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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
RG 739 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 739/2025 V.G. promossa da
, nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(VT) – lavoratrice dipendente – residente a [...] Interno 1 e ( ) nato il [...] Parte_2 C.F._2 ad Orvieto (TR) – lavoratore dipendente – residente a [...], coniugi tra loro, ed entrambi elett.te dom.ti in Piancastagnaio – v.le G. Vespa 258 presso lo Studio dell'avv. Eleonora Sicuranza ( che li rappresenta e difende come da procura stesa in C.F._3 autonomo foglio unito al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI
Pagina 1 Per i ricorrenti : “ Voglia il Tribunale omologare la separazione alle seguenti condizioni
1) I coniugi, economicamente autonomi, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre con la quale continuerà a vivere nell'attuale casa familiare.
3) Il sig. si è già da qualche tempo trasferito in altra abitazione, sita in Pt_2
Santa Fiora (GR) via M. della Niccioleta 21, ove ha già stabilito la propria residenza.
4) I ricorrenti dichiarano essere loro preciso intendimento che la minore possa continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e con le rispettive famiglie di origine. Essi si impegnano, pertanto, a comunicarsi ogni notizia relativa alla salute, educazione ed istruzione della minore in un'ottica di reale e fattiva co-genitorialità. In ogni caso dichiarano il loro intendimento di volersi attenere all'allegato Piano Genitoriale.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e modalità:
• ogni fine settimana, alternato, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera quando provvederà a riaccompagnarla dalla madre, lasciando decidere la figlia stessa con quale genitore cenare in quel momento;
• durante le vacanze di Natale, la minore resterà con un genitore dal 24 al 30.12 e con l'altro dal 30.12 al 6.01, ad anni alterni;
in merito alla giornata di Natale i ricorrenti si obbligano a farle trascorrere il pranzo di Natale col genitore che non la trattiene per quella settimana, mentre le vacanze Pasquali saranno ripartite a perfetta metà tra i genitori, alternando ogni anno tra loro Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
• durante le vacanze del periodo estivo il padre, in aggiunta alla normale frequentazione, potrà trascorrere con la figlia un periodo di ulteriori 15 giorni anche consecutivi. Il padre dovrà comunicare alla madre, con un anticipo di almeno trenta giorni, il detto periodo continuativo ed il luogo ove intenderà trascorrere le ferie con la minore;
• le modalità di visita saranno – in ogni caso - sempre esercitate nel rispetto delle esigenze della figlia e fatti salvi, comunque, diversi accordi tra i genitori;
• nell'ambito della cura e gestione della minore i genitori si impegnano a collaborare ed a sostituirsi nell'ottica di dimostrare alla figlia costante presenza e partecipazione, ed entrambi si obbligano a farla comunicare ogni giorno telefonicamente con l'altro genitore.
• tutte le decisioni riguardanti l'educazione l'istruzione e la salute della figlia verranno assunte congiuntamente dai due genitori;
il singolo genitore assume le decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo di collocamento presso di sé della minore, impegnandosi a dare tempestivamente notizia all'altro genitore di ogni fatto o questione di rilevante importanza che riguardi la crescita, l'educazione, il percorso scolastico, la salute o la vita di relazione della stessa;
• in caso di proprio impedimento, ciascun genitore si impegna a richiedere la sostituzione all'altro genitore, prima che a ogni altra persona;
i due genitori si impegnano ad attuare il regolamento di collocamento e relativa custodia di cui ai
Pagina 2 precedenti punti con atteggiamento collaborativo e di massima elasticità, nel superiore interesse e benessere della figlia.
6) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia, la somma di € 200,00= mentre le spese straordinarie necessarie per la minore rimarranno a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno.
7) Per espresso accordo dei ricorrenti l'assegno unico universale per la minore sarà interamente erogato (al 100%) dall' alla sig.ra Per_1 CP_1 Pt_1
8) I ricorrenti si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valevoli per il loro espatrio e quello della minore. PUBBLICO MINISTERO: parere in data 14.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.4.2025 dinanzi al Tribunale di Siena i ricorrenti esponevano : - di avere in data 05 settembre 2020 contratto matrimonio con rito concordatario in San Casciano dei Bagni, Numero 1, Parte 2, Serie A, anno 2020) in costanza del quale nasceva la figlia , nata a [...] il [...] Per_1 che nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che quindi - concordemente erano addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la separazione I ricorrenti hanno dato atto e documentato i propri redditi e le proprie disponibilità patrimoniali e formulato altresì domanda congiunta di divorzio In vista dell'udienza cartolare del 11.7.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione .
Il P.M. ha reso parere favorevole in data 14.5.2025 Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite. Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 Parte_2 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto
Pagina 3 matrimonio in data 05 settembre 2020 in San Casciano dei Bagni, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune Numero 1, Parte 2, Serie A, anno 2020 , alle condizioni riportate in epigrafe;
2. nulla sulle spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Casciano dei Bagni di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza . Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.7.2025 La Presidente est Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 4
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 739/2025 V.G. promossa da
, nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(VT) – lavoratrice dipendente – residente a [...] Interno 1 e ( ) nato il [...] Parte_2 C.F._2 ad Orvieto (TR) – lavoratore dipendente – residente a [...], coniugi tra loro, ed entrambi elett.te dom.ti in Piancastagnaio – v.le G. Vespa 258 presso lo Studio dell'avv. Eleonora Sicuranza ( che li rappresenta e difende come da procura stesa in C.F._3 autonomo foglio unito al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI
Pagina 1 Per i ricorrenti : “ Voglia il Tribunale omologare la separazione alle seguenti condizioni
1) I coniugi, economicamente autonomi, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre con la quale continuerà a vivere nell'attuale casa familiare.
3) Il sig. si è già da qualche tempo trasferito in altra abitazione, sita in Pt_2
Santa Fiora (GR) via M. della Niccioleta 21, ove ha già stabilito la propria residenza.
4) I ricorrenti dichiarano essere loro preciso intendimento che la minore possa continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e con le rispettive famiglie di origine. Essi si impegnano, pertanto, a comunicarsi ogni notizia relativa alla salute, educazione ed istruzione della minore in un'ottica di reale e fattiva co-genitorialità. In ogni caso dichiarano il loro intendimento di volersi attenere all'allegato Piano Genitoriale.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e modalità:
• ogni fine settimana, alternato, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera quando provvederà a riaccompagnarla dalla madre, lasciando decidere la figlia stessa con quale genitore cenare in quel momento;
• durante le vacanze di Natale, la minore resterà con un genitore dal 24 al 30.12 e con l'altro dal 30.12 al 6.01, ad anni alterni;
in merito alla giornata di Natale i ricorrenti si obbligano a farle trascorrere il pranzo di Natale col genitore che non la trattiene per quella settimana, mentre le vacanze Pasquali saranno ripartite a perfetta metà tra i genitori, alternando ogni anno tra loro Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
• durante le vacanze del periodo estivo il padre, in aggiunta alla normale frequentazione, potrà trascorrere con la figlia un periodo di ulteriori 15 giorni anche consecutivi. Il padre dovrà comunicare alla madre, con un anticipo di almeno trenta giorni, il detto periodo continuativo ed il luogo ove intenderà trascorrere le ferie con la minore;
• le modalità di visita saranno – in ogni caso - sempre esercitate nel rispetto delle esigenze della figlia e fatti salvi, comunque, diversi accordi tra i genitori;
• nell'ambito della cura e gestione della minore i genitori si impegnano a collaborare ed a sostituirsi nell'ottica di dimostrare alla figlia costante presenza e partecipazione, ed entrambi si obbligano a farla comunicare ogni giorno telefonicamente con l'altro genitore.
• tutte le decisioni riguardanti l'educazione l'istruzione e la salute della figlia verranno assunte congiuntamente dai due genitori;
il singolo genitore assume le decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo di collocamento presso di sé della minore, impegnandosi a dare tempestivamente notizia all'altro genitore di ogni fatto o questione di rilevante importanza che riguardi la crescita, l'educazione, il percorso scolastico, la salute o la vita di relazione della stessa;
• in caso di proprio impedimento, ciascun genitore si impegna a richiedere la sostituzione all'altro genitore, prima che a ogni altra persona;
i due genitori si impegnano ad attuare il regolamento di collocamento e relativa custodia di cui ai
Pagina 2 precedenti punti con atteggiamento collaborativo e di massima elasticità, nel superiore interesse e benessere della figlia.
6) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia, la somma di € 200,00= mentre le spese straordinarie necessarie per la minore rimarranno a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno.
7) Per espresso accordo dei ricorrenti l'assegno unico universale per la minore sarà interamente erogato (al 100%) dall' alla sig.ra Per_1 CP_1 Pt_1
8) I ricorrenti si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valevoli per il loro espatrio e quello della minore. PUBBLICO MINISTERO: parere in data 14.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.4.2025 dinanzi al Tribunale di Siena i ricorrenti esponevano : - di avere in data 05 settembre 2020 contratto matrimonio con rito concordatario in San Casciano dei Bagni, Numero 1, Parte 2, Serie A, anno 2020) in costanza del quale nasceva la figlia , nata a [...] il [...] Per_1 che nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che quindi - concordemente erano addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la separazione I ricorrenti hanno dato atto e documentato i propri redditi e le proprie disponibilità patrimoniali e formulato altresì domanda congiunta di divorzio In vista dell'udienza cartolare del 11.7.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione .
Il P.M. ha reso parere favorevole in data 14.5.2025 Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite. Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 Parte_2 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto
Pagina 3 matrimonio in data 05 settembre 2020 in San Casciano dei Bagni, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune Numero 1, Parte 2, Serie A, anno 2020 , alle condizioni riportate in epigrafe;
2. nulla sulle spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Casciano dei Bagni di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza . Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.7.2025 La Presidente est Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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