Sentenza 23 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7053 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME 7053 /0 1 REPUB ΟΡΟΙ ΙΤΑΙ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 4249/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 5182/99 Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere Cron.16200 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 14/03/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI, elettivamente domiciliato in ROMA NT CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
intimato e sul 2° ricorso n° 05182/99 proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI2001 1187 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NT NI;
intimato - avvers0 la sentenza n. 346/98 del TR di BARI, depositata il 14/02/98 R.G.N. 2238/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità, il TR di Bari, in riforma della decisione del locale Pretore, ha rigettato la domanda proposta dell'odierno ricorrente, nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, suo datore di lavoro (poi trasformatosi in s.p.a. Ferrovie dello Stato), per ottenere il pagamento della retribuzione delle ore dei riposi compensativi>> coincidenti con festività infrasettimanali. Ha osservato, in particolare, il giudice a quo che dal riposo settimanale, garantito ai lavoratori in forza degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ., deve essere distinto, da un lato, il riposo compensativo connesso alla introduzione della cosiddetta settimana corta ad opera del d.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372; dall'altro, il riposo compensativo in senso stretto (o a recupero) destinato, nella disciplina dei contratti collettivi vigenti nei periodi 1987-1989 e 1990-1992, a compensare il personale per le maggiori prestazioni rese quotidianamente rispetto a quelle dovute in base all'orario lavorativo settimanale di 36 ore. A giudizio del TR, nella disciplina dei ricordati contratti collettivi, in coerenza con quanto stabilito in materia dall'art. 4, punto 4, del citato d.P.R. n. 1372 del 1971, come modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1974, n. 77, solo con riguardo alla prima delle dette categorie di riposi è configurabile, in caso di coincidenza con la festività, il diniego dell'assorbimento dell'uno nell'altra, conseguendone, in difetto di spostamento del riposo stesso ad altra data, l'insorgenza del diritto del lavoratore al versamento della retribuzione per lo straordinario festivo. Ove, invece, tale coincidenza riguardi i giorni di riposo compensativo (per settimana corta) o quelli di riposo a recupero (mensile per due giorni), non essendo essi considerati festivi o equipollenti>>, ma trattandosi soltanto di giorni lavorativi a zero ore>>, opera, alla stregua della richiamata disciplina legale e contrattuale, con 3 riguardo ai primi la regola dell'assorbimento>>; con riguardo ai secondi, quella dello spostamento ad altra data>>. In difetto dello spostamento, il lavoratore che lo abbia inutilmente domandato, ha diritto, non già alla retribuzione per prestazioni straordinarie festive, ma ad una prestazione risarcitoria, come ribadito dalla stessa disciplina collettiva, là dove prevede la corresponsione di una indennità di utilizzazione>> appunto in favore del personale che abbia perduto il riposo compensativo mensile (a recupero) per non averne ottenuto lo spostamento, in ipotesi di coincidenza con festività infrasettimanale. Questo assetto, secondo il TR, non trova smentita nelle circolari diramate in materia dall'ente negli anni 1983 e 1984, le quali non fanno che ribadire la tendenziale necessità di evitare la perdita del riposo compensativo per effetto della ripetuta coincidenza e contengono il conseguente invito ai dirigenti competenti ad evitare il verificarsi di tale evento, senza nulla disporre sul versante del trattamento economico spettante al lavoratore nell'ipotesi in cui non si riesca a conseguire il risultato divisato. Per la cassazione di questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso principale articolato in sei motivi di censura, poi illustrati con memoria;
resiste, con controricorso, la s.p.a. Ferrovie dello Stato, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale, deducendo un unico motivo. Il ricorrente, all'udienza di discussione, ha anche presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale. Motivi della decisione I due ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti avverso la medesima sentenza. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c) - Extrapetizione - Travisamento – Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e- dell'art. 115, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.>>, sul rilievo che il ragionamento del giudice a quo muove dall'errato presupposto che questione controversa sia quella della coincidenza tra riposo settimanale di turno e festività, per poi pervenire alla conclusione, contradditoria ed apodittica, che, pur in presenza di una disciplina legale (art. 2 della legge n. 77 del 1974, modificativo del d.P.R. n. 1372 del 1971) e contrattuale (art. 44 del C.C.N.L. del 1988) fondata sul principio per cui la perdita di un riposo dovuta a tale coincidenza comporta il diritto del lavoratore ad un incremento retributivo commisurato al compenso per lavoro straordinario festivo, debba escludersi l'operatività di identico principio quante volte il riposo non goduto abbia, come nella specie, funzione compensativa del lavoro prestato oltre l'orario normale. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., in ordine al criterio logico, nonché dell'art. 36 Cost., in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.. Motivazione illogica e contraddittoria>>. Il ricorrente deduce, in particolare, che il TR, se avesse indagato adeguatamente al fine di identificare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, non sarebbe pervenuto alla suddetta conclusione, inficiata da intrinseca assurdità (non essendo ragionevolmente sostenibile che il riposo settimanale di turno possa avere, relativamente all'ipotesi di sua coincidenza con la festività, un trattamento più favorevole del riposo compensativo, che costituisce 5 corrispettivo di maggiori prestazioni lavorative, rese senza specifica retribuzione) e da contrasto con norme imperative (essendo limite all'autonomia il precetto fondamentale della retribuzione sufficiente, cui contravverrebbe un regolamento negoziale che negasse al riposo compensativo una tutela almeno pari a quella accordata al riposo settimanale di turno). Differenziando, invece, le due ipotesi, ha trascurato il decisivo rilievo che, attesa l'esposta funzione del riposo compensativo, la sua perdita (derivante dal mancato spostamento ad altro giorno, in caso di coincidenza con la festività), se non accompagnata al suddetto incremento retributivo, lascerebbe priva della doverosa controprestazione le prestazioni lavorative rese in eccedenza rispetto all'orario normale. Né questo risultato, inammissibile alla stregua della natura sinallagmatica del contratto di lavoro, trova rimedio nella erogazione della c.d. indennità di utilizzazione, la quale viene corrisposta a tutto il personale (esclusi dirigenti e quadri), indipendentemente da riposi a recupero coincisi con giorni festivi. -prosegue il ricorrente - irritualmente il TR ha dato rilievo alla Inoltre deduzione dell'Ente circa il normale accoglimento delle istanze dei lavoratori, dirette ad ottenere lo spostamento ad altra data del riposo a recupero coincidente con la festività: si trattava, infatti, di una eccezione in senso stretto non proponibile per la prima volta in appello, né tampoco nella fase finale di quel grado di giudizio;
ed in ogni caso, la parte onerata non aveva fornito, né chiesto di fornire, alcuna prova al riguardo. Il terzo motivo denuncia violazione ancora degli artt. 1362 e ss. c.c., in ordine al criterio letterale ed in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.. Omessa ed insufficiente motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.)>>, sul rilievo che la circolare n.P. 10.0.6/1368/45390 del 25 giugno 1984 contiene non già una semplice raccomandazione ai dirigenti dell'azienda, ma una vera e propria norma regolamentare sulla necessità di evitare la coincidenza dei riposi a recupero con le festività, mediante spostamento del primo ad altra data;
e che la successiva circolare n.P. 10.0.3/1325/1049/2.4 dell'8 settembre 1986, reca prescrizioni di uguale natura, espressamente prevedendo che la perdita del riposo compensativo comporta pagamento di 8 ore di straordinario>>. Erroneamente, dunque, anche alla luce degli artt. 421 cod. proc. civ. e 2736 cod. civ., il tribunale non ha dato ingresso alla pur sollecitata istruttoria in punto di identificazione del complessivo numero di riposi a recupero non fruiti per coincidenza con le festività. Il quarto motivo denuncia ulteriori vizi di illogica e contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.)>> con riguardo all'affermazione del TR (ritenuta contraddittoria col disconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario festivo) circa la risarcibilità della lesione del diritto al riposo a recupero, subordinatamente al rigetto dell'istanza di spostamento ad altra data, non prevista da alcuna norma di legge o di contratto. Col quinto motivo, il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c.. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.. Difetto di motivazione>> lamenta che il TR non abbia riunito la presente causa ad altre identiche, chiamate e decise nella medesima udienza, ancorché sollecitato dal difensore;
e che dalla mancata riunione sia derivato il duplice effetto negativo dell'impossibilità, per i lavoratori soccombenti, di proporre un'impugnazione cumulativa e di fruire della riduzione dell'onere di competenze ed onorari per la loro difesa, quale sarebbe conseguita allo svolgimento del simultaneus processus, anche per applicazione del disposto dell'art. 5 della tariffa forense di cui al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585. Aggiunge che il rifiuto del provvedimento di riunione è viziato anche da difetto di qualsivoglia motivazione in ordine alla sua opportunità. 7 Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 75, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 2298 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Omessa motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.). Nullità dell'appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado>>. Il ricorrente deduce, in particolare, che la procura al difensore officiato della proposizione dell'appello era stata conferita, non dal legale rappresentante della Società appellante, ma dal Capo Ufficio Legale dell'Area territoriale al quale lo stesso legale rappresentante aveva conferito procura per la rappresentanza processuale in tutte le cause pertinenti a tale Area. Rileva, poi, che siffatto conferimento è da considerare illegittimo per contrasto con le norme statutarie (art.15, 18 e 19) secondo cui tutti i poteri amministrativi spettano al Consiglio di amministrazione della società, che può delegarli ad alcuni dei suoi membri, fissando i limiti della delega, mentre la rappresentanza legale della società, ivi compresa quella processuale, compete al Presidente ed all'Amministratore delegato, disgiuntamente;
e con l'art. 25 della Delibera del Consiglio di amministrazione, secondo cui il legale rappresentante ha bensì facoltà di farsi sostituire da suoi procuratori speciali, ma limitatamente a singoli giudizi: donde la necessità di ritenere l'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione per il conferimento del suddetto potere rappresentativo sostanziale e processuale a persona diversa dal legale rappresentante, il quale ultimo, invece, ha, nella specie, a ciò personalmente provveduto, per di più senza limitazione a singoli giudizi (come avrebbe imposto l'osservanza dell'art. 25 della succitata deliberazione), ma in modo generale, per tutte le liti. Afferma, infine, il ricorrente che questi rilievi valgono anche sorreggere una conforme eccezione di inammissibilità dell'iniziativa processuale di controparte nel presente grado di giudizio. 8 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 414 e 434 c.p.c)>>. La società ricorrente si duole del rigetto della sua eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ed addebita al TR di avere a torto trascurato l'assoluta indeterminatezza nell'esposizione dei fatti di causa, tale da non consentire l'esatta individuazione dei termini della controversia. La Corte osserva che prioritario esame richiede il sesto motivo del ricorso principale, poiché, ove dovesse riconoscersene la fondatezza, ne discenderebbe il rilievo del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per l'inammissibilità dell'appello proposto, in assenza di valida procura al difensore, dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato. Le censure svolte con questo motivo, però, non hanno fondamento. Le Sezioni unite della Corte, con sentenza n. 4666 del 1998, hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza, in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze>>. Con la medesima sentenza è stato, inoltre sottolineato che l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di 9 affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa>>. Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicché non ne risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di Amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non v'è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integralità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. Può, pertanto, procedersi all'esame delle ulteriori censure, svolte dalle parti nei confronti della sentenza impugnata, nell'ambito delle quali l'esame del ricorso incidentale assume rilievo pregiudiziale, poiché pone una questione di nullità dell'atto originario di costituzione del rapporto processuale, che condiziona ogni atto successivo, necessariamente dipendente da tale costituzione e quindi soggetto al regime di estensione degli effetti invalidanti configurato dall'art. 159 cod. proc. civ. Anche queste censure sono, tuttavia, infondate. L'atto introduttivo del giudizio - il cui diretto esame da parte della Corte è consentito dalla natura procedimentale dell'errore lamentato (v. Cass 7 luglio 1999, n. 10 7089) - esibisce non equivoci elementi di identificazione dell'oggetto della controversia, in quanto precisa che i riposi in questione erano quelli concessi in compensazione di prolungamenti dell'orario di lavoro rispetto al limite ordinario previsto dal C.C.N.L. e che gli incrementi retributivi richiesti si riferivano all'ipotesi di coincidenza dei riposi stessi con le festività, senza differimento del primo ad altra data: tanto è sufficiente ad escludere il vizio lamentato, giusta il consolidato principio giurisprudenziale per cui, nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi indicati dagli artt. 414, n. 3 e 4, e 434 cod. proc. civ. non deriva dalla sola omessa indicazione da un punto di vista formale di tali elementi, ma richiede che l'individuazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda giudiziale sia impossibile anche attraverso l'esame complessivo dell'atto (v., fra le numerose altre conformi, la già citata Cass. n. 7089 del 1999, cui adde Cass.7 marzo 2000, n. 2572; Id. 1° marzo 2000, n. 2257; Id. 18 marzo 1999, n. 2519). Il ricorso incidentale deve essere, quindi, rigettato. I primi quattro motivi del ricorso principale possono, poi, congiuntamente esaminarsi per la connessione determinata dalla comune direzione critica rispetto alla statuizione con la quale il TR ha negato che la perdita di riposi a recupero, per difetto di loro differimento ad altra data, in caso di coincidenza con festività infrasettimanali, debba essere compensata col versamento della retribuzione per lavoro straordinario festivo. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. La chiave di volta delle censure svolte dal ricorrente si compendia nell'assunto che la giornata di periodico riposo compensativo>> debba essere considerata alla stessa stregua del riposo settimanali di turno>> e assimilata, come questo, ai 11 : giorni festivi, a fini retributivi;
con la conseguenza che, quando una festività (infrasettimanale) venga a coincidere con la giornata di riposo compensativo>>, senza spostamento di questo ad altra data, compete ai lavoratori il trattamento contrattuale dovuto per il caso in cui la festività coincida con il riposo settimanale. Ma come la Corte ha già avuto occasione di stabilire, con sentenza 9 maggio 2000 n. 5842, seguita da giurisprudenza conforme, a questa tesi difensiva non forniscono supporto né le disposizioni di legge in materia (l'art. 4 del d.P.R. 9 novembre 1971 n.1372, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1974 n. 77), né la contrattazione collettiva di settore e categoria, là dove disciplina il trattamento dei giorni festivi (art. 44 CCNL 1987/89 e art. 51 CCNL 1990/1992) né, infine, le disposizioni assunte dall'(allora) Ente Ferrovie dello Stato attraverso le proprie circolari. In particolare, la Corte ha, nella suddetta occasione, da un lato, ritenuto congruamente motivata un'interpretazione delle citate disposizioni collettive e degli atti interni dell'amministrazione ferroviaria, che ricolleghi alla ipotesi di coincidenza delle festività infrasettimanali con i riposi compensativi delle maggiori prestazioni lavorative giornaliere il solo effetto dello spostamento degli stessi riposi ad altra giornata lavorativa e non anche quello dell'attribuzione di una maggiore retribuzione;
e, dall'altro lato, ha riconosciuto l'assenza di qualsivoglia contrasto del risultato ermeneutico così ottenuto con le disposizioni di legge applicabili al rapporto, in guisa da escludere ogni contrasto delle clausole contrattuali con norme imperative destinate a sostituirle di diritto. La Corte ritiene di doversi uniformare alle testé esposte conclusioni, non apparendo dirimenti gli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno dell'assunto suddetto. Il quale è inficiato da non attenta considerazione delle conseguenze della diversa 12 funzione delle tre categorie di riposi che qui vengono in rilievo, ossia: 1) il riposo settimanale di turno>>, dovuto in forza della regola, codificata (art. 2109 cod. civ.) e garantita dalla Costituzione (art. 36), della normale alternanza di sei giorni lavorativi e di uno di pausa della prestazione;
2) il riposo compensativo dello svolgimento del turno su cinque giorni lavorativi>>, consistente in una ulteriore giornata settimanale di libertà dal turno>> e giustificata dalla necessità di integrare il minor riposo giornaliero goduto nei cinque giorni lavorativi rispetto ai dipendenti che lavorano per sei giorni la settimana;
3) il riposo compensativo in senso stretto o di recupero>>, destinato a compensare le prestazioni di lavoro aggiuntive rese nei cinque giorni del turno rispetto a quelle normali derivanti dalla riduzione dell'orario normale di lavoro da 40 a 36 ore per settimana. Orbene, soltanto il riposo ebdomadario ha la funzione di garantire che il susseguirsi delle giornate lavorative, quale che sia l'orario in ciascuna osservato, non ecceda il limite massimo posto dalla legge e trova fondamento nell'esigenza, coessenziale allo svolgimento del rapporto, di assicurare - fermo, pur in carenza della prestazione lavorativa, il diritto alla retribuzione - opportuni temperamenti al dispendio delle energie psico-fisiche e più piena partecipazione dell'interessato alla vita di relazione. Ne discende che la coincidenza di codesto riposo con la festività infrasettimanale, la quale pure dà al lavoratore diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa, implica necessariamente un'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico nell'esecuzione del contratto, poiché nel periodo di riferimento della retribuzione si collocherebbe un giorno lavorativo in più rispetto a quelli altrimenti dovuti: a tale alterazione deve, pertanto corrispondere un incremento di retribuzione. 13 Tutto ciò non può ripetersi con riferimento ai riposi compensativi>>, siano essi conseguenti all'introduzione della cosiddetta settimana corta>>, ovvero alla riduzione dell'orario settimanale normale>>. In entrambi questi casi, infatti, il riposo costituisce solo uno strumento per : articolare su di un minor numero di giorni l'orario di lavoro settimanale e per bilanciare il superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di otto ore (per un totale di quaranta settimanali, nonostante la riduzione suddetta). Le pause non fruite giornalmente si trasferiscono e si concentrano per sommatoria in un altro giorno che, in tal guisa, partecipa pienamente della funzione propria dei precedenti, nel corso dei quali v'è stata effettiva prestazione dell'attività lavorativa. Non si tratta, dunque, di un tempo di riposo assimilabile alla giornata periodica di carenza della prestazione lavorativa, ma di periodi che, sebbene sottratti al lavoro, sono tuttavia ricompresi nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, atteso che le ore in essi ricadenti sarebbero di lavoro (ordinario), ma diventano di riposo, perché già lavorate nei giorni precedenti: di qui la qualificazione di giornate lavorative ad ore zero>>, come ha ribadito la citata sentenza n. 5842 del 2000, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte in materia (cfr., in precedenza, Cass. n. 12224 del 1998; Id. 3 maggio 1984 n.2711; Id., 30 gennaio 1985 n.593; Id., 9 ottobre 1985 n.4901; Id. 21 aprile 1986 n.2798; Id., 15 febbraio 1990 n.1132). La configurazione dei riposi compensativi di entrambe le specie sopra descritte, come giornate lavorative ad ore zero è stata affermata anche con la sentenza n. 14174 del 16 dicembre 1999, con la quale è stato precisato: a) che le disposizioni della legge 13 agosto 1969, n. 591, recante norme per la riduzione dell'orario di lavoro del 14 personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (art. 2), del d.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372, attuativo della stessa legge (artt. 4 e 6, nel testo modificato dalla legge 2 marzo 1974, n. 77), del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, che contiene la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del detto personale (art. 2) e del d.P.R. 23 giugno 1983, n. 374, recante la sostituzione del capo secondo del d.P.R. n. 1372 del 1971, esprimono sufficientemente ed univocamente l'intento di attribuire un solo giorno di riposo settimanale e di volerlo distinguere, nei sensi suddetti, dai giorni di riposo compensativo;
b) che questo assetto normativo è stato sostanzialmente recepito dalla contrattazione collettiva. Con la ripetuta sentenza n. 5842 del 2000, la Corte ha, poi, ritenuto che siffatta ricostruzione dell'istituto del riposo compensativo>> su cui si controverte - - implichi il corollario che, ove una di queste giornate di riposo venga a coincidere con una delle festività infrasettimanali di cui all'art.2 della legge 27 maggio 1949 n.260, come modificata dalla legge 31 marzo 1954 n.90, non compete al lavoratore interessato per questo solo fatto - alcuna erogazione retributiva aggiuntiva, neanche alla stregua della generale disciplina di tali festività: conclusione, del resto, inevitabile, atteso che, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della citata legge n. 260 del 1949, in caso di coincidenza della festività col giorno lavorativo spetta la retribuzione per le ore effettivamente lavorate>>; e quindi, ove siffatta coincidenza si verifichi rispetto a giornate lavorative ad ore zero (quali, come si è detto sono da considerare i riposi compensativi per cui è causa), se ne deve dedurre che essa non comporti alcun diritto a trattamenti retributivi integrativi di quello ordinario. In quest'ordine di idee è del tutto irrilevante che il giorno di riposo a recupero>> coincidente con la festività sia stato o meno spostato ad altra data, posto che, nonostante tale coincidenza ed il difetto dello spostamento, il testé menzionato 15 riposo non cessa di esplicare la sua funzione compensativa del maggior lavoro compiuto in giorni precedenti, poiché in esso il lavoratore, comunque, non è chiamato a svolgere alcuna prestazione;
e d'altra parte la circostanza che si tratti di giornata lavorativa>> non compromette la fruizione della festività, poiché, essendo uguali a zero le ore di lavoro, manca quell'effettività dell'impegno che le disposizioni sulle festività richiedono, al fine dell'insorgenza del diritto ad apposito compenso, con relativa maggiorazione. Deve, dunque, escludersi, come correttamente ha fatto il giudice a quo, che il lavoratore possa fondare alcun diritto ad incrementi retributivi sul solo fatto della coincidenza in questione, non seguita da spostamento ad altra data del riposo a recupero;
ed a ciò consegue inevitabilmente il rigetto di una domanda avente ad oggetto l'adempimento di una presunta obbligazione del datore di lavoro avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni integrative di quelle corrispondenti allo svolgimento della normale attività. Ciò non esclude che possa porsi il problema delle conseguenze del mancato differimento ad altra data del riposo a recupero venuto a coincidere con la domenica e che siano al riguardo ipotizzabili pretese risarcitorie del lavoratore: ma si tratterebbe di azione affidata ad una diversa causa petendi, non sovrapponibile a quella consistente nell'inadempimento dell'obbligazione retributiva. Sul punto è, infatti, da notare che la domanda introduttiva del giudizio è stata interpretata dai giudici del merito come avente questo secondo tipo di contenuto: interpretazione non solo avvalorata dai termini in cui il lavoratore medesimo riferisce, con l'odierno ricorso, la portata delle sue pretese (condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento delle ore dei riposi compensativi coincidenti con i giorni festivi>>: v. pag. 2, primo capoverso del citato atto), ma neanche assoggettata a specifica censura. 16 Invero, soltanto il primo motivo di ricorso accenna (ancorché infondatamente, per le ragioni che saranno di seguito esposte) ad un ipotetico fraitendimento del TR in ordine al thema decidendum: ma si riferisce, in parte qua, alla questione dell'identificazione del tipo di riposo coinciso con le festività, non anche alla questione delle pretese conseguenze di tale coincidenza, né, in particolare, alla ravvisata sperimentazione di un'azione contrattuale per adempimento di obbligazione retributiva. In questa sede di legittimità, non è dato, dunque, prescindere dalla suddetta individuazione che il giudice a quo ha fatto della domanda proposta dal lavoratore, desumendone, per ovvia conseguenza, la diversità rispetto a quella di tipo risarcitorio, ipoteticamente configurabile (ma ritenuta non proposta in concreto) in relazione al mancato differimento ad altra data del riposo a recupero venuto a coincidere con una festività infrasettimanale. Del resto, una volta escluso che la coincidenza della festività infrasettimanale col giorno di riposo a recupero comporti di per sé diritto a retribuzione e ritenuto che fondi o l A soltanto l'obbligazione di differimento del primo ad altra data, deve anche desumersene che una domanda risarcitoria in relazione all'inadempimento di tale obbligazione sarebbe stata concepibile nei sensi di cui all'art. 1453, primo comma, cod. civ., ossia come accessoria a quella di risoluzione o di adempimento: sicché, esclusa la prima alternativa - che, in relazione al rapporto di lavoro avrebbe imposto il ricorso al recesso per giusta causa ex art 2119, cod. civ., al quale il ricorrente non fa cenno alcuno -, il ricorso alla seconda apparirebbe compatibile solo con la proposizione di una correlata domanda di condanna dell'azienda all'esecuzione dei suddetti differimenti. Neanche di quest'ultima, però, il ricorso contiene alcuna indicazione, limitandosi a definire le vantate pretese, come aventi ad oggetto il diritto alla retribuzione delle prestazioni da considerarsi straordinarie festive>> (v. pag. 22-23 del ricorso). 17 Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, questo impianto argomentativo, cui la citata sentenza n. 5842 del 2000 e le successive conformi hanno affidato la dimostrazione dell'infondatezza di pretese identiche a quelle oggetto della presente controversia, non contrasta affatto con i principi sanciti da Cass. n. 8194 del 1999, relativa al caso della revoca del riposo compensativo, ossia della chiamata del lavoratore a prestare la sua opera anche nel giorno che avrebbe dovuto essere destinato al riposo compensativo: fattispecie cui non è assimilabile la coincidenza di tale riposo con una festività, la quale non comporta alcuna prestazione lavorativa in occasione di tale coincidenza. Al lume di questa sintesi ricostruttiva, esaminando più in particolare le censure di parte ricorrente, può osservarsi quanto segue. La palese infondatezza di quelle di cui al primo motivo è dimostrata dal fatto che il TR, lungi dal ritenere che i veri termini della questione controversa fossero quelli della coincidenza tra un giorno di riposo settimanale ed un giorno festivo>>, ha provveduto ad una preliminare illustrazione delle distinzioni fra i vari tipi di riposo, al fine di trattare, come, poi, non manca di riconoscere lo stesso ricorrente (v. pag. 15, secondo capoverso, del ricorso), la questione dei riposi compensativi e dei diritti derivanti al lavoratore dal regime della loro fruizione. La stessa illustrazione dimostra altresì l'infondatezza della lamentata (col secondo motivo di ricorso) violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., essendo chiaramente indicativa di come il giudice a quo non si sia limitato, nell'interpretare le disposizioni dei contratti collettivi, al senso letterale della parole, ma abbia compiuto un'indagine complessa sull'intero sistema dei riposi e della distribuzione dell'orario di lavoro, delineati dalle fonti negoziali, giungendo alla distinzione delle diverse ipotesi (nei corretti termini sopra ricordati) ed all'identificazione del regime specifico di 18 ciascuna di esse, ravvisando nella reciproca diversità le ragioni giustificative del diverso trattamento (di talché resta anche escluso che la diversità possa ascriversi ad un arbitrario risultato ermeneutico, attinto in conflitto col principio di buona fede) e ponendo, infine, in evidenza l'impossibilità di ricondurre la disciplina dei riposi compensativi, ivi compresi quelli a recupero, all'area dell'adempimento dell'obbligazione retributiva o di quella concernente la concessione del riposo ebdomadario, con l'ovvia conseguenza dell'estraneità della medesima disciplina all'ambito di operatività dei precetti di cui all'art. 36 Cost. A fronte di questa motivata identificazione del valore e della portata delle regole in cui si è, in parte qua, concretata l'autonomia negoziale delle parti collettive, le ulteriori critiche del ricorrente sono inficiate da evidente inammissibilità, poiché confondono il punto decisivo della controversia>> con riguardo al quale l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. consente di sollecitare, in sede di legittimità, il controllo di logicità del giudizio, con considerazioni soggettivamente apparse di rilievo determinante. E', invece, noto che, nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e dall'altro il non ammissibile- - controllo della bontà e giustizia della decisione, possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque dei da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può 19 concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E' in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al punto decisivo>>): v., per tutte, Cass. 16 gennaio 1996, n. 326. Quanto, poi, al rilievo che il TR non avrebbe dovuto tener conto della tardiva (perché sollevata soltanto in grado di appello) e, comunque, non provata, eccezione delle Ferrovie di avere sempre concesso il differimento del riposo, la Corte osserva che si tratta di censura non pertinente, posto che il giudice a quo ha tenuto ben conto della carenza di un differimento siffatto, avendo posto in luce che, in caso di coincidenza della festività con il riposo a recupero, la norma collettiva altro non prevede se non il differimento stesso, sicché l'unica pretesa esercitabile, nell'ambito dell'azione di adempimento contrattuale, sarebbe stata quella, invece trascurata - come si è sopra sottolineato -, intesa ad ottenere il godimento del riposo ad altra data, non già (come avvenuto) la corresponsione del compenso per straordinario festivo. Inconferente è il terzo motivo, poiché le circolari, coerentemente con la loro stessa natura -in quanto, cioè, contengono istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, con la funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività di questi ultimi - sono atti meramente interni all'organizzazione di provenienza, che esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari e non possono, quindi, spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di terzi, né acquistare efficacia vincolante per il soggetto che 20 le ha poste in essere nell'esercizio dei poteri di organizzazione della propria struttura, neppure come mezzo di interpretazione di norme giuridiche o di atti negoziali, sì da non costituire, pertanto, fonte di diritti o di obblighi destinati ad inserirsi nei rapporti giuridici fra quei terzi ed il detto soggetto (v., da ultima, Cass. 8 giugno 1999, n. 5637) Per quanto, inoltre, concerne, la doglianza di mancata ammissione delle prove dirette all'identificazione del numero dei riposi a recupero non fruiti per coincidenza con le festività, il TR ha correttamente rigettato l'istanza istruttoria, ritenendola non conferente ai fini della decisione, a cagione della infondatezza in radice>> della pretesa di far discendere dalla detta coincidenza il diritto a compenso per straordinario festivo. Infondata è la doglianza di cui al quarto motivo, giacché la considerazione svolta -per cui il risarcimento del danno conseguente al mancato differimento dal TR del riposo potrebbe esser concesso solo a domanda dell'interessato costituisce un obiter dictum>>, irrilevante nell'economia della decisione, in quanto riferito ad un'azione risarcitoria solo astrattamente prospettabile e diversa dall'azione effettivamente svolta. In identico ordine di idee vanno, poi, a fortiori valutate le considerazioni del giudice a quo (censurate col terzo motivo di ricorso e soltanto qui considerate per ragioni di connessione alle problematiche implicate dal quarto motivo) circa la possibilità di individuare nell'indennità di utilizzazione la prestazione utilmente erogabile in caso di esercizio dell'azione suddetta. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La mancata riunione di cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, connesse anche soltanto per identità delle questioni, a norma dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., non è deducibile, di per sé, in cassazione, sia perché la mancata osservanza della disposizione non è prevista dalla legge come causa di nullità 21 processuale estesa agli atti successivi, sia perché la decisione relativa alla riunione implica valutazioni discrezionali relativamente alla prevista esclusione dell'obbligo di riunione nell'ipotesi in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. Tuttavia la mancata riunione delle cause connesse rientra nell'ambito delle circostanze e dei giusti motivi nella cui ricorrenza è esercitabile il potere discrezionale del giudice di, rispettivamente, escludere la ripetizione delle spese superflue e di compensare, nella misura ritenuta equa, le spese tra le parti, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 1° settembre 1995, n. 9243). In applicazione di questo principio al caso di specie, è agevole rilevare che: a) una volta ricondotta ad oggetto di un potere discrezionale del giudice la riunione di più cause ai sensi dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., ne consegue, conformemente a costante giurisprudenza della Corte, che il difetto di espressa e specifica motivazione in ordine al mancato esercizio non è autonomamente censurabile il sede di legittimità (v., fra le tante, Cass. 11 agosto 2000, n. 10640; Id. 18 marzo 2000, n. 3241; Id. 19 gennaio 2000, n. 536; Id. 10 novembre 1998, n. 11334); b) non può fondatamente affermarsi che lo scopo (dell'economia processuale e dell'uniformità della giurisprudenza su casi identici), cui è funzionale la citata norma non possa utilmente perseguirsi attraverso la trattazione nella medesima udienza, davanti allo stesso giudice, di più cause riunibili, in questi termini verificandosi una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico, come ha riconosciuto la Corte con la recente sentenza 13 giugno 2000, n. 8069; c) correttamente il giudice a quo ha tenuto conto della serialità della controversia, avendo parzialmente compensato (nella misura della metà) le spese processuali dei due gradi del giudizio di merito, senza porle interamente a carico della parte soccombente 22 In conclusione, anche il ricorso principale deve essere rigettato. In considerazione della reciproca soccombenza, la Corte dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 14 marzo 2001. IL PRESIDENTE - сы IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Антоша бошогда деле се IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 MAG. 2001 oggi IL CANCELLIERANCE O C N I E 3 3 5 . 0 1 N . T 3 A R 7 S - A S ' 8 A I - L T 1 L D , E 1 , A D O S I L E E S L P G S N O I G E B E S N I L I G D O A A A A T O L S D L T O T E E I P , D R I O M I R D T A S O I D G E E T R N E S E 23