Sentenza 25 settembre 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 325 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente il ricorso per cassazione anche per manifesta illogicità della motivazione, atteso che si tratta di una scelta del legislatore dettata da evidenti motivi di economia processuale quella di riservare, in materia di misure cautelari reali il ricorso soltanto a gravi violazioni di legge e non anche ad imprecisioni o carenze nella esposizione dei motivi che avevano legittimato la decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2000, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 25/09/2000
1. Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere SENTENZA
2. Dott. GENNARO MARASCA rel. Consigliere N. 4066
3. Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere N. 8630/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PI IP ER, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza emessa il 18 gennaio 2000 dal Tribunale del riesame di Milano, che aveva confermato l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 19 ottobre 1999, con la quale era stato disposto il sequestro conservativo dei beni entro i limiti di due miliardi in danno di PI IP ER, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere Dr. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Sentito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in persona del Dr. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
Sentito il difensore dell'imputato avvocato Paola Emilia Molea del foro di Milano, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato
La Corte di Cassazione osserva:
Su istanza delle, parti civili LI NA ed DR SC ed a garanzia del risarcimento dei danni derivanti da reato la Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 19 ottobre 1999, disponeva, ai sensi dell'art. 316 c.p.p., il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di IP ER PI o delle somme o cose a lui dovute, nel limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, per la somma complessiva di due miliardi.
Il Tribunale del riesame, investito dalla istanza del PI, rigettava tutte le deduzioni dell'istante, confermava il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Milano nei confronti del PI, e condannava quest'ultimo a pagare le spese del procedimento.
Avverso il provvedimento del TDR di Milano proponeva ricorso per cassazione IP ER PI, il quale, tramite il suo difensore di fiducia, proponeva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. e conseguente nullità, sotto tre diversi aspetti, dell'ordinanza impugnata per mancanza di motivazione:
a) Primo motivo di nullità dell'ordinanza: mancanza di motivazione ed eccezione di incostituzionalità dell'art. 325 comma 1^ c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Il ricorrente, dopo avere rilevato che il TDR aveva omesso di valutare uno dei motivi di gravame - inammissibilità dell'istanza di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile, in quanto la stessa era presentata dai soli difensori in mancanza di idonei poteri - ed avere considerato che la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione riteneva non deducibile il vizio di motivazione perché non costituente violazione di legge ex art. 125 c.p.p., ha sostenuto che o la Corte, mutando indirizzo giurisprudenziale, doveva ritenere deducibile il vizio di omessa considerazione di critiche della parte riconducibile ad una ipotesi di nullità prevista dall'art. 178 comma. 1 lett. c) c.p.p., oppure doveva sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 325 comma 1 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui detta norma esclude che possa essere dedotto, nel caso di conferma del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, quale vizio dell'ordinanza. emessa ex art. 324 c.p.p. l'omessa considerazione dei motivi addotti a sostegno della richiesta di riesame.
b) Il provvedimento impugnato è nullo perché aberrante (abnorme) e, quindi emesso in violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. c) c.p.p., in quanto i beni da "aggredire" con la misura cautelare non sono stati specificati. Inoltre il provvedimento sembrerebbe riguardare anche beni "futuri".
c) Nullità dell'ordinanza del TDR ex art. 606 comma 1^ lett. c) c.p.p. - violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. - per mancanza di motivazione in ordine a specifici rilievi dell'istante concernenti la sussistenza del "fumus boni iuris" non discussi dal Tribunale perché "gli elementi acquisiti al momento della pronuncia cautelare risulterebbero assorbiti dalla sentenza penale del Tribunale di Milano, Sezione 1^ penale, del 16 marzo 1994, passata in giudicato". Il ricorrente ha altresì rilevato che tale sentenza era stata, comunque, male interpretata, perché dalla stessa non si poteva desumere il trasferimento del 28% delle azioni della "SC s.p.a.". Con il modo di procedere indicato il TDR ha violato il principio del contraddittorio.
2) Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. perché non è stata ritenuta inammissibile la richiesta di sequestro per carenza di legittimazione delle parti civili, poiché il danno reclamato dalle parti civili era in ogni caso indiretto e pertanto non risarcibile. In effetti le parti civili si sono dolute del mancato trasferimento del 28% delle azioni della SC s.p.a., dichiarata fallita, sulla scorta di una privata scrittura in data 1 luglio 1977. Il danno consisterebbe nella perdita o nell'annullamento del valore di dette azioni a seguito della dichiarazione di fallimento. Tale tipo di danno, frutto di un inadempimento contrattuale - mancato trasferimento delle azioni - non deriverebbe immediatamente e direttamente dai fatti - reato di cui il PI è accusato nel presente procedimento penale.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento con o senza rinvio della ordinanza impugnata.
Le parti civili depositavano una memoria con la quale segnalavano che la sentenza di proscioglimento ex art. 434 c.p.p. emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 3 dicembre 1999 era stata impugnata con ricorso per cassazione già fissato per la discussione. Allegavano alla memoria quella depositata nella Cancelleria del Tribunale del riesame di Milano il 18 gennaio 2000.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da PI IP ER non sono fondati.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1^ lett. e) c.p.p.. Come è noto l'art. 325 c.p.p., nel disciplinare il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324 c.p.p., ha disposto che il ricorso è possibile soltanto per violazione di legge.
Dopo alcune iniziali incertezze la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che con il predetto mezzo di gravame non possono essere dedotti vizi della motivazione.
Nel concetto di violazione di legge, quale indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606 lett. b) e c) c.p.p. non possono, infatti, ricomprendersi anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (in tal senso ex plurimis vedi Cass. 4 giugno 1997, Nomino, CED Cass. n. 208083).
A tale orientamento il Collegio ritiene di doversi uniformare. Non sussiste la dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 325 c.p.p. nella parte in cui non consente il ricorso per cassazione anche per manifesta illogicità della motivazione, sia perché non è ravvisabile disparità di trattamento, peraltro dedotta ma nemmeno illustrata, sia perché non vi è lesione del diritto di difesa sia perché, infine, non sussiste contrasto con l'art. 111 della Costituzione. Si tratta, infatti, di una scelta del legislatore, non censurabile in sede di legittimità costituzionale, quella di stabilire per quali motivi sia possibile una impugnazione.
La Costituzione impone il ricorso per cassazione per violazione di legge soltanto per i provvedimenti limitativi della libertà personale e tale non è una misura cautelare reale.
Tuttavia il legislatore ha ritenuto che anche i provvedimenti di sequestro fossero ricorribili in Cassazione, ma ha ritenuto che i motivi deducibili non dovessero essere tutti quelli che, in via generale, sono previsti dall'art. 606 c.p.p., ma soltanto quelli relativi ad una violazione di legge.
Si tratta di una scelta certamente ragionevole e dettata da evidenti e condivisibili motivi di economia processuale quella che ha voluto riservare il ricorso soltanto a gravi violazioni di legge e non anche ad imprecisioni o carenze nella esposizione dei motivi che avevano legittimato la decisione impugnata.
La disposizione di cui all'art. 325 comma II c.p.p., pertanto, non appare viziata da illegittimità incostituzionale per contrasto con l'art. 111 della Costituzione ne', per le ragioni già indicate, con l'art. 24 della Costituzione, perché non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa.
Non è poi dato comprendere quali sarebbero i profili di illegittimità rispetto all'art. 3 della Costituzione, dal momento che nessuna disparità sussiste, poiché quelle indicate dal ricorrente sono situazioni diverse che possono avere una disciplina diversificata.
La disparità è ravvisabile quando situazioni analoghe siano disciplinate in maniera diversa.
La eccezione di costituzionalità appare, quindi, manifestamente infondata.
È quasi superfluo rilevare che la questione di costituzionalità dedotta non appariva nemmeno rilevante, poiché i dedotti vizi motivazionali non sussistono.
La ordinanza impugnata, infatti, appare congruamente e logicamente motivata tenuto conto del fatto che non vi è l'obbligo di rispondere a tutte le questioni proposte dalla difesa apparendo necessario e sufficiente esporre con la dovuta chiarezza le ragioni che hanno indotto il giudice ad adottare una determinata decisione, ovviamente tenuto conto delle osservazioni delle parti.
Del pari infondato è il secondo profilo di nullità per presunta genericità del provvedimento di sequestro.
In effetti il provvedimento ha indicato con estrema precisione la somma da sottoporre a sequestro.
La specificazione dei beni mobili ed immobili sottoposti a sequestro è operazione che può essere effettuata, come ha rilevato il PG presso la Suprema Corte, in sede esecutiva.
Non è deducibile una motivazione ritenuta non congrua in ordine al fumus boni iuris e tuttavia appare opportuno rilevare che il Tribunale, richiamando una decisione del Tribunale di Milano del 16 marzo 1994, passata in giudicato, ha ritenuto condivisibile l'assunto della Corte che "per la concedibilità del sequestro si è limitata a richiamare le osservazioni di cui alla ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile nella quale si dava concretamente atto dell'accordo in base al quale i coniugi SC rivendicavano l'intestazione del 28% del capitale azionario della SC s.p.a.".
Trattasi di una azione personale nei confronti del PI, quale imputato di bancarotta, per l'inadempimento conseguente alla mancata intestazione delle azioni ed alla diminuzione del valore conseguente alle distrazioni effettuate.
L'interesse all'esercizio della azione predetta è più che attuale tenuto conto della chiusura in attivo del fallimento. Trattasi di motivazione non solo logica ma congrua, perché la prospettazione degli istanti, valutata in relazione al capo di imputazione, rende più che ragionevole l'esistenza di un danno, non indiretto come assume il ricorrente, ma direttamente collegabile alle distrazioni, compiute dall'imputato.
La motivatone del provvedimento impugnato non appare superabile dalle pur complesse ed articolate argomentazioni del ricorrente. Infine è necessario ricordare che il sequestro conservativo di cui trattasi è stato disposto nel corso di un procedimento penale a carico del PI che si è concluso con un provvedimento di non doversi procedere ex art. 434 c.p.p. emesso dalla Corte di Appello di Milano in data 3 dicembre 1999.
La Procura Generale presso la predetta Corte di Appello ha proposto impugnazione e la discussione del ricorso è fissata per il giorno 16 novembre 2000.
Ai sensi dell'art. 317 comma IV c.p.p. gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta ad impugnazione, condizione che, pertanto, non si è verificata nel. caso di specie.
Infine non potrebbero desumersi da tale decisione elementi per ritenere non sussistente il fumus boni iuris, perché trattasi di decisione meramente processuale che non ha affrontato il merito della questione.
Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso, a cui segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 25 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2000