CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Donatella Aru Presidente dott. Grazia Bagella Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 272 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(p.i. ), con sede in Torino ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio
Castello, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Mauro Pilia, appellante contro
(p.i. Controparte_1
), con sede a Macomer ed elettivamente domiciliata a Cagliari P.IVA_2
presso l'avv. Massimo Fenza, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata-appellante incidentale riunita alla causa iscritta al n. 272 del ruolo generale degli affari contenziosi pagina 1 di 12 civili per l'anno 2020, promossa da
(p.i. ), con sede in Torino ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio
Castello, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Mauro Pilia, appellante contro
(p.i. Controparte_1
), con sede a Macomer ed elettivamente domiciliata a Cagliari P.IVA_2
presso l'avv. Massimo Fenza, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata-appellante incidentale
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, Parte_1
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata:
-rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata-appellante Pt_2 CP_2
[... perché infondato e illegittimo;
In accoglimento della domanda principale d'appello:
-per l'effetto del principio della soccombenza reciproca disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio (compensi professionali) e la ripartizione in parti uguali delle spese liquidate al CTU;
in via subordinata
-dichiarare il valore della causa ai fini della liquidazione del compenso, sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice (decisum) e non sulla base pagina 2 di 12 della somma domandata (disputatum);
-disporre la compensazione parziale delle spese di giudizio e delle spese della CTU;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello.
Parte Nell'interesse della .MAC: voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa: in via preliminare;
- rigettare l'avverso appello perché infondato per i motivi esposti nel corpo della comparsa e confermare la sentenza di primo grado relativamente ai capi impugnati;
- in via di appello incidentale, atteso il giudicato caduto sulle nullità negoziali rilevate dal Tribunale di Oristano, dichiarare che nulla è dovuto alla banca da parte della società ed in ogni caso accertare il saldo CP_1
creditore o debitore del c/c bancario;
- per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla stessa come verranno quantificate dal CTU per interessi anatocistici ed ultralegali nell'arco del rapporto contrattuale sino alla cessazione nonché alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di commissione di massimo scoperto, sempre dal sorgere del rapporto e sino alla cessazione del rapporto contrattuale o comunque alla restituzione di qualsiasi somma indebitamente percepita dalla banca oltre interessi di legge dal dì del dovuto;
- con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre a favore pagina 3 di 12 dell'avv. Massimo Fenza che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In qualità di intestataria del conto corrente n. 1000/11043 (ex 27/598), aperto presso la filiale di Macomer dell'allora sul quale Controparte_3
era stata concessa una linea di credito continuativa con scadenza a revoca per massimali che erano variati nel tempo, accompagnata da concessioni temporanee e altri interventi per finanziamenti a rimborso rateale, la convenne in giudizio, Controparte_1
davanti al Tribunale di Oristano (proc. 1419/2015 R.G.), Parte_1
al fine di ottenere:
o l'accertamento dell'invalidità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi in misura ultra-legale ed usuraria, degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto;
o l'accertamento del saldo del conto corrente;
o la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente riscorre.
La convenuta contestò le domande e propose domanda riconvenzionale per il pagamento di euro 109.533,46.
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio contabile, con la sentenza n. 201, pubblicata l'11 maggio 2020, il Tribunale – per quanto rileva in questa sede- dichiarò:
o la nullità della pattuizione di interessi ultra-legali per difetto di forma scritta del contratto di apertura di credito acceso in data pagina 4 di 12 posteriore al contratto di conto corrente del 22 gennaio 1985;
o la nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza del suo oggetto.;
o la nullità dell'anatocismo per violazione dell'art. 1283 c.c. e normativa bancaria.
o la prescrizione decennale per le rimesse solutorie anteriori al 23 ottobre 2005, quantificandole in euro 121.967,22, sulla base del c.d. criterio del saldo banca, da detrarre dal saldo contabile attivo di euro 141.891,67
e, detratta appunto la parte prescritta, condannò la banca alla restituzione della differenza di euro 19.924,45 e al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u.
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione , la quale Parte_1
si è affidata a tre motivi di appello:
- con un primo motivo, la banca ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del primo giudice della sussistenza dei presupposti di compensazione integrale o parziale delle spese, data la soccombenza reciproca delle parti;
- con un secondo motivo, l'appellante ha censurato l'individuazione dello scaglione entro il quale determinare i compensi, per aver il primo giudice applicato il criterio del disputatum (euro 52.001-260.000,00), in luogo di quello corretto del decisum (euro 5.201,00-26.000,00);
- con un terzo motivo, la banca ha chiesto la compensazione totale o parziale anche delle spese di c.t.u.
pagina 5 di 12 3. L'appellata ha resistito all'appello e, in via incidentale, ha censurato la sentenza relativamente alla determinazione dell'indebito riconosciuto, osservando come la più recente giurisprudenza di legittimità avesse indicato la necessità di adottare il criterio di calcolo delle rimesse solutorie sul saldo rettificato (Cass., ord. 19 maggio 2020, n. 9141) e non sul saldo banca, come effettuato dal c.t.u. nominato dal Tribunale.
Tenuta una prima volta a decisione, la causa è stata rimessa in lettura per la rideterminazione del saldo del conto corrente.
In particolare, questa Corte ha chiesto al c.t.u., ferma la ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi quale risultante dalle indagini peritali già svolte, di:
• individuare le rimesse solutorie, previa eliminazione delle competenze indebite (c.d. saldo rettificato), determinando il saldo disponibile alla data della singola rimessa e attribuendo natura solutoria alla rimessa (o alla quota) che abbia ridotto il saldo extrafido;
• individuare per ciascuna rimessa con funzione solutoria la quota che aveva pagato le competenze illegittimamente addebitate sul saldo extrafido dalla fino al giorno precedente la stessa CP_4
rimessa e di determini la quota ripetibile;
• detrarre dalla somma complessiva illegittimamente addebitata i pagamenti prescritti, facendo riferimento (partendo a ritroso dal termine decennale) alla data del 23 ottobre 2015.
*
pagina 6 di 12 Con provvedimento del 14 settembre 2020, le due cause, incardinate in forza di un unico atto di impugnazione erroneamente iscritto due volte per un rallentamento della piattaforma SICID, sono state riunite sotto il n. 272/2020
R.G.
* * *
4. Atteso che l'appello principale verte, esclusivamente, sulla regolamentazione delle spese, ragioni di ordine giuridico e logico impongono il previo esame dell'appello incidentale, volto a censurare la misura del credito riconosciuto dal primo giudice.
4.1 L'appello incidentale è fondato e merita accoglimento.
Costituisce ormai ius receptum che, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorra, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (per tutte Cass. n.
9141/2020 citata da appellante incidentale nonché, per un'articolata ricostruzione del tema, Cass., 16 marzo 2023, n. 7721 e, più recentemente, ord.
21 gennaio 2024, n. 2602).
Tanto puntualizzato, anche per confutare la principale contestazione sollevata dalla banca alla c.t.u. espletata in questo grado, occorre prendere atto della ricostruzione del saldo del conto corrente n. 1000/11043 operata dal tecnico in conformità ai principi che precedono.
pagina 7 di 12 In particolare, il c.t.u. ha correttamente adottato il criterio del saldo rettificato, depurato cioè da tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla banca (interessi anatocistici, ultra-legali, c.m.s. e altre spese non pattuite, alla luce del giudicato derivante dalla mancata impugnazione delle statuizioni del primo giudice), quale base per la qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie.
Data l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, al fine di determinare il reale passivo della società correntista e verificare se esso avesse ecceduto i limiti dell'affidamento concesso, il consulente ha individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo disponibile rettificato, attribuendo natura solutoria esclusivamente ai versamenti che avessero ridotto un saldo extrafido, e ha determinato la quota di ciascuna rimessa destinata a coprire le competenze illegittime, distinguendo tra somme ripetibili e non ripetibili per intervenuta prescrizione.
4.2 Quanto alle osservazioni critiche formulate dalla banca in ordine alla c.t.u., la Corte osserva che le stesse sono state puntualmente esaminate e confutate dalla consulente la quale ha fornito esaustive spiegazioni tecniche e giuridiche nella relazione e nei suoi allegati.
In proposito, deve essere richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice non è tenuto a prendere specifica posizione su ciascuna osservazione delle parti, ove le stesse siano state adeguatamente confutate dal consulente tecnico d'ufficio e non risultino fondate su elementi idonei a infirmare la correttezza metodologica o la coerenza logico-giuridica dell'elaborato peritale
(cfr. Cass. 6 giugno 2024, n. 15804).
pagina 8 di 12 Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che la c.t.u. abbia correttamente applicato i criteri giuridici indicati nei quesiti (in tema, tra l'altro, di decorrenza della prescrizione per le rimesse solutorie, di verifica degli affidamenti da ritenere collegati al conto corrente oggetto di accertamento e di validità delle c.m.s.) e abbia fornito una ricostruzione attendibile e condivisibile del saldo del conto corrente.
Conseguentemente, l'appello incidentale deve essere accolto.
Atteso che il saldo conto corrente era stato (ri)determinato (all'esito della consulenza di primo grado) in euro 141.891,67, l'ulteriore accertamento volto alla nuova quantificazione delle rimesse (non ripetibili perché prescritte) ha condotto alle seguenti risultanze:
- importi indebitamente addebitati………………….euro 219.995,43;
- rimesse aventi natura solutoria……………………euro 168.087,00;
- somme (astrattamente ripetibili ma) prescritte…….euro 11.509,48.
In conclusione, il saldo del conto corrente, in ragione dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, corrisponde alla differenza tra il saldo avere del conto corrente ricalcolato (euro 141.891,67) e le somme non ripetibili perché prescritte (euro 11.509,48), ovverosia a euro 130.382,19.
In accoglimento dell'appello incidentale, pertanto, la banca deve essere condannata alla restituzione a favore della dell'importo di euro CP_1
130.382,19, al netto di eventuali somme già corrisposte a questo titolo in forza della pronuncia di primo grado.
Sul tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale, dalla domanda del
23 ottobre 2015.
pagina 9 di 12 La domanda della correntista di applicazione degli interessi previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c. è inammissibile, in quanto nuova, atteso che in primo grado la parte aveva richiesto l'applicazione dei soli interessi legali.
5. L'accoglimento dell'appello incidentale comporta la necessità di provvedere a un nuovo governo delle spese di lite, con conseguente assorbimento dei motivi di appello principale.
*
In considerazione del criterio della soccombenza, la banca deve essere condannata alla rifusione in favore della correntista delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.
Per scrupolo di motivazione, merita precisare che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e il rigetto di alcuni capi della domanda della non mutano la situazione di sostanziale Pt_3
soccombenza di , risultata debitrice di oltre euro 130.000,00, a Controparte_5
fronte della sua contro pretesa di quasi euro 110.000,00.
Sullo scaglione 52.001-260.000,00 i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi dei due gradi di giudizio.
Le spese devono essere distratte a favore dell'avv. Massimo Fenza, il quale si è dichiarato distrattario.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
pagina 10 di 12
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro Parte_4
la sentenza n. 201/2020 del Tribunale di Oristano;
2. accoglie l'appello incidentale proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, Controparte_1
3. condanna la banca alla restituzione a favore della CP_1
dell'importo di euro 130.382,19, al netto di eventuali somme già corrisposte a questo titolo in forza della pronuncia di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal 23 ottobre 2015;
4. condanna la banca alla rifusione in favore della CP_1
delle spese processuali, che liquida in:
a) euro 13.430,00 per compensi, euro 545,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e la rifusione delle spese di c.t.u. eventualmente anticipate, per il giudizio di primo grado;
b) euro 14.317,00 per compensi, euro 355,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e la rifusione delle spese di c.t.u. eventualmente anticipate, per il presente giudizio;
c) dispone la distrazione delle spese di questo grado di giudizio a favore dell'avv. Massimo Fenza;
5. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte pagina 11 di 12 dell'appellante principale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 7 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Donatella Aru dott. Enzo Luchi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Donatella Aru Presidente dott. Grazia Bagella Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 272 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(p.i. ), con sede in Torino ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio
Castello, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Mauro Pilia, appellante contro
(p.i. Controparte_1
), con sede a Macomer ed elettivamente domiciliata a Cagliari P.IVA_2
presso l'avv. Massimo Fenza, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata-appellante incidentale riunita alla causa iscritta al n. 272 del ruolo generale degli affari contenziosi pagina 1 di 12 civili per l'anno 2020, promossa da
(p.i. ), con sede in Torino ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio
Castello, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Mauro Pilia, appellante contro
(p.i. Controparte_1
), con sede a Macomer ed elettivamente domiciliata a Cagliari P.IVA_2
presso l'avv. Massimo Fenza, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata-appellante incidentale
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, Parte_1
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata:
-rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata-appellante Pt_2 CP_2
[... perché infondato e illegittimo;
In accoglimento della domanda principale d'appello:
-per l'effetto del principio della soccombenza reciproca disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio (compensi professionali) e la ripartizione in parti uguali delle spese liquidate al CTU;
in via subordinata
-dichiarare il valore della causa ai fini della liquidazione del compenso, sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice (decisum) e non sulla base pagina 2 di 12 della somma domandata (disputatum);
-disporre la compensazione parziale delle spese di giudizio e delle spese della CTU;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello.
Parte Nell'interesse della .MAC: voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa: in via preliminare;
- rigettare l'avverso appello perché infondato per i motivi esposti nel corpo della comparsa e confermare la sentenza di primo grado relativamente ai capi impugnati;
- in via di appello incidentale, atteso il giudicato caduto sulle nullità negoziali rilevate dal Tribunale di Oristano, dichiarare che nulla è dovuto alla banca da parte della società ed in ogni caso accertare il saldo CP_1
creditore o debitore del c/c bancario;
- per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla stessa come verranno quantificate dal CTU per interessi anatocistici ed ultralegali nell'arco del rapporto contrattuale sino alla cessazione nonché alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di commissione di massimo scoperto, sempre dal sorgere del rapporto e sino alla cessazione del rapporto contrattuale o comunque alla restituzione di qualsiasi somma indebitamente percepita dalla banca oltre interessi di legge dal dì del dovuto;
- con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre a favore pagina 3 di 12 dell'avv. Massimo Fenza che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In qualità di intestataria del conto corrente n. 1000/11043 (ex 27/598), aperto presso la filiale di Macomer dell'allora sul quale Controparte_3
era stata concessa una linea di credito continuativa con scadenza a revoca per massimali che erano variati nel tempo, accompagnata da concessioni temporanee e altri interventi per finanziamenti a rimborso rateale, la convenne in giudizio, Controparte_1
davanti al Tribunale di Oristano (proc. 1419/2015 R.G.), Parte_1
al fine di ottenere:
o l'accertamento dell'invalidità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi in misura ultra-legale ed usuraria, degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto;
o l'accertamento del saldo del conto corrente;
o la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente riscorre.
La convenuta contestò le domande e propose domanda riconvenzionale per il pagamento di euro 109.533,46.
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio contabile, con la sentenza n. 201, pubblicata l'11 maggio 2020, il Tribunale – per quanto rileva in questa sede- dichiarò:
o la nullità della pattuizione di interessi ultra-legali per difetto di forma scritta del contratto di apertura di credito acceso in data pagina 4 di 12 posteriore al contratto di conto corrente del 22 gennaio 1985;
o la nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza del suo oggetto.;
o la nullità dell'anatocismo per violazione dell'art. 1283 c.c. e normativa bancaria.
o la prescrizione decennale per le rimesse solutorie anteriori al 23 ottobre 2005, quantificandole in euro 121.967,22, sulla base del c.d. criterio del saldo banca, da detrarre dal saldo contabile attivo di euro 141.891,67
e, detratta appunto la parte prescritta, condannò la banca alla restituzione della differenza di euro 19.924,45 e al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u.
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione , la quale Parte_1
si è affidata a tre motivi di appello:
- con un primo motivo, la banca ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del primo giudice della sussistenza dei presupposti di compensazione integrale o parziale delle spese, data la soccombenza reciproca delle parti;
- con un secondo motivo, l'appellante ha censurato l'individuazione dello scaglione entro il quale determinare i compensi, per aver il primo giudice applicato il criterio del disputatum (euro 52.001-260.000,00), in luogo di quello corretto del decisum (euro 5.201,00-26.000,00);
- con un terzo motivo, la banca ha chiesto la compensazione totale o parziale anche delle spese di c.t.u.
pagina 5 di 12 3. L'appellata ha resistito all'appello e, in via incidentale, ha censurato la sentenza relativamente alla determinazione dell'indebito riconosciuto, osservando come la più recente giurisprudenza di legittimità avesse indicato la necessità di adottare il criterio di calcolo delle rimesse solutorie sul saldo rettificato (Cass., ord. 19 maggio 2020, n. 9141) e non sul saldo banca, come effettuato dal c.t.u. nominato dal Tribunale.
Tenuta una prima volta a decisione, la causa è stata rimessa in lettura per la rideterminazione del saldo del conto corrente.
In particolare, questa Corte ha chiesto al c.t.u., ferma la ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi quale risultante dalle indagini peritali già svolte, di:
• individuare le rimesse solutorie, previa eliminazione delle competenze indebite (c.d. saldo rettificato), determinando il saldo disponibile alla data della singola rimessa e attribuendo natura solutoria alla rimessa (o alla quota) che abbia ridotto il saldo extrafido;
• individuare per ciascuna rimessa con funzione solutoria la quota che aveva pagato le competenze illegittimamente addebitate sul saldo extrafido dalla fino al giorno precedente la stessa CP_4
rimessa e di determini la quota ripetibile;
• detrarre dalla somma complessiva illegittimamente addebitata i pagamenti prescritti, facendo riferimento (partendo a ritroso dal termine decennale) alla data del 23 ottobre 2015.
*
pagina 6 di 12 Con provvedimento del 14 settembre 2020, le due cause, incardinate in forza di un unico atto di impugnazione erroneamente iscritto due volte per un rallentamento della piattaforma SICID, sono state riunite sotto il n. 272/2020
R.G.
* * *
4. Atteso che l'appello principale verte, esclusivamente, sulla regolamentazione delle spese, ragioni di ordine giuridico e logico impongono il previo esame dell'appello incidentale, volto a censurare la misura del credito riconosciuto dal primo giudice.
4.1 L'appello incidentale è fondato e merita accoglimento.
Costituisce ormai ius receptum che, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorra, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (per tutte Cass. n.
9141/2020 citata da appellante incidentale nonché, per un'articolata ricostruzione del tema, Cass., 16 marzo 2023, n. 7721 e, più recentemente, ord.
21 gennaio 2024, n. 2602).
Tanto puntualizzato, anche per confutare la principale contestazione sollevata dalla banca alla c.t.u. espletata in questo grado, occorre prendere atto della ricostruzione del saldo del conto corrente n. 1000/11043 operata dal tecnico in conformità ai principi che precedono.
pagina 7 di 12 In particolare, il c.t.u. ha correttamente adottato il criterio del saldo rettificato, depurato cioè da tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla banca (interessi anatocistici, ultra-legali, c.m.s. e altre spese non pattuite, alla luce del giudicato derivante dalla mancata impugnazione delle statuizioni del primo giudice), quale base per la qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie.
Data l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, al fine di determinare il reale passivo della società correntista e verificare se esso avesse ecceduto i limiti dell'affidamento concesso, il consulente ha individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo disponibile rettificato, attribuendo natura solutoria esclusivamente ai versamenti che avessero ridotto un saldo extrafido, e ha determinato la quota di ciascuna rimessa destinata a coprire le competenze illegittime, distinguendo tra somme ripetibili e non ripetibili per intervenuta prescrizione.
4.2 Quanto alle osservazioni critiche formulate dalla banca in ordine alla c.t.u., la Corte osserva che le stesse sono state puntualmente esaminate e confutate dalla consulente la quale ha fornito esaustive spiegazioni tecniche e giuridiche nella relazione e nei suoi allegati.
In proposito, deve essere richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice non è tenuto a prendere specifica posizione su ciascuna osservazione delle parti, ove le stesse siano state adeguatamente confutate dal consulente tecnico d'ufficio e non risultino fondate su elementi idonei a infirmare la correttezza metodologica o la coerenza logico-giuridica dell'elaborato peritale
(cfr. Cass. 6 giugno 2024, n. 15804).
pagina 8 di 12 Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che la c.t.u. abbia correttamente applicato i criteri giuridici indicati nei quesiti (in tema, tra l'altro, di decorrenza della prescrizione per le rimesse solutorie, di verifica degli affidamenti da ritenere collegati al conto corrente oggetto di accertamento e di validità delle c.m.s.) e abbia fornito una ricostruzione attendibile e condivisibile del saldo del conto corrente.
Conseguentemente, l'appello incidentale deve essere accolto.
Atteso che il saldo conto corrente era stato (ri)determinato (all'esito della consulenza di primo grado) in euro 141.891,67, l'ulteriore accertamento volto alla nuova quantificazione delle rimesse (non ripetibili perché prescritte) ha condotto alle seguenti risultanze:
- importi indebitamente addebitati………………….euro 219.995,43;
- rimesse aventi natura solutoria……………………euro 168.087,00;
- somme (astrattamente ripetibili ma) prescritte…….euro 11.509,48.
In conclusione, il saldo del conto corrente, in ragione dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, corrisponde alla differenza tra il saldo avere del conto corrente ricalcolato (euro 141.891,67) e le somme non ripetibili perché prescritte (euro 11.509,48), ovverosia a euro 130.382,19.
In accoglimento dell'appello incidentale, pertanto, la banca deve essere condannata alla restituzione a favore della dell'importo di euro CP_1
130.382,19, al netto di eventuali somme già corrisposte a questo titolo in forza della pronuncia di primo grado.
Sul tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale, dalla domanda del
23 ottobre 2015.
pagina 9 di 12 La domanda della correntista di applicazione degli interessi previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c. è inammissibile, in quanto nuova, atteso che in primo grado la parte aveva richiesto l'applicazione dei soli interessi legali.
5. L'accoglimento dell'appello incidentale comporta la necessità di provvedere a un nuovo governo delle spese di lite, con conseguente assorbimento dei motivi di appello principale.
*
In considerazione del criterio della soccombenza, la banca deve essere condannata alla rifusione in favore della correntista delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.
Per scrupolo di motivazione, merita precisare che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e il rigetto di alcuni capi della domanda della non mutano la situazione di sostanziale Pt_3
soccombenza di , risultata debitrice di oltre euro 130.000,00, a Controparte_5
fronte della sua contro pretesa di quasi euro 110.000,00.
Sullo scaglione 52.001-260.000,00 i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi dei due gradi di giudizio.
Le spese devono essere distratte a favore dell'avv. Massimo Fenza, il quale si è dichiarato distrattario.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
pagina 10 di 12
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro Parte_4
la sentenza n. 201/2020 del Tribunale di Oristano;
2. accoglie l'appello incidentale proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, Controparte_1
3. condanna la banca alla restituzione a favore della CP_1
dell'importo di euro 130.382,19, al netto di eventuali somme già corrisposte a questo titolo in forza della pronuncia di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal 23 ottobre 2015;
4. condanna la banca alla rifusione in favore della CP_1
delle spese processuali, che liquida in:
a) euro 13.430,00 per compensi, euro 545,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e la rifusione delle spese di c.t.u. eventualmente anticipate, per il giudizio di primo grado;
b) euro 14.317,00 per compensi, euro 355,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e la rifusione delle spese di c.t.u. eventualmente anticipate, per il presente giudizio;
c) dispone la distrazione delle spese di questo grado di giudizio a favore dell'avv. Massimo Fenza;
5. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte pagina 11 di 12 dell'appellante principale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 7 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Donatella Aru dott. Enzo Luchi
pagina 12 di 12