CASS
Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2023, n. 7045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7045 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI BE nato il [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7045 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 16/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. LI BE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui ali' art. 73 del D.P.R. 309/1990. 1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, in quanto non risulta l'effettiva riconducibilità all'indagato delle due utenze interessate dall'attività investigativa, a lui non intestate e mai rinvenute nella sua disponibilità e quindi mai utilizzate. Rappresenta la totale assenza di riscontri a suo carico, desumibili sia dalle conversazioni intercettate che dai servizi di osservazione. Precisa altresì che dalle intercettazioni telefoniche non risulta una chiara ed univoca identificazione del ricorrente, il quale sarebbe chiamato ora con l'appellativo di "capo" ora con quello di "montanaro", pseudomini che non lo riguardano. 1.2. Con slanondro= un secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in merito all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, tali da non consentire l'adozione di altra misura cautelare. Rappresenta che il giudice di merito non presein considerazione il fatto di essere già -1.Z.(TO vIt.crt. sottoposto alla misura degli arresti dorniciliari, di aver sempre rispettato le prescrizioni imposte e di essersi astenuto dal porre in essere condotte illecite;
non è stato neppure preso considerazione il lasso di tempo intercorso dalle condotte contestate. Chiede quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.11 Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai 1 canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod.proc.pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dai punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod.proc.pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi i e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, 22/03/2000, Audino). 1.2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il giudice a quo ha evidenziato che l'identificazione del ricorrente è avvenuta mediante la geolocalizzazione dell'utenza 3511796251 in Sardegna, a Santa Teresa di Gallura, over lo stesso indagato si era recato in quel periodo. Le attività di osservazione hanno attestato la presenza del ricorrente nei luoghi geolocalizzati a bordo di una vettura a noleggio. I contenuti delle comunicazioni telefoniche e mediante messaggistica denotano attività di cessione dello stupefacente, posto che i contatti avvenivano solo con le utenze attribuite a tale TR HO, un acquirente grossista, e ad altri soggetti qualificati come corrieri. Il giudice ha anche ritenuto di scarsa rilevanza l'appellativo "capo" o "montanaro" captato nel corso delle comunicazioni telefoniche, potendo il diverso soprannome derivare da preferenze espressive individuali. Anche il contenuto dei messaggi corrisponde a quello merceologico settoriale in uso nell'ambiente del traffico di stupefacenti, ove si fa riferimento allo stato solido o in polvere della sostanza, a pagamenti in contanti, ad urgenze nella consegna, rilevando infine che il ricorrente non ha fornito alcuna diversa interpretazione del materiale investigativo. Tutte le risultanze acquisite sono state esaminate con grande cura dal giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori, anche quando siano criptiche o cifrate, è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv, 257784; Sez. 5 n. 47892 del 17/11/2003, Serino). Trattasi di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, dei tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo 2 scrutinio di legittimità. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 1.2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, in considerazione del fatto che il ricorrente era stato già condannato per la detenzione di 420 dosi di stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, aveva patito la restrizione degli arresti domiciliari per oltre due anni, fino al marzo 2020 e, tuttavia pochi mesi dopo, nell'agosto 2020 ha ripreso i traffici illeciti. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza dei pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, 3 'k\W Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità,), „ in favore della Cassa delle ammendee- (2-1.1 C l;
ar\ • ( srojte..)...i. J. e)t.'t 2R1r..1.Q)
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente tempo delle spese e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 16 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il esidente
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7045 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 16/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. LI BE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui ali' art. 73 del D.P.R. 309/1990. 1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, in quanto non risulta l'effettiva riconducibilità all'indagato delle due utenze interessate dall'attività investigativa, a lui non intestate e mai rinvenute nella sua disponibilità e quindi mai utilizzate. Rappresenta la totale assenza di riscontri a suo carico, desumibili sia dalle conversazioni intercettate che dai servizi di osservazione. Precisa altresì che dalle intercettazioni telefoniche non risulta una chiara ed univoca identificazione del ricorrente, il quale sarebbe chiamato ora con l'appellativo di "capo" ora con quello di "montanaro", pseudomini che non lo riguardano. 1.2. Con slanondro= un secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in merito all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, tali da non consentire l'adozione di altra misura cautelare. Rappresenta che il giudice di merito non presein considerazione il fatto di essere già -1.Z.(TO vIt.crt. sottoposto alla misura degli arresti dorniciliari, di aver sempre rispettato le prescrizioni imposte e di essersi astenuto dal porre in essere condotte illecite;
non è stato neppure preso considerazione il lasso di tempo intercorso dalle condotte contestate. Chiede quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.11 Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai 1 canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod.proc.pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dai punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod.proc.pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi i e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, 22/03/2000, Audino). 1.2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il giudice a quo ha evidenziato che l'identificazione del ricorrente è avvenuta mediante la geolocalizzazione dell'utenza 3511796251 in Sardegna, a Santa Teresa di Gallura, over lo stesso indagato si era recato in quel periodo. Le attività di osservazione hanno attestato la presenza del ricorrente nei luoghi geolocalizzati a bordo di una vettura a noleggio. I contenuti delle comunicazioni telefoniche e mediante messaggistica denotano attività di cessione dello stupefacente, posto che i contatti avvenivano solo con le utenze attribuite a tale TR HO, un acquirente grossista, e ad altri soggetti qualificati come corrieri. Il giudice ha anche ritenuto di scarsa rilevanza l'appellativo "capo" o "montanaro" captato nel corso delle comunicazioni telefoniche, potendo il diverso soprannome derivare da preferenze espressive individuali. Anche il contenuto dei messaggi corrisponde a quello merceologico settoriale in uso nell'ambiente del traffico di stupefacenti, ove si fa riferimento allo stato solido o in polvere della sostanza, a pagamenti in contanti, ad urgenze nella consegna, rilevando infine che il ricorrente non ha fornito alcuna diversa interpretazione del materiale investigativo. Tutte le risultanze acquisite sono state esaminate con grande cura dal giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori, anche quando siano criptiche o cifrate, è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv, 257784; Sez. 5 n. 47892 del 17/11/2003, Serino). Trattasi di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, dei tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo 2 scrutinio di legittimità. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 1.2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, in considerazione del fatto che il ricorrente era stato già condannato per la detenzione di 420 dosi di stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, aveva patito la restrizione degli arresti domiciliari per oltre due anni, fino al marzo 2020 e, tuttavia pochi mesi dopo, nell'agosto 2020 ha ripreso i traffici illeciti. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza dei pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, 3 'k\W Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità,), „ in favore della Cassa delle ammendee- (2-1.1 C l;
ar\ • ( srojte..)...i. J. e)t.'t 2R1r..1.Q)
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente tempo delle spese e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 16 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il esidente