TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1694 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
RM che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA MESSINA CP_1 presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.5.2017, , bracciante agricola, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' deducendo di avere regolarmente prestato attività di CP_1 lavoro subordinato agricolo alle dipendenze del Consorzio “PAC Produttori
Associati Capo d'Orlando” per n. 102 giornate nell'anno 2012, di essere stata iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e di avere percepito le correlate prestazioni di disoccupazione agricola.
Espone che, con nota del 16.4.2015, l' le ha comunicato un indebito pari ad CP_1 euro 1.942,16, relativo alla disoccupazione agricola per l'anno 2012, motivato con la “mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero l'avvenuta cancellazione dagli stessi”, chiedendone la restituzione. Avverso tale comunicazione la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso.
Con il ricorso giudiziale chiede, in via principale, l'annullamento del provvedimento/ comunicazione di indebito, con restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
in via subordinata, l'accertamento dell'avvenuto svolgimento di 102 giornate di lavoro agricolo nell'anno 2012 alle dipendenze del
Consorzio PAC, il conseguente diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per tale annualità e la spettanza delle prestazioni economiche già erogate, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 recuperate, oltre spese con distrazione.
L' si è costituito con memoria difensiva, eccependo in via preliminare: CP_1 la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 dall'azione giudiziaria relativa alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2012 e al correlato indebito, stante il decorso del termine annuale dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, dall'azione diretta ad ottenere l'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2012, in quanto la cancellazione è avvenuta con terza variazione 2014, pubblicata dal 15.12.2014 al 10.1.2015 sul sito istituzionale , senza che la CP_1 ricorrente abbia proposto ricorso amministrativo alla Commissione CISOA nei termini di legge.
Nel merito, l'Istituto deduce che: la cancellazione discende da un verbale ispettivo n. 4800000418561 del
19.6.2014, da cui è emerso il carattere fittizio di numerosi rapporti di lavoro agricolo denunciati dal Consorzio PAC nel triennio 2011-2013, con sproporzione tra superficie aziendale, fabbisogno di manodopera (1500 giornate annue) e giornate denunciate, mancato versamento contributivo e dichiarazioni rese dal legale rappresentante del Consorzio circa il numero assai inferiore di lavoratori effettivamente impiegati;
a seguito del disconoscimento, l' ha provveduto alla cancellazione della CP_1 ricorrente dagli elenchi per il 2012 e alla riliquidazione delle prestazioni con formazione dell'indebito; l'onere di provare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro agricolo grava integralmente sulla lavoratrice, non potendo l'iscrizione negli elenchi – una volta intervenuto il disconoscimento – assolvere più alcuna funzione di agevolazione probatoria.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito della trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c., sulla base degli atti difensivi e delle note depositate dall'Avv. Bonina, con le quali la ricorrente ha insistito nel rigetto delle eccezioni di decadenza, evidenziando, in particolare, la mancata produzione da parte dell' degli CP_1 elenchi di variazione da cui risultava la cancellazione, e ha ribadito le richieste istruttorie e di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ha ad oggetto:
a) la contestazione della pretesa restitutoria dell' relativa all'indennità di CP_1 disoccupazione agricola per l'anno 2012;
b) la domanda di accertamento del diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 per 102 giornate di lavoro, con conseguente riconoscimento del diritto alle correlate prestazioni previdenziali.
Entrambe le pretese presuppongono, quale antecedente logico-giuridico, la verifica della tempestività dell'azione giudiziaria rispetto ai termini di decadenza previsti, rispettivamente, dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dall'art. 22 d.l. n.
7/1970.
L' deduce che la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei CP_1 lavoratori agricoli per l'anno 2012 con terza variazione 2014, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente dal 15.12.2014 al 10.1.2015, ai sensi dell'art. 12-bis r.d. n.
1949/1940, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7, d.l. n. 98/2011, conv. in l.
n. 111/2011, richiamando la circolare n. 104/2011. CP_1
È pacifico in atti che nessun ricorso amministrativo è stato proposto alla
Commissione CISOA avverso la cancellazione;
la stessa ricorrente lo ammette, dolendosi unicamente della mancata comunicazione formale e della mancata produzione in giudizio degli elenchi di variazione.
Giova richiamare, in diritto, che: l'iscrizione negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli rappresenta conditio sine qua non per l'accesso alle prestazioni previdenziali di settore;
il combinato disposto dell'art. 22 d.l. n. 7/1970 e dell'art. 11 d.lgs. n. 375/1993 configura un termine di decadenza sostanziale di 120 giorni per l'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi di mancata iscrizione o di cancellazione, termine che decorre dalla definizione del procedimento amministrativo (sia essa espressa o per silenzio-rigetto) ovvero, in mancanza di ricorso amministrativo, dallo spirare del termine per proporlo;
la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che tale decadenza operi per ogni controversia relativa all'iscrizione o cancellazione dagli elenchi agricoli e che l'inosservanza del termine comporti l'improponibilità definitiva della domanda, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533/1973, come affermato, tra le altre, da Cass. n. 15813/2009, n. 5942/2001, n. 16803/2003, n. 29070/2011
e, in tempi più recenti, da Cass. ord. n. 13312/2024, che ribadisce come la prestazione previdenziale non possa essere riconosciuta in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione nel termine di cui all'art. 22 d.l. n.
7/1970.
Quanto alla modalità di notifica della cancellazione, l'art. 12-bis r.d. n.
1949/1940, introdotto dall'art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011, dispone che, per le giornate successive al 31.12.2010, gli elenchi annuali e gli elenchi trimestrali di variazione sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica sul sito , pubblicazione che ha “valore di notifica ad ogni effetto CP_1 di legge”. Tale principio è stato più volte ribadito dalla Cassazione, anche di recente (v. Cass. ord. n. 275/2024 e successive pronunce conformi), che hanno riconosciuto piena efficacia legale alla pubblicazione online quale forma di notificazione degli elenchi e delle variazioni.(LexCED)
Nel caso di specie, l' ha allegato di avere pubblicato la terza variazione 2014 CP_1 dal 15.12.2014 al 10.1.2015, includente la cancellazione della ricorrente per l'anno 2012. Tale allegazione è coerente con il quadro normativo e con la prassi amministrativa e, comunque, risulta confermata dalla successiva nota del
16.4.2015, con cui l' comunica alla ricorrente che le prestazioni di CP_2 disoccupazione agricola per il 2012 erano state erogate in assenza di iscrizione negli elenchi ovvero a seguito di cancellazione.
Quest'ultima comunicazione, ancorché riferita all'indebito, dimostra che al più tardi nel mese di aprile 2015 la ricorrente aveva piena conoscenza della cancellazione o mancata iscrizione per l'anno 2012. Da tale momento, in difetto di ricorso amministrativo avverso la cancellazione, decorre il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/1970.
Il ricorso è stato depositato solo l'8.5.2017, quando il termine di decadenza risultava ampiamente spirato, anche considerando l'interpretazione più favorevole alla parte interessata quanto al dies a quo.
L'eccezione della ricorrente, secondo cui non sussisterebbe decadenza per mancata produzione in giudizio degli elenchi di variazione, non può essere condivisa. A fronte della specifica allegazione dell' circa l'avvenuta CP_1 pubblicazione telematica, la ricorrente non ha dedotto, né tanto meno provato, di avere promosso i rimedi amministrativi e giudiziari nei termini di legge;
la mancata produzione materiale dell'elenco non incide sulla presunzione legale di conoscenza derivante dalla pubblicazione, né sul fatto – documentalmente attestato – che, comunque, ella ebbe piena contezza della cancellazione con la nota del 16.4.2015.
Deve pertanto dichiararsi la decadenza della ricorrente dall'azione diretta al riconoscimento del diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi agricoli per il
2012, con conseguente improponibilità delle domande sub 2-3-4-5 del ricorso introduttivo.
La ricorrente contesta, altresì, la richiesta di restituzione di euro 1.942,16 per disoccupazione agricola 2012, chiedendo in sostanza la conferma del diritto alla prestazione e l'annullamento del provvedimento di indebito.
In materia di prestazioni di disoccupazione agricola, l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 – come modificato dall'art. 4 d.l. n. 384/1992 e dall'art. 38 d.l. n. 98/2011 – stabilisce un termine di decadenza dall'azione giudiziaria pari ad un anno “dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia sulla decisione del ricorso amministrativo”, decorrente dall'esaurimento del procedimento amministrativo, sia esso definito espressamente sia per silenzio-rigetto. L' , con messaggio n. 1166/2018 e successive indicazioni operative, ha CP_1 chiarito che tale regime di decadenza si applica anche alle prestazioni temporanee e, in particolare, alla disoccupazione agricola, sia in caso di prima liquidazione sia di riliquidazione/recupero.
Nel caso concreto, la nota di indebito è del 16.4.2015; il ricorso amministrativo è stato proposto (come da allegazioni della ricorrente) ed è rimasto privo di esito espresso. Ai sensi della disciplina vigente, il procedimento amministrativo deve ritenersi esaurito, in difetto di decisione, decorso il termine massimo previsto per la pronuncia;
da tale esaurimento decorre il termine annuale di decadenza per l'azione giudiziaria.
Anche nella prospettiva più favorevole alla ricorrente, ipotizzando una proposizione del ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla comunicazione (dunque entro luglio 2015) e considerando lo spatium deliberandi di ulteriori 90 giorni, l'esaurimento del procedimento va collocato – al più tardi – entro l'autunno 2015; ne deriva che il termine annuale di cui all'art. 47 d.P.R. n.
639/1970 sarebbe spirato, al più tardi, nel corso dell'autunno 2016.
Il ricorso giudiziale è stato invece depositato l'8.5.2017, quando la decadenza risultava già maturata.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ribadito che la decadenza ex art. 47 è di natura sostanziale, inderogabile e rilevabile d'ufficio, operando non solo per le domande di prima attribuzione della prestazione, ma anche per quelle di riliquidazione o contestazione di indebiti connessi alla prestazione stessa.
Ne consegue che la domanda diretta alla conferma della spettanza della disoccupazione agricola per il 2012 e all'annullamento dell'indebito è colpita da decadenza e deve essere dichiarata improponibile.
Va aggiunto che la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 52 l. n. 88/1989 e dell'art. 13 l. n. 412/1991 per escludere la ripetibilità delle somme indebitamente erogate in assenza di dolo dell'interessata. Tuttavia, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 52 l. n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 l. n. 412/1991, si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica, mentre per le prestazioni non pensionistiche – quali, appunto,
l'indennità di disoccupazione agricola – trova applicazione il regime generale dell'art. 2033 c.c., ferma restando la disciplina speciale della decadenza e della prescrizione.
Tale orientamento – oramai consolidato – rende infondata, anche sul piano sostanziale, la pretesa di non ripetibilità automatica delle somme, salva diversa valutazione in relazione a specifici profili di buona fede e di eventuali margini di autotutela dell'Ente, profili che, tuttavia, non possono essere scrutinati nel merito a fronte dell'avvenuta decadenza dall'azione giudiziaria.
In ragione delle decadenze accertate, ogni ulteriore questione sul merito della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e della legittimità del disconoscimento delle giornate e dell'indebito deve ritenersi assorbita.
Dalla complessiva ricostruzione delle risultanze di causa discende che: la domanda diretta al riconoscimento del diritto alla iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2012 è improponibile per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970; la domanda diretta all'annullamento dell'indebito e alla conferma della spettanza della prestazione di disoccupazione agricola per il 2012 è parimenti improponibile per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970; il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
Spese compensate integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura previdenziale della controversia, alla complessità della vicenda amministrativa e all'evoluzione del quadro giurisprudenziale di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara improponibile, per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, la domanda proposta da diretta al riconoscimento Parte_1 del diritto alla iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2012;
2. dichiara improponibile, per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. n.
639/1970, la domanda proposta da diretta Parte_1 all'annullamento dell'indebito relativo alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2012 e alla conferma della spettanza della predetta prestazione;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo