Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 3
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 3 e 4 cod. proc. civ. è insanabile e rilevabile d'ufficio, e quindi è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, la quale - essendo coinvolto un "error in procedendo" - deve procedere ad un esame diretto del ricorso.
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi indicati dagli artt. 414 n. 3 e 4 cod. proc. civ. non deriva dalla sola omessa indicazione da un punto di vista formale di tali elementi, ma richiede che l'individuazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda giudiziale sia impossibile anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Commentario • 1
- 1. Rito del lavoro e onere di specifica contestazione dei conteggiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 aprile 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/1999, n. 7089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7089 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMELLO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHELLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO MURANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE HA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato WERNER UNTERHAUSER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1001/96 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 06/11/96 R.G.N. 888/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/99 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato ANTONUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, per quanto di ragione, assorbito il quarto;
rigetto del ricorso nel resto.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 8 novembre 1998, il Tribunale di Bolzano, accogliendo l'appello di LE MI (la cui domanda di differenze retributive per titoli vari era stata rigettata dal Pretore di Merano con sentenza n.59 del 1995), condannava la (appellata) TA Boutique Anni, Damen und Kindermode, di GO NN al pagamento della somma di L. 15.379.916, con rivalutazione ed interessi, nonché alle spese dei due gradi di giudizio. Riteneva in particolare che:
1) in ordine alle questioni concernenti la durata del rapporto di lavoro (che secondo la datrice di lavoro era iniziato il 9 novembre 1987 anziché il 16 dicembre dello stesso anno) e l'orario di lavoro osservato, non era condivisibile l'accertamento del Pretore, che aveva ritenuto inattendibili i dodici testi indotti dalla lavoratrice e attendibili, invece, le dichiarazioni dei due testi favorevoli alla convenuta;
2) al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, dovendosi dare una valutazione opposta delle risultanze probatorie (testimoniali e documentali), erano perciò rimasti accertati l'inizio del rapporto e lo svolgimento del lavoro straordinario secondo l'assunto della lavoratrice, della quale doveva altresì ritenersi provata l'affermazione del mancato godimento delle ferie;
3) il Pretore aveva immotivatamente respinto anche le ulteriori domande della LE, indipendenti dalla soluzione delle questioni della durata del rapporto di lavoro e della prestazione dello straordinario e fondate su "differenze tra i minimi retributivi, ex lege e c.c.n.l. e gli importi indicati dalla stessa datrice di lavoro in busta paga". Al riguardo, la difesa dell'appellata (datrice di lavoro) non aveva "preso posizione, così come il puntuale conteggio sindacale in ordine ai minimi retributivi non era contestato in primo grado, ne' in comparsa di risposta, ne' nelle note difensive conclusive".
OG (o GO) NN, quale titolare della Boutique Anni, ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi (appresso riassunti).
La LE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia "violazione e disapplicazione dell'art. 416 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. e dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione.
Deduce che la LE (ricorrente in primo grado) non ha prodotto (con il ricorso introduttivo) il contratto collettivo ritenuto applicabile, ne' a tale contratto -non menzionato neppure nel conteggio sindacale delle spettanze reclamate- ha fatto riferimento, in termini di allegazione, nello stesso ricorso, dal quale non si evince ne' la categoria di appartenenza della ditta datrice di lavoro nè la categoria e/o profilo professionale della dipendente. Tali carenze, vanificando la possibilità della convenuta di prendere adeguata posizione difensiva in ordine alle pretese della controparte, determinano la nullità -insanabile (nonostante la costituzione della convenuta) e rilevabile d'ufficio- del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo, la OG denuncia "violazione e disapplicazione di norme dello Statuto Speciale Regione TT.AA: e disp. attuazione (v. art. 8 nr. 9 in materia di artigianato) nonché dello norme sull'apprendistato (v. art. 9 nr. 4 Statuto ne D.P.R. 28/03/1975 nr. 471) in relazione all'art. 2070 C.C. con riferimento ai requisiti ex art. 414 nr. 3 e 4 C.P.C..". Deduce che il ricorso introduttivo di primo grado non consente di stabilire la natura e l'inquadramento imprenditoriale della TA Boutique Anni, che, se artigiana, sarebbe soggetta alla normativa provinciale (L. Prov. 16 febbraio 1981 n. 3 e successive modifiche e integrazioni e norme regolamentari) ed alla conseguente contrattazione collettiva locale in materia di imprese artigiane, ne' la figura della LE, osservando che la sua qualità di apprendista (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione: "se apprendista, come pare") avrebbe reso applicabile la disciplina legislativa provinciale in materia di apprendista (L. Prov. 17 novembre 1981 nr. 36 e regolamenti di esecuzione).
Con il terzo motivo, la ricorrente -denunciando "vizio ex art.360 nr. 5 C.P.C. per difetto e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi con riferimento alle norme in tema di oneri probatori ex artt. 2667-2072 e segg. C.C. e disposizioni connesse" - deduce in particolare che:
a) l'importo riconosciuto alla controparte è stato determinato "sulla base di un semplice conteggio, che non è dato sapere con quali criteri e secondo quali disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva sia stato redatto" e che tale determinazione è carente di motivazione anche perché effettuata sulla base delle semplici indicazioni della LE e senza l'ausilio di una consulenza tecnica, che sarebbe stata necessaria per il controllo dei "presupposti fattuali, negoziali e tabellari dal quantum, stante tra l'altro la specifica contestazione del conteggio in atti da parte della odierna ricorrente (v. fg. 3 comparsa costituz. 01/06/92) erroneamente ed immotivazione denegata dal Tribunale (v. pag. 7 Sent.)";
b) il Tribunale ha omesso di verificare la "regolarità formale dell'inserimento nel petitum dell'ulteriore importo di L.
4.491.205 effettuato in modo irrituale e surrettizio mediante produzione tardiva di un conteggio aggiuntivo alle note conclusionali di primo grado, esso pure del tutto privo della indicazione dei presupposti di fatto e normativi, di legge e collettivi, nonché dei criteri di calcolo". La questione, assorbita in primo grado dal rigetto della domanda ma "riproposta in secondo grado (v. note difensive e comparsa costituzionale in appello), sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio;
c) il Tribunale ha omesso di approfondire il "rapporto tra documentazione scritta e sottoscritta dalla ricorrente LE e l'ammissione prima delle prove orali e l'esame poi delle risultanze delle testimonianze", dando pieno credito, senza idonea analisi critica, a quelle favorevoli alla lavoratrice, ancorché in contrasto con la documentazione sottoscritta dalla medesima. "Manca qualsiasi indagine e motivazione nella sentenza in ordine al quantum delle pretese della LE, accettato e accolto sic et sempliciter, nonostante le contestazioni contenute per esplicito e/o per implicito nelle deduzioni a difesa della ricorrente TA Boutique Anni, per quanto poteva essere contestato, attesa la assoluta genericità ed astrattezza dei conteggi ex adverso prodotti". Non vi è stata adeguata valutazione delle dichiarazioni testimoniali con riguardo allo svolgimento di attività lavorativa nei giorni di sabato (punto sul quale la teste LE non avrebbe meritato il credito negato invece al figlio della OG) e al godimento o meno delle ferie. Il conteggio integrativo di queste è stato successivo alla raccolta della prova testimoniale ed il Tribunale non ha adeguatamente spiegato l'ammissibilità, in rito, di tale conteggio aggiunto e, nel merito, l'utilizzabilità, a conforto dello stesso, di testimoniate riferibili al conteggio precedente.
Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente - denunciando "violazione delle norme in tema di spese processuali (v. art. 90 -segg. C.P.C.) con vizio ex art. 360 nr.
3-5 C.P.C. per errata e carente motivazione della sentenza"- si duole della regolamentazione delle spese di primo e secondo grado. Lamenta che esse siano state poste interamente a suo carico senza tener conto ne' delle difficoltà da le incontrate nel resistere ad un ricorso caratterizzato da incompletezza ne' del particolare svolgimento della vicenda processuale ed, in specie, dell'opposto risultato dei giudizi di primo e secondo grado.
2. Il ricorso non merita accoglimento, consistendo in censure o infondate o inammissibili.
Il primo e il secondo motivo -suscettibili di esame congiunto in quanto relativi entrambi alla nullità del ricorso introduttivo per difetto dei requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.- sono infondati. Al riguardo, è da osservare, anzitutto, che tale nullità, essendo insanabile, oltre che rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. S. U.2 giugno 1998 n. 6143 e le successive sentenze della Sezione Lavoro
29 dicembre 1997 n. 13966, 27 febbraio 1998 n. 2205, 27 aprile 1998n. 4296, 2 ottobre 1998 n. 8910), è deducibile (come fatto dalla OG) per la prima volta in sede di legittimità; restando esclusa l'operatività, nel rito del lavoro, di un principio analogo a quello affermato (cfr. Cass. 27 novembre 1973 n. 3270, 11 novembre 1974 n. 3542, 5 agosto 1982 n. 4395) con riguardo ad ipotesi di contraddittorietà o indeterminatezza della domanda proposta con citazione nel rito ordinario (art. 163 n. 3 cod. proc. civ.). Ciò premesso, la verifica della sussistenza o no di detta nullità dev'essere compiuta da questa Corte -trattandosi della denuncia di error in procedendo- alla stregua di un esame diretto del ricorso (introduttivo del giudizio) e tenendo presente il principio (cfr., in particolare, le già citate sentenze nn. 6140/93, 2205/98, 4296/98 e 9810/98)- che, per aversi nullità del ricorso, ai sensi dell'art. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Tale nullità non è perciò ravvisabile con riguardo al ricorso della LE, dal cui contenuto emerge con chiarezza la pretesa di differenze retributive (quantificate nel conteggio allegato e in quello aggiuntivo preannunciato) collegate, per un verso, all'effettiva durata del rapporto di lavoro (iniziato il 16 settembre 1987 anziché il 9 novembre 1987 come denunciato dalla datrice di lavoro), all'esecuzione di prestazioni lavorative oltre l'orario normale e nei giorni di sabato, nonché al mancato godimento di tutte le ferie e, per altro verso (cfr. le pretese di cui al posto 3 della sentenza di appello), alla violazione dei minimi retributivi applicabili alla stregua della disciplina del rapporto. Con riguardo alle pretese del primo gruppo, l'insussistenza della nullità è evidente, essendo incontestabile l'avvenuta indicazione sia dell'oggetto della domanda (differenze retributive) che dei relativi fatti costitutivi (svolgimento di prestazioni lavorative, ulteriori a quelle già compensate, e mancato godimento di ferie) ed atteso che la possibilità di difesa della convenuta -peraltro di fatto esplicatasi con successo nel giudizio di primo grado (conclusosi con il rigetto della domanda)- non subiva alcun pregiudizio dalla mancata indicazione della disciplina collettiva applicabile al rapporto, potendo, se mai, tale omissione incidere, pregiudicandoli, solo sulla fondatezza e sul quantum della domanda stessa.
A non diversa conclusione deve giungersi con riguardo alle pretese del secondo gruppo, ancorché implicanti la necessità dell'indicazione (da parte dell'attrice) del contratto collettivo applicabile, atteso che dal conteggio cd. Aggiuntivo di quanto richiesto per ferie (prodotto -giusta quanto esposto a pag. 5 della sentenza d'appello- nel corso del giudizio pretorile) si desume che esso (come emerge dal documento incluso nel fascicolo di primo grado dell'attuale resistente) fu redatto alla stregua del "c.c.n.l. commercio" e che in base alla stessa disciplina, stante l'identità del rapporto di lavoro, deve quindi ritenersi sia stato preteso anche l'importo di cui al ricorso introduttivo ed al conteggio a questo allegato. Nè, comunque, può trascurarsi che l'obbligo (dell'attrice) di una specifica e completa indicazione della disciplina collettiva applicabile è nella specie, da intendere come necessariamente attenuato in considerazione della linea difensiva assunta dalla convenuta;
che (anche) in primo grado (secondo quanto risulta dall'impugnata sentenza) imperniò la sua difesa sulla contestazione della versione della LE circa l'effettiva entità temporale delle prestazioni lavorative.
Le considerazioni svolte sorreggono anche il giudizio d'infondatezza del secondo motivo di ricorso, con riguardo al quale, peraltro, non può sottacersi l'ulteriore rilievo che esso risulta caratterizzato da un'esposizione generica e "perplessa", dato che la stesa ricorrente non precisa quale sarebbe stata, a suo avviso, al disciplina applicabile al rapporto di lavoro in questione e le conseguenze di ordine retributivo (più favorevoli rispetto al quantum riconosciuto dall'impugnata sentenza) che ne sarebbero derivate.
Il terzo motivo -che si articola nelle tre censure sopra riassunte alle lettere a), b) e c)- è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Esaminando dapprima secondo il richiamato ordine d'esposizione, la censura sub a), concernente la determinazione del quantum secondo conteggi (dal Tribunale) erroneamente ritenuti non contestati dalla datrice di lavoro convenuta, la Corte osserva che è di prioritario rilievo la questione se il datore di lavoro convenuto, che contesti nell'an la pretesa di differenze retributive avanzata nei suoi confronti dal lavoratore, sia altresì tenuto, ai sensi dell'art.416, terzo comma, cod. proc. civ., a contestare, in via subordinata,
anche il quantum preteso.
La questione è stata risolta in senso negativo dalle sentenze di questa Corte n. 11318 del 30 dicembre 1994 e n. 3758 del 29 marzo 1995, in base alla (identica) considerazione che, laddove il credito dedotto in lite sia contestato globalmente, "non sarebbe logico porre a carico del (presunto) debitore la revisione critica del conteggio di un credito che egli ha inteso negare in radice".
Ritiene però il Collegio che l'esposta soluzione non possa essere condivisa, in quanto priva di un idoneo fondamento sotto il profilo sia logico che giuridico.
Sotto il primo aspetto è infatti evidente come l'affermazione dell'illogicità dell'ulteriore onere di contestazione sia del tutto gratuita, giacché la negazione del titolo degli emolumenti non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pura subordinata, e nient'affatto superflua rispetto alla difesa principale.
Sotto il secondo aspetto, non può non riconoscersi che l'esclusione, per il debitore che contesti l'an, dell'onere di contestare l'esattezza del conteggio risulta in contrasto con le caratteristiche generali del rito del lavoro. Il quale è fondato su un sistema di preclusioni volto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia in ordine al bene della vita reclamato (cfr. in tal senso Cass. 24 novembre 1998 n. 11919, che ha ritenuto inammissibile in appello la doglianza in ordine a conteggi accettati, cioè -come risulta dalla motivazione- non contestati in primo grado).
Stabilito che la contestazione dell'an o del titolo posto a base della richiesta di differenze retributive non esime il convenuto dall'onere di contestare l'esattezza del relativo conteggio, va peraltro precisato che il mancato assolvimento di quest'onere - al apri della mancata presa di posizione in ordine ad altri aspetti della domanda (cfr. Cass. 19 agosto 1994 n. 7747) non implica ammissione della stessa;
ma, come del resto riconosciuto anche dalle citate sentenze n. 11318 del 1994 e n. 3758 del 1995, costiutisce elemento valutabile dal giudice nella doverosa verifica del fondamento della domanda.
Ciò premesso, poiché in sostanza l'impugnata sentenza ha, per l'appunto, fondato sulla mancanza di una specifica contestazione l'attendibilità della quantificazione esposta dalla LE, sarebbe determinante verificare l'effettiva sussistenza (o no) di tale presupposto negativo, che, secondo la ricorrente, sarebbe stata dal Tribunale ritenuta "erroneamente ed immotivatamente". Sennonché l'affermazione della OG in ordine all'avvenuta contestazione dei calcoli anzidetti è svolta mediante un generico rinvio a precedenti atti difensivi (cfr. pag. 13 del ricorso, ove si rinvia testualmente a "fg. 3 comparsa costituz. 01/06/92"). E ciò rende inammissibile la censura, siccome contrastante con il principio di cd. autosufficienza del ricorso per cassazione, per il quale il ricorrente a l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni che asserisce disattese, dovendo la Corte essere posta in grado di vagliare la rilevanza della censura sulla base del solo ricorso e senza necessità di indagini integrative con riferimento ad atti o scritti difensivi dei precedenti gradi del giudizio (cfr. Cass. 30 ottobre 1998 n. 10897). Lo stesso giudizio d'inammissibilità va emesso con riguardo alle censure sopra riassunte alla lett. b), in quanto anche a tale proposito la ricorrente non precisa come ed in quali termini avrebbe posto al Tribunale la questione della tardiva produzione del conteggio aggiuntivo, limitandosi (cfr. pag. 14 del ricorso) ad un generico richiamo a non meglio specificate "note difensive e comparsa costit. in appello".
È peraltro opportuno aggiungere che la questione è anche infondata, configurandosi l'indicazione dell'importo di tale conteggio come mera emendatio libelli (come tale non necessitante, ai sensi dell'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., di espressa autorizzazione del giudice) ossia come semplice precisazione (oltretutto già preannunciata nel ricorso introduttivo) del quantum preteso per ferie non goduta (cfr. Cass. 2 dicembre 1985 n. 6026). Le censure (del terzo motivo) sopra riassunte alla lettera c) sono palesemente inammissibili, risolvendosi in definitiva in una non consentita (cfr. Cass. 27 dicembre 1997 n. 13045) richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie (testimoniali e documentali); che il Tribunale ha vagliato con rigoroso scrupolo e con motivazione logica e completa.
Mentre, con riguardo alla doglianza (ripetitiva di quella sopra già esaminata) della mancata spiegazione, da parte del Tribunale, dell'ammissibilità del conteggio aggiunto, va ribadito che tale omissione è priva di qualsiasi rilievo in mancanza della specifica indicazione -da parte della stessa ricorrente e nel rispetto del (soprarichiamato) principio di cd. autosufficienza del ricorso- della deduzione difensiva che avrebbe investito di tale questione il Tribunale stesso, così come rimane del tutto generica (in violazione dello stesso principio) l'affermazione che le risultanze testimoniali non sarebbero state riferibili al cd. conteggio aggiunto. È, infine, infondato il quarto motivo di ricorso, atteso che la compensazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso (non ricorrente nella specie) che la compensazione, espressamente domandata da una delle parti, sia negata sulla base di una motivazione erronea od illogica (v. Cass. 23 giugno 1997 n. 5607).
3. Il totale rigetto del ricorso non comporta condanna della OG alle spese del giudizio di cassazione, ritenendo la Corte di doverne disporre la compensazione per la sussistenza di giusti motivi, costituiti, in particolare, dall'alterno esito della vicenda processuale nei due gradi di merito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999