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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7307/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7307/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Caselli del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Parte_2
Fragni del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in NE GL UI (PR), il 23 luglio 2016, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 22 ottobre 2014 e il 2 novembre 2018) i figli e , che la loro Per_1 Per_2 separazione giudiziale era stata oggetto di decreto d'omologa del 15 marzo 2023 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, chiedevano lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, al loro mantenimento, alla regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, nonché a questioni a queste accessorie di natura prettamente economica). pagina 1 di 2 I medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate confermando la loro volontà di non riconciliarsi e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e alle frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto correttamente ispirate al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie, talune delle quali, peraltro, relative a diritti disponibili.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
NE GL UI (PR) il 23 luglio 2016, iscritto al Numero 3, Parte I, Serie, Anno 2016 del Registro GL Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato in data 7 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali e per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7307/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Caselli del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Parte_2
Fragni del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in NE GL UI (PR), il 23 luglio 2016, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 22 ottobre 2014 e il 2 novembre 2018) i figli e , che la loro Per_1 Per_2 separazione giudiziale era stata oggetto di decreto d'omologa del 15 marzo 2023 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, chiedevano lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, al loro mantenimento, alla regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, nonché a questioni a queste accessorie di natura prettamente economica). pagina 1 di 2 I medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate confermando la loro volontà di non riconciliarsi e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e alle frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto correttamente ispirate al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie, talune delle quali, peraltro, relative a diritti disponibili.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
NE GL UI (PR) il 23 luglio 2016, iscritto al Numero 3, Parte I, Serie, Anno 2016 del Registro GL Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato in data 7 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali e per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2