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Articolo 3 della Legge 9 dicembre 1977, n. 956
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Legge 9 dicembre 1977, n. 956
Articolo 3 della Legge 9 dicembre 1977, n. 956
Versione
17 gennaio 1978
Art. 3.
Per i versamenti delle somme dovute alla BEI il Ministero del tesoro potra' avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1978
Vedi fonte istituzionale
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