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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1150 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
), rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Parte_1 C.F._1
Giordano, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla Via A. Nicolodi, 89, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Diuccio, CP_1 C.F._2 presso il cui studio elettivamente domiciliato in Capaccio al Viale della Repubblica n. 18 come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO La sig.ra – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
17.10.2018 in Monteforte Cilento (SA) con il sig. e che dalla loro unione erano nati, CP_1
e , entrambi minorenni – chiedeva di dichiarare la separazione personale con Per_1 Per_2 addebito al sig. e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione di CP_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rappresentava che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva l'affidamento condiviso con collocazione dei minori presso di sé in Monteforte Cilento
(SA) alla Via Tiro a Segno, 112, di stabilire i tempi di esercizio del diritto di visita del genitori non collocatario, di prevedere il versamento da parte del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minorenni, di euro 1.200,00 mensili, oltre concorso al 50% nelle spese straordinarie e a titolo di contributo in suo favore di euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente e con vittoria di spese.
La causa dopo un differimento determinato dalla necessità di instaurare regolarmente il contraddittorio, era chiamato all'udienza del 24/6/2025.
Il sig. si costituiva ed entrambe le parti rappresentavano di aver raggiunto un CP_1 accordo in ordine alle condizioni della loro separazione e del successivo divorzio;
le parti comparivano personalmente all'udienza del 24/6/2025 e confermavano le condizioni;
sull'accordo raggiunto dalle parti la causa era rimessa in decisione ai sensi del n. 21 dell'art. 473 bis c.p.c..
Le parti nel corso dell'udienza del 24/6/2025 confermavano di non volersi riconciliare, chiedevano di mutare il rito e di volersi separare e divorziare alle conclusioni congiunte di cui al documento depositato in data 23/6/2025.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio ( cfr. documento depositato in data 23 giugno 2025). Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al documento depositato in data 23/6/2025 e confermate con il verbale dell'udienza del 24/6/2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/6/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1150 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
), rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Parte_1 C.F._1
Giordano, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla Via A. Nicolodi, 89, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Diuccio, CP_1 C.F._2 presso il cui studio elettivamente domiciliato in Capaccio al Viale della Repubblica n. 18 come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data17/10/2024 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa
Elvira Bellantoni, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna, nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Elvira Bellantoni
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 14/4/2026.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 25/6/2025
La PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1150 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
), rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Parte_1 C.F._1
Giordano, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla Via A. Nicolodi, 89, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Diuccio, CP_1 C.F._2 presso il cui studio elettivamente domiciliato in Capaccio al Viale della Repubblica n. 18 come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO La sig.ra – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
17.10.2018 in Monteforte Cilento (SA) con il sig. e che dalla loro unione erano nati, CP_1
e , entrambi minorenni – chiedeva di dichiarare la separazione personale con Per_1 Per_2 addebito al sig. e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione di CP_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rappresentava che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva l'affidamento condiviso con collocazione dei minori presso di sé in Monteforte Cilento
(SA) alla Via Tiro a Segno, 112, di stabilire i tempi di esercizio del diritto di visita del genitori non collocatario, di prevedere il versamento da parte del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minorenni, di euro 1.200,00 mensili, oltre concorso al 50% nelle spese straordinarie e a titolo di contributo in suo favore di euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente e con vittoria di spese.
La causa dopo un differimento determinato dalla necessità di instaurare regolarmente il contraddittorio, era chiamato all'udienza del 24/6/2025.
Il sig. si costituiva ed entrambe le parti rappresentavano di aver raggiunto un CP_1 accordo in ordine alle condizioni della loro separazione e del successivo divorzio;
le parti comparivano personalmente all'udienza del 24/6/2025 e confermavano le condizioni;
sull'accordo raggiunto dalle parti la causa era rimessa in decisione ai sensi del n. 21 dell'art. 473 bis c.p.c..
Le parti nel corso dell'udienza del 24/6/2025 confermavano di non volersi riconciliare, chiedevano di mutare il rito e di volersi separare e divorziare alle conclusioni congiunte di cui al documento depositato in data 23/6/2025.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio ( cfr. documento depositato in data 23 giugno 2025). Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al documento depositato in data 23/6/2025 e confermate con il verbale dell'udienza del 24/6/2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/6/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1150 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
), rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Parte_1 C.F._1
Giordano, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla Via A. Nicolodi, 89, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Diuccio, CP_1 C.F._2 presso il cui studio elettivamente domiciliato in Capaccio al Viale della Repubblica n. 18 come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data17/10/2024 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa
Elvira Bellantoni, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna, nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Elvira Bellantoni
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 14/4/2026.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 25/6/2025
La PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni