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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/12/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 2.12.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 27/2024 avente per oggetto “previdenza obbligatoria” promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino MANCINI, presso il cui Parte_1 studio, in Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.01.2024, conveniva in giudizio l , Parte_1 CP_2 deducendo che: con dichiarazione di inizio attività del 3.06.2018, egli aveva provveduto all'apertura della partita IVA in qualità di procacciatore d'affari di prodotti farmaceutici e cosmetici;
aveva aderito al regime fiscale agevolato forfettario ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); detto regime, istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, prevedeva in generale l'assoggettamento degli importi reddituali ad un'unica pagina 1 di 10 imposta sostitutiva, con aliquota del 15% e del 5%, quale agevolazione per i successivi cinque anni per coloro che iniziavano una nuova attività; egli aveva esercitato l'attività di procacciatore d'affari a partire dall'anno 2018 e sino all'anno
2023, avvalendosi dell'indicato regime fiscale agevolato, come confermato dalle fatture emesse nell'indicato periodo, contenenti la seguente dicitura: dell'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario>>; con lettera del 1.02.2023, l' , sede di Firenze, gli comunicava l'indebita fruizione del CP_1 regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014 per mancanza dei requisiti previsti, chiedendogli, per l'anno di riferimento, il versamento della contribuzione dovuta in base all'applicazione del regime contributivo ordinario, pari ad euro 13.456,96; aveva quindi presentato ricorso amministrativo n. 752317815 del 15.06.2023, indirizzato al
Comitato Amministratore INPS Gestione Commercianti, con istanza di annullamento del provvedimento di revoca dei benefici contributivi previsti dalla legge;
tuttavia, con deliberazione n. 1455 del 20.11.2023, il respingeva il ricorso, CP_3 assumendo che dagli accertamenti effettuati era emerso che il contribuente, in sede di presentazione del modello unico PF 2019, relativo ai redditi 2018, aveva compilato la sez. I del quadro LM, riservata ai contribuenti aderenti al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n.
98), anziché, la sez. II, relativa alla adesione al regime agevolato ai sensi della L. 190/14, e che ciò legittimava la revoca delle agevolazioni contributive previste dall'art. 1, commi 77-84, della citata L. n. 190/2014 ed il conseguente recupero della contribuzione non versata secondo l'imposizione ordinaria per l'annualità 2018 e per gli anni successivi;
in effetti, in sede di compilazione del modello unico PF 2019, egli aveva erroneamente compilato la “sez. I” del quadro LM, anziché la “sez. II”, poiché fuorviato dall'esposizione di cui al rigo LM11, l'unico con l'indicazione della “percentuale del 5%” dell'imposta sostitutiva;
tuttavia, aveva provveduto a correggere l'errore, nei termini consentiti dalla legge, con successiva dichiarazione integrativa;
in ogni caso, egli mai avrebbe potuto formulare adesione al regime di vantaggio previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, visto che tale regime di favore era stato in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, mentre egli aveva iniziato la propria attività solo in data 3.06.2018;
pagina 2 di 10 nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA del 3.06.2018 e nelle dichiarazioni dei redditi presentate sino alla chiusura dell'attività, egli aveva correttamente indicato il regime fiscale agevolato forfettario ex lege n. 190/2014; la determinazione dell' di assoggettarlo alla contribuzione ordinaria era, altresì, CP_1 illegittima, atteso che il regime forfetario di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 rappresentava il regime “naturale” delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione in forma individuale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma
54 che non presentassero una delle ipotesi di esclusione previste dal successivo comma 57;
l'accesso al regime previdenziale agevolato era avvenuta sulla base di apposita dichiarazione di adesione contenuta nella dichiarazione di inizio attività del 3.06.2018 e, pertanto, trattandosi del suo regime “naturale”, egli doveva accedervi, anche per le annualità successive, in base al proprio comportamento concludente e in difetto dei tre presupposti che avrebbero potuto comportare il venir meno del regime in questione, ossia: 1) il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
2) la scelta del contribuente di abbandonare il regime;
3) la comunicazione all' da parte dell'Agenzia in CP_1 CP_4 ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato ovvero che non ha mai avuto i requisiti per aderire;
-l'errore di compilazione, unicamente sul modello unico PF 2019, in assenza di ulteriori cause di esclusione, costituiva una mera irregolarità formale, che poteva comportare l'irrogazione di sanzione pecuniaria, non già la revoca delle agevolazioni contributive.
Pertanto, il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca delle agevolazioni contributive fruite per il periodo di imposta 2018 e di perdita dei benefici per gli anni successivi e l'accertamento della non debenza della somma di € 13.456,96 richiesta con nota del
1.02.2023.
Costituendosi in giudizio, l , eccependo l'infondatezza del proposto ricorso, replicava che CP_1 la compilazione da parte del contribuente della Sezione I del Quadro LM del mod. PF 2019 non prevedeva, in considerazione del regime opzionato, la possibilità di fruire di agevolazioni contributive, e determinava, di conseguenza, la sottoposizione del ricorrente al regime contributivo ordinario ed il conseguente recupero della contribuzione dovuta;
invero, la mancata compilazione la sezione II del Quadro LM della dichiarazione dei redditi, presentata per il primo di anno di attività, comportava la mancata attestazione del possesso dei requisiti per l'adesione al regime forfettario di cui alla L. n.190/14; non risultava possibile modificare il regime fiscale/contributivo già “opzionato” mediante la presentazione di dichiarazione pagina 3 di 10 integrativa, costituendo l'opzione una manifestazione di volontà e non una semplice dichiarazione di scienza.
Pertanto, l richiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
______________
1. Al fine di inquadrare correttamente la vicenda in esame si ritiene opportuno richiamare i regimi fiscali involti in contestazione con specifico riferimento ai requisiti di accesso ed alla loro successione e validità temporale:
➢ il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità -che il ricorrente sostiene di aver opzionato erroneamente- era disciplinato dall'art. 27, commi
1 e 2, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del
2007.
L'art. 27 del d.l. n. 98/2011, rubricato “Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' ” stabiliva, infatti, al comma I che:
<<per favorire la costituzione di nuove imprese da parte giovani ovvero < i>
coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un' attivita' d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre
2007 e' ridotta al 5 per cento>>, mentre, al comma II che: comma 1 e' riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei pagina 4 di 10 relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro>>.
➢ La Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23/12/2014) prevedeva l'abrogazione dei seguenti regimi:
- Regime dei minimi (DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2)
- Regime contabile agevolato (DL 98/2011 art. 27 comma 3)
- Regime nuove iniziative ( Legge 388/2000 art. 13)
Tuttavia, derogando a quanto previsto dalla richiamata Legge di stabilità 2015, il d.l. n.
192 del 31.12.2014 (Decreto Milleproroghe) prorogava per il 2015 il regime dei minimi previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del d.l. n. 98/2011 che era decaduto dal 1° gennaio
2015 a seguito dell'introduzione del nuovo regime agevolato forfetario con imposta sostitutiva al 15% e limite di ricavi variabile a seconda del codice attività.
In virtù del decreto IL (art. 10, comma 12-undicies, d.l. 31/12/2014 n. 192, conv. dalla L. n. 11/2015) veniva, di fatto, prorogata, sebbene di un solo anno, per tutto il 2015, la vigenza dei commi I e II dell'art. 27 del d.l. n. 98/2011; tale regime, dunque, continuava a costituire un'alternativa al regime forfetario.
Difatti, l'art. 10, comma 12-undicies, d.l. 31/12/2014 n. 192, conv. dalla l. n. 11/2015 testualmente, dispone: lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dall' articolo 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a
115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015>>.
Dunque, secondo le previsioni della Legge di Stabilità 2015, la possibilità di adottare il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità si estendeva oltre il 2014 solamente per i soggetti già in attività con tale regime al 31/12/2014, così come stabilito dall'art. art. 1 c. 88 l. 190/2014 (clausola di salvaguardia), mentre, con l'introduzione delle previsioni di cui al d.l. 31/12/2014 n. 192, conv. nella L. n. 11/2015, veniva prevista la possibilità di accedervi anche per i soggetti che a tale data non erano in tale regime, nonché per le neoattività nate nel 2015, purché in possesso dei relativi requisiti.
pagina 5 di 10 La proroga non riguardava, invece, il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000, né il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n.
98/2011 (c.d. "ex minimi") che, pertanto, dal 2015 restavano non più applicabili.
2. Così ricostruito l'avvicendarsi dei regimi fiscali coinvolti nell'accertamento che riguarda il caso di specie va, poi, considerato sotto il profilo prettamente giuridico che con l'ordinanza n.
9073/2024 la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di correzione delle opzioni relative all'individuazione da parte del contribuente del regime fiscale nella dichiarazione tributaria, qualora l'errore sia riconoscibile.
Nella richiamata statuizione, infatti, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui
<<qualora la legge subordini concessione di un beneficio fiscale ad una precisa < i>
manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, in quanto recante indicazioni volte a mutuare la base imponibile e come tali inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale, salvo che il contribuente dimostri che lo stesso fosse conosciuto o conoscibile da parte dell'Amministrazione >>.
Anche più recentemente (cfr. Cassazione civile sez. trib., 23/04/2025, n.10722) è stato puntualizzato che “Questa Corte (Cass. 20/12/2021, n. 40862; Cass. 16/02/2022, n. 5058;
Cass. 1/09/2022, n. 25731; Cass. 7/07/2022, n. 21526; Cass. 19/07/2022, n. 22589; Cass.
15/11/2022, n. 3660; Cass. 18/04/2023, n. 10411; Cass. 15/05/2024, n. 13408; Cass.
28/05/2024, n. 14889; Cass. 26/08/2024, n. 23093; Cass. 27/12/2024, n. 34550; Cass.
11/02/2025, n. 3451) …ha dettato principi condivisibili volti a negare la lettura restrittiva del principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche in sede contenziosa, che non appare corretta. Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97
Cost.).
Pertanto, sulla scorta dell'insegnamento reso dalla Suprema Corte deve essere vagliata la circostanza relativa alla conoscenza ovvero alla conoscibilità dell'errore da parte dell'Amministrazione.
pagina 6 di 10 Ebbene, nel caso di specie, tale accertamento non può che essere positivo, atteso che l'errore in cui è incorso l'odierno ricorrente risiedeva nell'aver effettuato una opzione per un regime fiscale che non poteva più essere adottato ratione temporis, atteso che lo stesso era rimasto in vigore dal 1.01.2012 al 31.12.2014, mentre, invece, il ricorrente aveva intrapreso la propria attività con apertura di partita iva solamente in data 3.06.2018 (all. n. 2 – fascicolo di parte ricorrente).
Dalla ricostruzione operata al punto 1 emerge, infatti, che soltanto ai soggetti che al
31.12.2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio era stato consentito di continuare ad applicarlo per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, se successivo alla scadenza del quinquennio, ampliando poi detta possibilità anche a coloro che avevano iniziato l'attività nel
2015 (art. 10, comma 12-undecies, d.l.. n. 192 del 2014, aggiunto dalla legge di conversione
27 febbraio 2015, n. 11).
Inoltre, deve essere rilevato che l'istituto dell'opzione, nell'ambito di cui si discute, è contemplato nel D.P.R. n. 442 del 10/11/1997, laddove, all'art. 1, prevede che: la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative>>.
Vi è poi anche l'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 22/7/1998, nella parte in cui prevede che sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito>>.
Anche a voler tener conto dell'orientamento più restrittivo espresso sul punto dalla Suprema
Corte che, considerando l'opzione quale manifestazione di volontà, ha ritenuto che -per evitare che un'opzione già effettuata dal contribuente potesse produrre effetti giuridici- sarebbe stato necessario dimostrare avesse i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità da parte dell'Amministrazione e ciò in base all'art. 1324 cc. Per cui le norme che regolano i contratti si applicano, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale>> (ex multis Cass., pagina 7 di 10 27/3/1997 n.2732; Cass., 19/9/1997, n. 910), deve essere rimarcato che, nel caso di specie,
l'errore era certamente essenziale e riconoscibile, trattandosi dell'esercizio di un'opzione da parte del contribuente rispetto ad un regime fiscale non più in vigore.
Peraltro, in proposito, va sottolineato che la stessa Corte di Cassazione, in successive statuizioni, ha sostenuto che <<… ai sensi del regolamento di riordino della disciplina della materia, approvato con D.P.R. n. 442 del 1997, artt. 1 e 2 l'opzione e la revoca di regimi di determinazione delle imposte dirette e dell'iva o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili,
e la loro validità è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività (cfr. Cass. n. 9028 del 2011; Cass. n. 11170/06, n. 2810/05, n.
10599/03, n. 9885/02), salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o irregolare comunicazione;
si è, al riguardo, precisato (Cass. n. 11170/06 e n. 10599/03) che non è più sostenibile, in diritto, la tesi (già avanzata da Cass., 19 settembre 1997, n. 9310; id., 27 marzo 1997, n. 2732 nonchè Cass., 19 agosto 1995, n. 8960) per la quale “le opzioni che il contribuente è chiamato ad effettuare nella dichiarazione fiscale, in ordine al regime contabile
o di determinazione di un'imposta, hanno natura di negozio unilaterale e, in quanto tali, sono assoggettate, ai sensi dell'art. 1324 c.c., alle norme sui contratti (con la conseguenza che
l'errore commesso nel loro esercizio è rettificabile solo qualora sia essenziale e riconoscibile) ma debbono riaffermarsi – per la loro aderenza al riprodotto nuovo assetto normativo – i principi (Cass., Trib., 8 luglio 2002, n. 9885; id., trib., 5 ottobre 2001, n. 12286; id., trib., 6 settembre 2001, n. 11455; id., trib., 21 maggio 2001, n. 6886; id., trib., 21 aprile 2001, n.
5931) secondo cui: 1) l'opzione e la revoca di regimi speciali di determinazione delle imposte dirette e dell'I.V.A. o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;
2) la loro validità, in base al D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività; 3) tale sistema di “opzione e revoca”, per la L. n. 342 del
2000, art. 4, si applica anche ai comportamenti tenuti dai contribuenti anteriormente alla sua entrata in vigore, essendo indubitabile la natura effettivamente interpretativa della norma dettata dall'art. 4 detto in quanto la stessa non è suscettibile di interpretazione autonoma ma deve necessariamente integrarsi con la disposizione interpretata in un nesso di inscindibile complessità, sì che la disciplina da applicare concretamente al singolo caso va desunta cumulativamente dalla disposizione interpretativa e da quella interpretata…>> (Cass.
9615/2021 ed, in senso conforme, Cass., 10599/2003). pagina 8 di 10 Da ultimo, inoltre, la Suprema Corte ha riaffermato che la possibilità di correggere la propria posizione fiscale tramite una dichiarazione integrativa non è una concessione, ma un vero e proprio diritto del contribuente, anche quando l'errore originario deriva da un'oggettiva incertezza interpretativa della legge (Cass. Civ., ord. Sez. V, n. 20232/2025).
Peraltro, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato documentalmente non solo di aver formulato espressa opzione per il regime forfettario ex lege n. 190/2014 nella dichiarazione di inizio attività del 3.06.2018 (all. n.
2 - fascicolo di parte ricorrente), ma anche di aver applicato di fatto -e per fatti concludenti- tale regime alla propria contabilità, come dimostrato dalla dicitura posta in calce alle fatture emesse e depositate agli atti di causa (all.
5 - fascicolo di parte ricorrente) e come emerge dalle dichiarazioni dei redditi -modello unico 2020, 2021,
2022, 2023 (doc. 9 – fascicolo di parte ricorrente).
3. Infine, emerge dagli atti che il ricorrente possedeva -e ciò non è stato mai messo in contestazione neppure dall' - già in relazione all'anno di imposta 2018, tutti i requisiti CP_1 imposti dalla normativa di riferimento per l'accesso al regime forfettario e per la sua conseguente applicazione e, del pari, non risultavano integrate le ipotesi esclusione disciplinate dalla legge, sopra richiamate.
In ultima analisi, il ricorso deve essere accolto.
4. Le spese processuali devono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutato il fatto che -a monte- vi è stata, come pacificamente indicato dallo stesso ricorrente, una erronea indicazione /opzione da parte del contribuente, che ha avuto concreta efficacia causale nelle successive verifiche operate dall . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro, Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata o disattesa:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuto il recupero della contribuzione operato dall' in data 1.02.2023 e, conseguentemente, dichiara erronea la CP_1 sussunzione della posizione del ricorrente nel regime contributivo ordinario, dovendosi applicare nel periodo oggetto di causa il regime fiscale agevolato forfettario di cui alla
L. n. 190/2014;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Campobasso, 12 dicembre 2025. pagina 9 di 10 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 2.12.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 27/2024 avente per oggetto “previdenza obbligatoria” promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino MANCINI, presso il cui Parte_1 studio, in Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.01.2024, conveniva in giudizio l , Parte_1 CP_2 deducendo che: con dichiarazione di inizio attività del 3.06.2018, egli aveva provveduto all'apertura della partita IVA in qualità di procacciatore d'affari di prodotti farmaceutici e cosmetici;
aveva aderito al regime fiscale agevolato forfettario ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); detto regime, istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, prevedeva in generale l'assoggettamento degli importi reddituali ad un'unica pagina 1 di 10 imposta sostitutiva, con aliquota del 15% e del 5%, quale agevolazione per i successivi cinque anni per coloro che iniziavano una nuova attività; egli aveva esercitato l'attività di procacciatore d'affari a partire dall'anno 2018 e sino all'anno
2023, avvalendosi dell'indicato regime fiscale agevolato, come confermato dalle fatture emesse nell'indicato periodo, contenenti la seguente dicitura: dell'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario>>; con lettera del 1.02.2023, l' , sede di Firenze, gli comunicava l'indebita fruizione del CP_1 regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014 per mancanza dei requisiti previsti, chiedendogli, per l'anno di riferimento, il versamento della contribuzione dovuta in base all'applicazione del regime contributivo ordinario, pari ad euro 13.456,96; aveva quindi presentato ricorso amministrativo n. 752317815 del 15.06.2023, indirizzato al
Comitato Amministratore INPS Gestione Commercianti, con istanza di annullamento del provvedimento di revoca dei benefici contributivi previsti dalla legge;
tuttavia, con deliberazione n. 1455 del 20.11.2023, il respingeva il ricorso, CP_3 assumendo che dagli accertamenti effettuati era emerso che il contribuente, in sede di presentazione del modello unico PF 2019, relativo ai redditi 2018, aveva compilato la sez. I del quadro LM, riservata ai contribuenti aderenti al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n.
98), anziché, la sez. II, relativa alla adesione al regime agevolato ai sensi della L. 190/14, e che ciò legittimava la revoca delle agevolazioni contributive previste dall'art. 1, commi 77-84, della citata L. n. 190/2014 ed il conseguente recupero della contribuzione non versata secondo l'imposizione ordinaria per l'annualità 2018 e per gli anni successivi;
in effetti, in sede di compilazione del modello unico PF 2019, egli aveva erroneamente compilato la “sez. I” del quadro LM, anziché la “sez. II”, poiché fuorviato dall'esposizione di cui al rigo LM11, l'unico con l'indicazione della “percentuale del 5%” dell'imposta sostitutiva;
tuttavia, aveva provveduto a correggere l'errore, nei termini consentiti dalla legge, con successiva dichiarazione integrativa;
in ogni caso, egli mai avrebbe potuto formulare adesione al regime di vantaggio previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, visto che tale regime di favore era stato in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, mentre egli aveva iniziato la propria attività solo in data 3.06.2018;
pagina 2 di 10 nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA del 3.06.2018 e nelle dichiarazioni dei redditi presentate sino alla chiusura dell'attività, egli aveva correttamente indicato il regime fiscale agevolato forfettario ex lege n. 190/2014; la determinazione dell' di assoggettarlo alla contribuzione ordinaria era, altresì, CP_1 illegittima, atteso che il regime forfetario di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 rappresentava il regime “naturale” delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione in forma individuale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma
54 che non presentassero una delle ipotesi di esclusione previste dal successivo comma 57;
l'accesso al regime previdenziale agevolato era avvenuta sulla base di apposita dichiarazione di adesione contenuta nella dichiarazione di inizio attività del 3.06.2018 e, pertanto, trattandosi del suo regime “naturale”, egli doveva accedervi, anche per le annualità successive, in base al proprio comportamento concludente e in difetto dei tre presupposti che avrebbero potuto comportare il venir meno del regime in questione, ossia: 1) il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
2) la scelta del contribuente di abbandonare il regime;
3) la comunicazione all' da parte dell'Agenzia in CP_1 CP_4 ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato ovvero che non ha mai avuto i requisiti per aderire;
-l'errore di compilazione, unicamente sul modello unico PF 2019, in assenza di ulteriori cause di esclusione, costituiva una mera irregolarità formale, che poteva comportare l'irrogazione di sanzione pecuniaria, non già la revoca delle agevolazioni contributive.
Pertanto, il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca delle agevolazioni contributive fruite per il periodo di imposta 2018 e di perdita dei benefici per gli anni successivi e l'accertamento della non debenza della somma di € 13.456,96 richiesta con nota del
1.02.2023.
Costituendosi in giudizio, l , eccependo l'infondatezza del proposto ricorso, replicava che CP_1 la compilazione da parte del contribuente della Sezione I del Quadro LM del mod. PF 2019 non prevedeva, in considerazione del regime opzionato, la possibilità di fruire di agevolazioni contributive, e determinava, di conseguenza, la sottoposizione del ricorrente al regime contributivo ordinario ed il conseguente recupero della contribuzione dovuta;
invero, la mancata compilazione la sezione II del Quadro LM della dichiarazione dei redditi, presentata per il primo di anno di attività, comportava la mancata attestazione del possesso dei requisiti per l'adesione al regime forfettario di cui alla L. n.190/14; non risultava possibile modificare il regime fiscale/contributivo già “opzionato” mediante la presentazione di dichiarazione pagina 3 di 10 integrativa, costituendo l'opzione una manifestazione di volontà e non una semplice dichiarazione di scienza.
Pertanto, l richiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
______________
1. Al fine di inquadrare correttamente la vicenda in esame si ritiene opportuno richiamare i regimi fiscali involti in contestazione con specifico riferimento ai requisiti di accesso ed alla loro successione e validità temporale:
➢ il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità -che il ricorrente sostiene di aver opzionato erroneamente- era disciplinato dall'art. 27, commi
1 e 2, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del
2007.
L'art. 27 del d.l. n. 98/2011, rubricato “Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' ” stabiliva, infatti, al comma I che:
<<per favorire la costituzione di nuove imprese da parte giovani ovvero < i>
coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un' attivita' d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre
2007 e' ridotta al 5 per cento>>, mentre, al comma II che: comma 1 e' riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei pagina 4 di 10 relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro>>.
➢ La Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23/12/2014) prevedeva l'abrogazione dei seguenti regimi:
- Regime dei minimi (DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2)
- Regime contabile agevolato (DL 98/2011 art. 27 comma 3)
- Regime nuove iniziative ( Legge 388/2000 art. 13)
Tuttavia, derogando a quanto previsto dalla richiamata Legge di stabilità 2015, il d.l. n.
192 del 31.12.2014 (Decreto Milleproroghe) prorogava per il 2015 il regime dei minimi previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del d.l. n. 98/2011 che era decaduto dal 1° gennaio
2015 a seguito dell'introduzione del nuovo regime agevolato forfetario con imposta sostitutiva al 15% e limite di ricavi variabile a seconda del codice attività.
In virtù del decreto IL (art. 10, comma 12-undicies, d.l. 31/12/2014 n. 192, conv. dalla L. n. 11/2015) veniva, di fatto, prorogata, sebbene di un solo anno, per tutto il 2015, la vigenza dei commi I e II dell'art. 27 del d.l. n. 98/2011; tale regime, dunque, continuava a costituire un'alternativa al regime forfetario.
Difatti, l'art. 10, comma 12-undicies, d.l. 31/12/2014 n. 192, conv. dalla l. n. 11/2015 testualmente, dispone: lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dall' articolo 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a
115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015>>.
Dunque, secondo le previsioni della Legge di Stabilità 2015, la possibilità di adottare il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità si estendeva oltre il 2014 solamente per i soggetti già in attività con tale regime al 31/12/2014, così come stabilito dall'art. art. 1 c. 88 l. 190/2014 (clausola di salvaguardia), mentre, con l'introduzione delle previsioni di cui al d.l. 31/12/2014 n. 192, conv. nella L. n. 11/2015, veniva prevista la possibilità di accedervi anche per i soggetti che a tale data non erano in tale regime, nonché per le neoattività nate nel 2015, purché in possesso dei relativi requisiti.
pagina 5 di 10 La proroga non riguardava, invece, il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000, né il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n.
98/2011 (c.d. "ex minimi") che, pertanto, dal 2015 restavano non più applicabili.
2. Così ricostruito l'avvicendarsi dei regimi fiscali coinvolti nell'accertamento che riguarda il caso di specie va, poi, considerato sotto il profilo prettamente giuridico che con l'ordinanza n.
9073/2024 la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di correzione delle opzioni relative all'individuazione da parte del contribuente del regime fiscale nella dichiarazione tributaria, qualora l'errore sia riconoscibile.
Nella richiamata statuizione, infatti, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui
<<qualora la legge subordini concessione di un beneficio fiscale ad una precisa < i>
manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, in quanto recante indicazioni volte a mutuare la base imponibile e come tali inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale, salvo che il contribuente dimostri che lo stesso fosse conosciuto o conoscibile da parte dell'Amministrazione >>.
Anche più recentemente (cfr. Cassazione civile sez. trib., 23/04/2025, n.10722) è stato puntualizzato che “Questa Corte (Cass. 20/12/2021, n. 40862; Cass. 16/02/2022, n. 5058;
Cass. 1/09/2022, n. 25731; Cass. 7/07/2022, n. 21526; Cass. 19/07/2022, n. 22589; Cass.
15/11/2022, n. 3660; Cass. 18/04/2023, n. 10411; Cass. 15/05/2024, n. 13408; Cass.
28/05/2024, n. 14889; Cass. 26/08/2024, n. 23093; Cass. 27/12/2024, n. 34550; Cass.
11/02/2025, n. 3451) …ha dettato principi condivisibili volti a negare la lettura restrittiva del principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche in sede contenziosa, che non appare corretta. Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97
Cost.).
Pertanto, sulla scorta dell'insegnamento reso dalla Suprema Corte deve essere vagliata la circostanza relativa alla conoscenza ovvero alla conoscibilità dell'errore da parte dell'Amministrazione.
pagina 6 di 10 Ebbene, nel caso di specie, tale accertamento non può che essere positivo, atteso che l'errore in cui è incorso l'odierno ricorrente risiedeva nell'aver effettuato una opzione per un regime fiscale che non poteva più essere adottato ratione temporis, atteso che lo stesso era rimasto in vigore dal 1.01.2012 al 31.12.2014, mentre, invece, il ricorrente aveva intrapreso la propria attività con apertura di partita iva solamente in data 3.06.2018 (all. n. 2 – fascicolo di parte ricorrente).
Dalla ricostruzione operata al punto 1 emerge, infatti, che soltanto ai soggetti che al
31.12.2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio era stato consentito di continuare ad applicarlo per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, se successivo alla scadenza del quinquennio, ampliando poi detta possibilità anche a coloro che avevano iniziato l'attività nel
2015 (art. 10, comma 12-undecies, d.l.. n. 192 del 2014, aggiunto dalla legge di conversione
27 febbraio 2015, n. 11).
Inoltre, deve essere rilevato che l'istituto dell'opzione, nell'ambito di cui si discute, è contemplato nel D.P.R. n. 442 del 10/11/1997, laddove, all'art. 1, prevede che: la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative>>.
Vi è poi anche l'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 22/7/1998, nella parte in cui prevede che sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito>>.
Anche a voler tener conto dell'orientamento più restrittivo espresso sul punto dalla Suprema
Corte che, considerando l'opzione quale manifestazione di volontà, ha ritenuto che -per evitare che un'opzione già effettuata dal contribuente potesse produrre effetti giuridici- sarebbe stato necessario dimostrare avesse i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità da parte dell'Amministrazione e ciò in base all'art. 1324 cc. Per cui le norme che regolano i contratti si applicano, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale>> (ex multis Cass., pagina 7 di 10 27/3/1997 n.2732; Cass., 19/9/1997, n. 910), deve essere rimarcato che, nel caso di specie,
l'errore era certamente essenziale e riconoscibile, trattandosi dell'esercizio di un'opzione da parte del contribuente rispetto ad un regime fiscale non più in vigore.
Peraltro, in proposito, va sottolineato che la stessa Corte di Cassazione, in successive statuizioni, ha sostenuto che <<… ai sensi del regolamento di riordino della disciplina della materia, approvato con D.P.R. n. 442 del 1997, artt. 1 e 2 l'opzione e la revoca di regimi di determinazione delle imposte dirette e dell'iva o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili,
e la loro validità è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività (cfr. Cass. n. 9028 del 2011; Cass. n. 11170/06, n. 2810/05, n.
10599/03, n. 9885/02), salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o irregolare comunicazione;
si è, al riguardo, precisato (Cass. n. 11170/06 e n. 10599/03) che non è più sostenibile, in diritto, la tesi (già avanzata da Cass., 19 settembre 1997, n. 9310; id., 27 marzo 1997, n. 2732 nonchè Cass., 19 agosto 1995, n. 8960) per la quale “le opzioni che il contribuente è chiamato ad effettuare nella dichiarazione fiscale, in ordine al regime contabile
o di determinazione di un'imposta, hanno natura di negozio unilaterale e, in quanto tali, sono assoggettate, ai sensi dell'art. 1324 c.c., alle norme sui contratti (con la conseguenza che
l'errore commesso nel loro esercizio è rettificabile solo qualora sia essenziale e riconoscibile) ma debbono riaffermarsi – per la loro aderenza al riprodotto nuovo assetto normativo – i principi (Cass., Trib., 8 luglio 2002, n. 9885; id., trib., 5 ottobre 2001, n. 12286; id., trib., 6 settembre 2001, n. 11455; id., trib., 21 maggio 2001, n. 6886; id., trib., 21 aprile 2001, n.
5931) secondo cui: 1) l'opzione e la revoca di regimi speciali di determinazione delle imposte dirette e dell'I.V.A. o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;
2) la loro validità, in base al D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività; 3) tale sistema di “opzione e revoca”, per la L. n. 342 del
2000, art. 4, si applica anche ai comportamenti tenuti dai contribuenti anteriormente alla sua entrata in vigore, essendo indubitabile la natura effettivamente interpretativa della norma dettata dall'art. 4 detto in quanto la stessa non è suscettibile di interpretazione autonoma ma deve necessariamente integrarsi con la disposizione interpretata in un nesso di inscindibile complessità, sì che la disciplina da applicare concretamente al singolo caso va desunta cumulativamente dalla disposizione interpretativa e da quella interpretata…>> (Cass.
9615/2021 ed, in senso conforme, Cass., 10599/2003). pagina 8 di 10 Da ultimo, inoltre, la Suprema Corte ha riaffermato che la possibilità di correggere la propria posizione fiscale tramite una dichiarazione integrativa non è una concessione, ma un vero e proprio diritto del contribuente, anche quando l'errore originario deriva da un'oggettiva incertezza interpretativa della legge (Cass. Civ., ord. Sez. V, n. 20232/2025).
Peraltro, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato documentalmente non solo di aver formulato espressa opzione per il regime forfettario ex lege n. 190/2014 nella dichiarazione di inizio attività del 3.06.2018 (all. n.
2 - fascicolo di parte ricorrente), ma anche di aver applicato di fatto -e per fatti concludenti- tale regime alla propria contabilità, come dimostrato dalla dicitura posta in calce alle fatture emesse e depositate agli atti di causa (all.
5 - fascicolo di parte ricorrente) e come emerge dalle dichiarazioni dei redditi -modello unico 2020, 2021,
2022, 2023 (doc. 9 – fascicolo di parte ricorrente).
3. Infine, emerge dagli atti che il ricorrente possedeva -e ciò non è stato mai messo in contestazione neppure dall' - già in relazione all'anno di imposta 2018, tutti i requisiti CP_1 imposti dalla normativa di riferimento per l'accesso al regime forfettario e per la sua conseguente applicazione e, del pari, non risultavano integrate le ipotesi esclusione disciplinate dalla legge, sopra richiamate.
In ultima analisi, il ricorso deve essere accolto.
4. Le spese processuali devono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutato il fatto che -a monte- vi è stata, come pacificamente indicato dallo stesso ricorrente, una erronea indicazione /opzione da parte del contribuente, che ha avuto concreta efficacia causale nelle successive verifiche operate dall . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro, Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata o disattesa:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuto il recupero della contribuzione operato dall' in data 1.02.2023 e, conseguentemente, dichiara erronea la CP_1 sussunzione della posizione del ricorrente nel regime contributivo ordinario, dovendosi applicare nel periodo oggetto di causa il regime fiscale agevolato forfettario di cui alla
L. n. 190/2014;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Campobasso, 12 dicembre 2025. pagina 9 di 10 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 10 di 10