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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12777/2024 promossa con ricorso congiunto di sepa- razione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Zecchin Anna Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato IO AL CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“sia pronunciata la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
2. La residenza coniugale, costituita dall'abitazione sita in Padova, Via Ospedale Civile, 71, nonché tutti gli arredi e corredi che in essa si trovano, restano assegnati al Dott. ; Parte_1
3. I ricorrenti, volendo procedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, anche risalenti alla convivenza antecedente al matrimonio, convengono che il Dott. Parte_1 versi all'Avv. a tacitazione di ogni sua pretesa, la somma complessiva di euro CP_1
pagina 1 di 3 100.000,00 (centomila/00). Tale somma verrà corrisposta in un'unica soluzione, con assegno o bonifi- co bancario, entro e non oltre 5 giorni dall'emissione della sentenza di separazione;
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio e, in ogni caso, dai rapporti patrimoniali e personali tra gli stessi intercorsi fino ad oggi, oltre quanto previsto nel presen- te ricorso;
5. Le spese legali e giudiziali del presente procedimento di separazione sono integralmente compensate tra le parti”.
Per il P.M.: “chiede che il Tribunale omologhi la separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 6.11.2024, Parte_2
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando: Parte_1
- di aver contratto matrimonio il 20.12.2018 a Padova e trascritto nel relativo registro parte I n.247, se- rie A, anno 2018:
- che la residenza familiare era astata fissata presso l'immobile di Padova, Via Ospedale Civile n.71;
- che la coppia non ha avuto figli;
- che svolge la professione di avvocato ed ha un reddito mensile medio, calcolato sulle CP_1 ultime tre annualità, di circa € 3.000,00, non è proprietaria di immobili, è proprietaria di due automobi- li, intestataria di un conto corrente presso con saldo alla data del 27.10.2024 di € 118.350,08 CP_2
e di un patrimonio, sempre alla data del 27.10.2024 di € 101.879,35 investito in fondi, e titolare della quota dell'8,33 % nella società “Tregigomme Srl” con sede a Breda di Piave (TV);
- che , professore universitario ora pensione, è direttore presso strutture private e perce- Parte_1 pisce un reddito mensile medio di circa € 7.000,00, non è proprietario di immobili, è proprietario di un'auto ed intestatario di due conti presso con saldo al 31.12.2024 rispettivamente di € CP_2
66.337,17 ed € 152.820,78;
- che nel corso degli anni si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della con- vivenza, tato che in data 1.2.2022 ha reperito una autonoma soluzione abitativa a CP_1 Pt_3
[...
dove tuttora vive.
Le parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 14.1.2024 hanno confermato le con- dizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va ri- conosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, per- tanto, la separazione va omologata con riguardo alle condizioni di cui al punto 4.
Le restanti condizioni, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti in materia di diritti di- sponibili, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affin- ché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudi- cato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la con- ferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matri- monio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere CP_1 Parte_1
separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti come riportate in epigrafe, secondo quan- to indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12777/2024 promossa con ricorso congiunto di sepa- razione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Zecchin Anna Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato IO AL CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“sia pronunciata la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
2. La residenza coniugale, costituita dall'abitazione sita in Padova, Via Ospedale Civile, 71, nonché tutti gli arredi e corredi che in essa si trovano, restano assegnati al Dott. ; Parte_1
3. I ricorrenti, volendo procedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, anche risalenti alla convivenza antecedente al matrimonio, convengono che il Dott. Parte_1 versi all'Avv. a tacitazione di ogni sua pretesa, la somma complessiva di euro CP_1
pagina 1 di 3 100.000,00 (centomila/00). Tale somma verrà corrisposta in un'unica soluzione, con assegno o bonifi- co bancario, entro e non oltre 5 giorni dall'emissione della sentenza di separazione;
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio e, in ogni caso, dai rapporti patrimoniali e personali tra gli stessi intercorsi fino ad oggi, oltre quanto previsto nel presen- te ricorso;
5. Le spese legali e giudiziali del presente procedimento di separazione sono integralmente compensate tra le parti”.
Per il P.M.: “chiede che il Tribunale omologhi la separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 6.11.2024, Parte_2
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando: Parte_1
- di aver contratto matrimonio il 20.12.2018 a Padova e trascritto nel relativo registro parte I n.247, se- rie A, anno 2018:
- che la residenza familiare era astata fissata presso l'immobile di Padova, Via Ospedale Civile n.71;
- che la coppia non ha avuto figli;
- che svolge la professione di avvocato ed ha un reddito mensile medio, calcolato sulle CP_1 ultime tre annualità, di circa € 3.000,00, non è proprietaria di immobili, è proprietaria di due automobi- li, intestataria di un conto corrente presso con saldo alla data del 27.10.2024 di € 118.350,08 CP_2
e di un patrimonio, sempre alla data del 27.10.2024 di € 101.879,35 investito in fondi, e titolare della quota dell'8,33 % nella società “Tregigomme Srl” con sede a Breda di Piave (TV);
- che , professore universitario ora pensione, è direttore presso strutture private e perce- Parte_1 pisce un reddito mensile medio di circa € 7.000,00, non è proprietario di immobili, è proprietario di un'auto ed intestatario di due conti presso con saldo al 31.12.2024 rispettivamente di € CP_2
66.337,17 ed € 152.820,78;
- che nel corso degli anni si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della con- vivenza, tato che in data 1.2.2022 ha reperito una autonoma soluzione abitativa a CP_1 Pt_3
[...
dove tuttora vive.
Le parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 14.1.2024 hanno confermato le con- dizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va ri- conosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, per- tanto, la separazione va omologata con riguardo alle condizioni di cui al punto 4.
Le restanti condizioni, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti in materia di diritti di- sponibili, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affin- ché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudi- cato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la con- ferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matri- monio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere CP_1 Parte_1
separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti come riportate in epigrafe, secondo quan- to indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3