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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 18328/2024
TRA
nata in [...] , residente a [...]
Cagnazzi n. 70 C.F. elett.te dom.to in Casoria (Na) alla Via C.F._1
Armando Diaz, 91 presso lo studio dell'avv. Angelo Moscati
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro CP_1
Elberti dell'Avvocatura Inps.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 parte ricorrente esponeva che in data 18 marzo
2020 aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza, percependo l'importo di euro
12.599,99 nel periodo da giugno 2020 a novembre 2021 ma che nel luglio 2024 l' le CP_1 aveva richiesto la restituzione dell'importo per mancanza del requisito di residenza decennale.
Lamentava l'illegittimità della richiesta CP_1 L' si costituiva tardivamente con memoria depositata in data 17 aprile 2025. CP_1
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento.
La richiesta di restituzione da parte dell' si fonda sulla circostanza di non aver risieduto CP_1 in Italia per almeno dieci anni.
Ebbene la Corte Costituzionale con sentenza 31/2025 ha dichiarata illegittima la norma dell'art. 2 decreto legge 28-1-2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) nella parte in cui precedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno 10 anni, anziché almeno 5 anni.
Di conseguenza è venuto meno il motivo ostativo invocato dall' CP_1
Deve poi ritenersi che, a differenza di quanto prospettato dall' , via si la prova che la CP_2
ricorrente al momento della domanda fosse residente da almeno cinque anni dal momento che ella risulta aver fatto ingresso in Italia nel gennaio 2015, come da permesso di soggiorno in atti.
Tardiva e comunque irrilevante era la richiesta di chiamata in causa del Comune di Napoli da parte dell' CP_1
Il ricorso va accolto anche se la considerazione che l'accoglimento dipende dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma, successiva al deposito del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e dichiara che l' non ha diritto alla restituzione della somma CP_1
di euro 12.599,99;
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli, Il Giudice del lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio