Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Nel rito del lavoro, deve ritenersi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 414, n. 3 e 4, cod. proc. civ., sempreché non sussista la possibilità, pur nella carenza di taluni elementi fattuali e di diritto del ricorso, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda; ne', stante la struttura di "processo chiuso" del processo del lavoro, la validità del rapporto processuale può derivare, in via di sanatoria, per effetto dello svolgimento di attività processuale nonostante la carenza dell'atto introduttivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO N.20/C, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TANTALO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DI CARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZANZIBAR SNC, CANTE DOMENICO, CANTE FILOMENA, CANTE VINCENZO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 231/96 del Tribunale di MATERA, depositata il 25/6/96, R.G.N. 2327/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/98 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per accoglimento del I motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Matera, con decisione del 25.6.96, ha confermato la sentenza del Pretore che sulla domanda proposta da RO EL nei confronti della s.n.c. Zanzibar, per differenze retributive, aveva dichiarato, all'esito del giudizio, nullo il ricorso introduttivo per omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente, considerati anche i capi di prova articolati, si era limitato ad affermare che durante il periodo in cui aveva prestato lavoro aveva effettuato molte ore di lavoro straordinario, sacrificando numerose giornate, senza tuttavia indicare ne l'orario osservato ne' il numero di ore di straordinario effettuato.
A fronte di una complessiva richiesta di condanna di lire 12.140.658, non aveva notificato alla controparte il prospetto analitico dei conteggio, omettendo di allegarli nel proprio fascicolo e di indicare il contratto collettivo preso a riferimento per la qualifica.
Egli aveva quindi violato l'obbligo dell'indicazione specifica dei fatti costitutivi della propria pretesa e tale inadempimento non poteva esser supplito dalla prova espletata che aveva, a fronte di un ricorso così articolato, assunto un improprio ruolo integrativo dello stesso.
Il sig. EL chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi.
Egli ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 156 c. 2 e 414 c.p.c. e censura il Tribunale per non aver ritenuto il ricorso rispondente ai requisiti di specificità previsti dall'art. 414 c.p.c. n. 3 e 4, non avendo proceduto ad un esame complessivo dello stesso.
In ogni caso, una volta espletata l'istruttoria, con l'assunzione dell'interrogatorio e delle prove testimoniali, non era più rilevabile la nullità dell'atto introduttivo, essendosi svolto un regolare rapporto processuale.
La censura, formalmente unica, solleva nei confronti della decisione impugnata due distinte doglianze, entrambe infondate. Con la prima di esse si imputa al giudice di merito - cui è riservato il riscontro dell'esistenza, per il ricorso introduttivo, degli elementi di validità richiesti dall'art. 414 c.p.c. n. 3 e 4 - di non aver seguito una delle regole ermeneutiche fondamentali cui il giudice deve attenersi nel procedere al predetto esame: la valutazione complessiva dell'atto stesso.
A tale regola si è però attenuto il Tribunale avendo esso, come si è detto, rilevato che non risultavano indicate ne' il numero delle giornate lavorate ne' l'orario osservato ne' il numero di ore di lavoro straordinario effettuato, ne' le norme della contrattazione collettiva in base a cui erano state formulate le rivendicazioni per una complessiva somma di oltre 12.000.000.
La valutazione complessiva che il giudice deve effettuare al fine di accertare se, pur nella carenza di taluni elementi fattuali e di diritto dell'atto introduttivo, lo stesso, tuttavia, estrinsechi in maniera inequivocabile le ragioni che inducano l'attore ad adire il giudice, ed il bene della vita da lui richiesto, presuppone una sorta di possibilità di autointegrazione dell'atto: impossibile nel caso di specie per l'assoluta carenza di elementi integrabili. Con la seconda parte della censura il ricorrente sostiene che, con l'espletamento dell'istruttoria, il rapporto processuale ha avuto concreto svolgimento sicché non ha inciso su di esso la nullità dell'atto introduttivo.
Questa asserzione è in contrasto con uno dei cardini del processo del lavoro, secondo cui in esso non trova applicazione l'art. 156 c.p.c. ult. c. - che toglie rilievo alle nullità allorché l'atto ha raggiunto il suo scopo ( 1446/86, 1235/90, 11159/90, 6140/ 9393):
e ciò in quanto la stessa struttura di "processo chiuso" che ha il rito del lavoro - per la rilevanza degli interessi, di rango costituzionale - su cui lo stesso incide non consente che possa nascere un rapporto , in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per gli atti introduttivi dello stesso, con la conseguenza che restano prive di giuridico rilievo eventuali attività nello stesso espletate;
ne', a fronte dell'inesistenza di un valido rapporto processuale, può esercitarsi il potere d'ufficio del giudice, peculiare di detto rito, che però presuppone la regolarità del rapporto stesso ( 3510/91). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ed omessa motivazione. Egli sostiene che, con il primo caso conclusivo del ricorso, egli aveva chiesto che venisse accertato il suo diritto alla retribuzione per il lavoro prestato ed al danno per mancata contribuzione assicurativa e previdenziale: ciò significa, con assoluta evidenza, che, indipendentemente dai successivi capi della domanda, egli chiedeva, preliminarmente, una sentenza di accertamento, dichiarativa del suo diritto.
Anche tale censura è infondata.
A norma dell'art. 112 c.p.c. il giudice deve, infatti, pronunciarsi su tutta la domanda: sicché una volta che egli, con potere incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi logici e di motivazione, abbia individuato quale sia il bene giuridico chiesto dall'attore, non può limitare la sua pronuncia - emettendone una di mero accertamento - ad una parte della stessa che egli abbia ritenuto strumentale rispetto al bene che l'attore intenda conseguire (pronuncia di condanna ad una determinata somma nel caso di specie) e non conseguibile per inesistenza di un valido rapporto processuale derivante da nullità dell'atto introduttivo. Con il terzo motivo egli denuncia difetti di motivazione su punti decisivi della causa.
In particolare il Tribunale non avrebbe riscontrato dall'esame del ricorso che le giornate lavorate erano state 65; che esistevano elementi da cui dedurre il numero di ore lavorate;
che nell'originale del ricorso era stata allegata la parte normativa del ccnl applicabile e la tabella delle retribuzioni.
È evidente che le predette omissioni - che al più avrebbero potuto esser causa di errore revocatorio - non costituiscono la denuncia specifica di alcun vero difetto di motivazione, traducendosi invece in una mera critica del processo di riscontro fatto, con diffusa motivazione, dal Tribunale, sulla esistenza degli elementi di fatto e di diritto del ricorso.
Sostiene, infine, il ricorrente che immotivatamente il Tribunale ha affermato che la prova testimoniale escussa è sicuramente esorbitante dai capitoli di prova ammessi: tale asserzione del Tribunale si giustifica in relazione alla impossibilità giuridica di supplire al difetto dell'atto introduttivo per il tramite del- l'istruttoria.
Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l'intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.