Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/1999, n. 7089
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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Massime3

Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 3 e 4 cod. proc. civ. è insanabile e rilevabile d'ufficio, e quindi è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, la quale - essendo coinvolto un "error in procedendo" - deve procedere ad un esame diretto del ricorso.

Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi indicati dagli artt. 414 n. 3 e 4 cod. proc. civ. non deriva dalla sola omessa indicazione da un punto di vista formale di tali elementi, ma richiede che l'individuazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda giudiziale sia impossibile anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.

Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.

Commentario1

  • 1Rito del lavoro e onere di specifica contestazione dei conteggiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 aprile 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/1999, n. 7089
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7089
Data del deposito : 7 luglio 1999

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