Articolo 1 della Legge 5 giugno 1967, n. 424
Versione
6 luglio 1967
Art. 1. Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad eseguire a propria cura e spese, a carico dei fondi stanziati con la legge 27 ottobre 1965, n. 1200 , ed in deroga a quanto stabilito dall' articolo 16 del regio decreto 26 settembre 1904; n. 713 , i lavori di costruzione nel porto di Golfo degli Aranci della seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, le opere ferroviarie, i piazzali, la pavimentazione e gli impianti, nonche' la scogliera di protezione per una spesa complessiva di lire 1.500.000.000.

Entrata in vigore il 6 luglio 1967