La domanda è comunque infondata:
a) in primo luogo, perché la prova del contratto di agenzia deve darsi per iscritto e, nel caso in esame, un tale documento invece manca. Alla mancanza del contratto scritto non possono supplire, a fini di prova, né le dichiarazioni testimoniali2, né i documenti riguardanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto con il committente3;
Pag. 3 di 6 b) in secondo luogo, perché per poter riconoscere un rapporto di agenzia occorrono, comunque, la continuità della prestazione resa e l'unicità dell'accordo con cui l'attività da svolgere sia stata disciplinata una volta per tutte, e non già di volta per volta in relazione a ciascuno dei procurati affari4. Ma nel caso in esame difetta la prova di un tale iniziale accordo perché, come ammette lo stesso appellante, il documento che a tal fine ha allegato col numero 2 al proprio fascicolo è relativo al rapporto di lavoro della società con un terzo e non già con lui.
8. La domanda avente ad oggetto il pagamento delle provvigioni che l'appellante assume spettargli a titolo di compenso per l'attività di procacciamento degli affari elencati in ricorso è infondata per due, alternativi, ordini di ragioni.
8.1. Il primo scaturisce dall'affermazione del tribunale secondo cui si può riconoscere un'attività di procacciamento (alla quale applicare in via analogica le disposizioni relative alle provvigioni dovute all'agente) solo da parte di chi, seppur saltuariamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti e le trasmette al committente5. Non basta, secondo il tribunale, che egli si limiti alla “mera segnalazione di cliente interessato”. Questa statuizione non è stata motivatamente e specificamente confutata dall'appellante, come invece esige l'art. 434 c.p.c.6, nonostante la sua portata prodotti dalla parte, trattandosi non del contratto stipulato bensì di estratti provvigionali o fatture o meri elenchi clienti, da cui non possono trarsi elementi circa la conclusione di un contratto di agenzia”. 4 Cass. 3043/1977: “La stabilità dell'incarico, che caratterizza il contratto di agenzia, va intesa nel senso che l'incarico medesimo deve riferirsi non a singoli affari, ma a tutti gli affari che si appalesino possibili e convenienti per l'intera durata del rapporto, in una determinata zona e nell'ambito della attività imprenditoriale del preponente. Ne consegue che la lunga durata di un'attività di collaborazione commerciale non integra l'indicato requisito, ove i molteplici affari promossi nel corso del tempo, anziché ricollegarsi ad un unico originario accordo, trovino radice in accordi di volta in volta formatisi in occasione dei singoli affari. In tale situazione, la continuità della collaborazione non è riconducibile ad un rapporto d'agenzia, ed è compatibile con la diversa ipotesi del cosiddetto procacciamento d'affari, nel quale il procacciatore si limita ad agire quale mero veicolo per la trasmissione delle singole ordinazioni dei clienti, senza alcun preventivo obbligo per la ditta preponente di accettare tali proposte contrattuali …”. 5 Cfr. Cass. n. 14155/2020: “il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni”. Vds. in mot. Cass. n. 20453/2018 che richiama in senso conforme anche Cass. n. 870/1977, n. 2514/1980, n.
5849/1983. 6 Cass. n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
Pag. 4 di 6 preclusiva all'accoglimento delle sue rivendicazioni e nonostante egli, in sede di interrogatorio formale, abbia ammesso di avere svolto, in effetti, proprio quell'attività che il tribunale ha giudicato insufficiente a garantirgli le competenze che rivendica
(“confermo di aver segnalato alla che si occupava di arredi per esercizi Pt_3 commerciali alcuni nominativi di negozi che dovendo rinnovare i propri locali nella zona di Vibo e dintorni potevano essere interessati a tali lavori”).
8.2. Il secondo ordine di ragioni che osta all'accoglimento delle rivendicazioni provvigionali del ricorrente si inferisce dalla mancata contestazione, da parte sua, di quanto la società resistente ha dedotto e documentato in merito ai compensi che gli ha erogato con riferimento alla maggior parte dei clienti indicati in ricorso CP_2
, Lo Siggio, Ingenuo, Madea, , Greco Domenico, Marrella, CP_4 Per_3 Per_1
. La società non ha smentito che i loro nominativi gli siano stati segnalati CP_8 dal ricorrente, ma ha sostenuto di avergli erogato il compenso pattuito per gli affari che con essi ha poi concluso. A tal fine ha documentato i pagamenti eseguiti in suo favore, senza che il ricorrente abbia negato di averli ricevuti. Sicché deve ritenersi che le sue rivendicazioni si appuntino sul maggior compenso a cui assume di aver diritto per quegli stessi affari. Ma della pattuizione di tale maggior compenso non ha dato prova. Di essa non fanno menzione i testimoni escussi e non ve n'è traccia nella documentazione acquisita. Si è già evidenziato, infatti, come la nota allegata dal ricorrente (doc. n. 2 del suo fascicolo), con la quale la società si impegna a corrispondere “una somma pari al 10% delle relative commesse con esito favorevole”, non è diretta a lui, bensì ad un altro soggetto e fa seguito ad un “incontro avvenuto in data 13.3.2003”, ben oltre, dunque, la data in cui il ricorrente assume di aver iniziato a lavorare per la convenuta. Priva di riscontro, poi, è l'affermazione (che peraltro non si rinviene nel ricorso di primo grado e perciò non forma oggetto del capitolato di prova) secondo cui la percentuale pattuita con quell'altro soggetto era la stessa percentuale che la società era solita riconoscere a tutti i suoi agenti e rappresentanti di commercio.
8.3. In merito ai restanti cinque clienti che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha sostenuto di aver procurato alla società convenuta ( Controparte_9
di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice …”.
Pag. 5 di 6 Figliano, , Giurlanda), si deve constatare che: a) non vi è prova della CP_7 conclusione, per il tramite del ricorrente, degli affari con quattro di essi (Spasari,
, , Giurlanda); b) il quinto ( non ha confermato, in sede Per_2 CP_7 CP_3 testimoniale, che sia stato il ricorrente a metterlo in contatto con la società da cui ha acquistato la merce, ma ha riferito di essersi limitato a consegnargli gli assegni destinati a quest'ultima.
9. In conclusione, alla luce degli alternativi motivi fin qui esposti, la pronuncia di rigetto impugnata dev'essere confermata.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore del credito azionato e ai parametri tariffari vigenti per le cause di lavoro, contenendo nei minimi del relativo scaglione i compensi per le fasi svolte.
11. Stante l'esito dell'appello ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica, a cura della cancelleria, dei requisiti soggettivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 24.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 990/22, pubblicata in data 9.11.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado che liquida in 6.700 euro, oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato se è dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo, ove sono elencati i nomi dei seguenti clienti: bar CP_2
pizzeria da gelateria di , hotel di pizzeria di
[...] Pt_2 Controparte_3 CP_4
sanitaria di Lo Siggio Orsola, bar di Ingenuo, Bar Madea, camiceria di Spasari Controparte_5
[... Alfredo, bar di pizzeria di Greco Domenico, ristorante di , bar Persona_1 Persona_2
albergo di ristorante Arianna s.a.s. di Giurlanda Giuseppina, CP_6 Controparte_7 gelateria Marrella, bar di . Controparte_8 2 Cass. 8838/1996: “Il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta "ad probationem" determina l'inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l'esistenza del contratto …”. Conf. Cass.
17986/2014. 3 Cfr. Cass. 5165/2015: “Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, secondo comma, cod. civ., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, sicché è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la prova del contratto di agenzia potesse ricavarsi dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto)”. Anche Cass.
13822/2015 ha affermato che “non possono assumere valore probatorio ai fini indicati i documenti