Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nel determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei casi previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve tener conto della disciplina vigente al tempo del commesso reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48438 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/11/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2622
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 003395/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE ND n. il 27/08/1979;
avverso SENTENZA TRIBUNALE del 13/11/2007 di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette le conclusioni del p.g. in, sede intese all'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Avverso la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Roma in data 13-11-2007 che, ex art. 444 c.p.p., sulla richiesta delle parti, aveva applicato la pena nella misura concordata per i reati di resistenza a p.u. e violazione al CdS ex art. 186 e art. 189, comma 6 a LE ND, quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la erronea applicazione della legge penale, in relazione all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due in forza della legge in vigore al tempo della decisione e non già a quella preesistente al tempo del commesso reato, con patente violazione del criterio di retroattività della legge penale;
in ogni caso, detta pena andava dichiarata condonata, ricorrendone le condizioni di legge. Il ricorso è fondaco e va accolto, posto che una corretta lettura dell'art. 1 c.p., in relazione alla novella n. 689 del 1981 e art. 2 c.p., comma 4, avrebbe imposto al giudice decidente l'applicazione della sanzione amministrativa vigente, in punto di durata, secondo la legge del tempo del commesso reato, analogamente a quanto previsto per le violazioni tributarie ex L. n. 471 del 1997 e L. n. 472 del 1997. Di qui la fondatezza del denunciato vizio di legittimità, di guisa che si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto (segnatamente riferito alla durata della sanzione stabilita dalla precedente legge in vigore al momento del fatto). La richiesta subordinata di applicazione dell'indulto è superata dallo accoglimento del motivo principale, fermo restante il competente giudizio in sede di esecuzione.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa, della sospensione della patente di guida e RINVIA per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008