TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.10990/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Mariano Sciacca Presidente r.
dott. Vera Marletta Giudice
dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10990/2023
N. R.G. 10990/2023
PROMOSSA DA
, (P.IVA ), in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIANNONE ANTONIO (c.f. ) giusta procura C.F._1 in atti, elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in US, alla via Dante n. 120/A.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORISI Controparte_1 C.F._2
VALERIA (C.F. ) giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 suo studio in US, alla via A. Majorana n. 48.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale, la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3246/2023 emesso il 22.8.2023 dal Tribunale di Catania, Sezione Imprese, all'interno del procedimento n. 8437/2023 R.G., notificato in data 6.9.2023, in forza del quale è stato ingiunto alla società , in Parte_1 persona del rappresentante legale p.t., di pagare in favore di la somma di € 60.000,00 Controparte_1 oltre interessi,spese e compensi della procedura per ingiunzione.
pagina 1 di 6 Ciò, quale restituzione del finanziamento infruttifero, operato da in favore della Controparte_1 società opponente, allorquando questi era titolare di quote del capitale della società medesima.
A fondamento della pretesa restitutoria, rilevava che il credito, originariamente Controparte_1 postergato, superato il momento di difficoltà patrimoniale e finanziaria della società, era ritornato esigibile.
Nell'atto di citazione, la società opponente rilevava che, nonostante l'ex socio avesse allegato il riequilibrio patrimoniale della società, tuttavia, la situazione finanziaria della Parte_1
[... non si era ancora riequilibrata, pertanto, la natura del credito restava postergata con conseguente inesigibilità dello stesso.
Difatti, ai fini della valutazione del persistente squilibrio finanziario in cui versava la società opponente, rilevavano:
- il saldo debitore del conto corrente in essere presso Banca OL PO di US al 31.08.2023 con un affidamento utilizzato (a debito) di € 214.358,45 (doc. 2), affidamento peraltro scaduto in data 06.03.2023 e ad oggi ancora utilizzato (doc. 3);
- il saldo debitore del mutuo contratto con Banca OL PO di US (n° 160547) per residui € 446.947,62 e ratei trimestrali di € 16.412,42 per circa € 50.000,00 annui (doc. 4);
- il saldo debitore del mutuo contratto con Banca OL PO di US (n° 160549) per residui € 223.473,79 e ratei trimestrali di € 8.168,21 per circa € 25.000,00 annui (doc. 5);
- il dovuto e rottamato nonché rateizzato (proprio per fare fronte alle carenze finanziarie) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per oltre € 235.000,00 (doc. 6 – cinque certificazioni rateizzazioni;
CP_2
- la dilazione concessa da per il pagamento di € 70.000,00 oltre interessi di Controparte_3 dilazione (doc. 7);
- l'indebitamento verso i fornitori (al 31.08.2023) per oltre € 1.300.000,00 (doc. 8);
- l'indebitamento verso i lavoratori dipendenti (al 31.08.2023) per oltre € 80.000,00 (cfr. doc. 8); Il tutto come riassuntivamente riportato -in uno alle altre partite di debito meno rilevanti- in seno alla situazione economico-patrimoniale redatta al 21.09.2023 da dove emerge, peraltro, una disponibilità finanziaria della società di € 14.73517 (doc. 10).
Tra l'altro, puntualizzava che gran parte degli indebitamenti sociali risalivano al periodo in cui l'opposto era socio e operava quale legale rappresentante della società, pertanto, lo stesso non poteva dichiararsi ignaro della situazione.
Alla luce di ciò, chiedeva: “Piaccia all'onorevole tribunale adito, reiectis adversis, in ragione delle argomentazioni esposte in seno presente atto e ritenuta la non esibilità del credito avente natura postergata, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare o con qualsiasi statuizione comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 3246/2023 (n. 8437/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di Catania, Sezione Imprese, in data 22.08.2023 e notificato in data 06.09.2023 (cfr. doc. 1). Con riserva di richiedere mezzi di prova e di allegare ogni eventuale ulteriore documentazione necessaria o opportuna all'esito delle avverse difese. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale rilevava che, se anche fossero stati sussistenti i presupposti della postergazione al momento della erogazione finanziamento, gli stessi sarebbero comunque venuti meno al momento della proposizione della domanda di restituzione.
Difatti, allegava che, con delibera assembleare del 22 settembre 2023 (doc. 2 allegato al ricorso monitorio) la società opponente procedeva al totale ripianamento delle perdite pregresse ed alla integrale ricostituzione del capitale sociale (azzerato proprio al fine di conseguire il suindicato ripianamento), mediante il contestuale aumento del medesimo, con sovrapprezzo da utilizzare sempre per il predetto ripianamento.
pagina 2 di 6 A seguito della suindicata operazione, pertanto, era stato integralmente ricostituito il patrimonio netto della società, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2467 c.c.
In tale sede, i soci , ed (i primi due, rispettivamente, Parte_2 Parte_3 Parte_4 presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, formato da tre amministratori), nel sottoscrivere l'aumento di capitale di cui sopra, incluse le ulteriori quote rimaste inoptate dagli altri soci, chiedevano ed ottenevano la imputazione ai dovuti corrispondenti versamenti dei crediti da essi vantati verso la società, derivanti da finanziamenti soci della medesima natura rispetto a quello oggetto di causa. Consentendo la suindicata imputazione, la società ha restituito i finanziamenti infruttiferi in precedenza eseguiti dagli altri soci (ad eccezione di quello eseguito dal concludente).
Ulteriore rilevanza, infine, assumevano le valutazioni espresse dagli amministratori della opponente, nella relazione ex art. 2482 cod. civ. di giorno 8.9.2022 (doc. n. 1 all. al monitorio), e confermate dalla successiva relazione del 22 marzo 2023 (v. doc. 2 all. al monitorio) le quali fornivano un'indicazione positiva di operatività della società nell'assolvimento degli impegni assunti.
In conclusione, chiedeva: “Piaccia al Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nel merito rigettare la avversa opposizione per le ragioni esposte in parte narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il medesimo decreto ingiuntivo con la stessa opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. veniva confermata l'udienza del 13.5.2024, indicata nell'atto di citazione, e venivano assegnati alle parti termini ex art. 171 ter cpc.
Nelle memorie ex art. 171 ter n.1 la società opponente allegava:
- estratto conto PR con indicazione dei versamenti relativi ai finanziamenti effettuati dai soci;
- contabile relativa al versamento dell' ex socio (effettuato il 22.12.2208); Controparte_1
- bilancio di esercizio al 31.12.2008, nel quale si registrava il complessivo indebitamento di € 4.105.626 ed un patrimonio netto di € 898.693;
- bilancio di esercizio al 31.12.2009 (anno in cui gli altri soci effettuavano i propri finanziamenti), nel quale si registrava il complessivo indebitamento di € 3.703.324 ed un patrimonio netto di € 916.327;
- bilancio di esercizio al 31.12.2022;
- situazione economico/patrimoniale al 31.01.2024, dal quale si deduce il complessivo indebitamento di € 2.940.608,52 ed un patrimonio netto di € 122.470,98 .
In buona sostanza, quindi: -nell'anno del finanziamento dell' (2008) il rapporto Controparte_1 debiti/patrimonio netto era pari a 4,568; -nell'anno del completamento dei finanziamenti degli altri soci (2009) il rapporto debiti/patrimonio netto era pari a 4,041; -al 31.01.2024 il rapporto debiti/patrimonio netto è pari a 24,010, con uno squilibrio patrimonio netto/indebitamento pari a sei volte in più.
Inoltre, il dato in questione emergeva anche con riguardo al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, che non era stato impugnato dall'opposto.
Quanto alla delibera in assemblea straordinaria del 22 settembre 2022, il ripianamento delle perdite
(di oltre mezzo milione di euro) e la ricostituzione del capitale, erano serviti a soccorrere la situazione emergenziale della società (v. relazione amministratori 25.2.2023 allegata al verbale assembleare del
22 marzo 2023, sub. n. 2 in monitorio;
v. altresì bilancio al 31.12.2022 sub. doc. 5 citazione Pt_1 opponente, in cui si evidenzia la riduzione del debito verso i soci per € 320.000,00)
Difatti, al ripianamento ed alla ricostituzione del capitale non era conseguito nessun beneficio finanziario, posto che, all'esito della copertura delle perdite registrate al 31.12.2022 e della ricostituzione del capitale, era stata ripristinata la situazione societaria al 31.12.2021.
pagina 3 di 6 Infine, rilevava che, come da bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, il patrimonio netto della società ammontava ad € 35.103,00 mentre l'indebitamento della società era pari ad € 2.559.024,00.
Nelle memorie ex art. 171 ter n.2 la società opposta rilevava come nel marzo 2023 la società aveva potuto accedere al credito bancario ricevendo finanziamenti da parte di Banca OL PO di US (oggi B.A.P.S.), mediante proroga degli affidamenti concessi alla società opponente per € 400.000,00 (v. doc.ti sub. 2 e 3 citazione opponente); inoltre, in data 30 marzo 2023, , aveva CP_3 concesso all'opponente la dilazione in 24 mensilità del credito dell'importo di € 70.000,00, da quest'ultima vantato (v. doc. sub. 7 citazione opponente).
Indice della solidità finanziaria della società era costituito anche il fatto che la società continuava ad adempiere alle proprie obbligazioni relative alle rate del mutuo acceso presso PR (ora PRS)(v. doc.ti sub. 4 e 5 citazione opponente).
In via istruttoria, chiedeva disporsi prova per testi e, in via subordinata, CTU contabile.
Di poi, con ordinanza relativa all'udienza del 13.5.2024, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, parimenti, venivano rigettate le istanze istruttorie e si rinviava all'udienza di discussione del 20.1.2025, con termini per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, all'udienza del 20.1.2025 la causa veniva posta in decisione.
*******************
Tanto esposto, ritiene il Collegio che l'opposizione è fondata e va accolta. La questione in diritto portata all'attenzione del Collegio riguarda l'applicazione al caso di specie dell'art. 2467 c.c., ai sensi del quale i crediti da finanziamenti concessi dai soci in favore della società, “eseguiti in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento”, sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori terzi. Orbene, la postergazione legale prevista dalla norma in esame opera come una condizione sospensiva dell'esigibilità del credito del socio, di conseguenza, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di cui all'art. 2467 c.c., ove persistente al momento della richiesta di rimborso.
La ratio della norma è quella di proteggere i creditori dal rischio di mancata soddisfazione del credito, e l'inesigibilità perdura fino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico- finanziaria della società.
Difatti, nel caso in cui la società necessiti di risorse, in una condizione economico-finanziaria che suggerisca l'opportunità di procedere a un conferimento, e il socio, invece di aumentare il proprio investimento, attivi un finanziamento, per evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori, il diritto di credito del socio viene assoggettato al regime di cui all'art. 2467 c.c.
Si rammenta che la restituzione di un finanziamento, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2467
c.c., può generare responsabilità, anche di natura penale, in capo agli amministratori.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La società, e per essa l'organo amministrativo, è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, pur contrattualmente “scaduto”, qualora al momento della richiesta di rimborso perduri la situazione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. già esistente alla data di erogazione del finanziamento, ed è dovere dell'organo amministrativo verificare l'esistenza di tale situazione di squilibrio mediante l'adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Il giudice deve rigettare la domanda di
pagina 4 di 6 rimborso del finanziamento proposta dal socio nei confronti della società qualora la condizione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. persista al momento della decisione. In caso di azione giudiziale di rimborso del finanziamento proposta dal socio nei confronti della società, la sussistenza dello squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. è fatto impeditivo del credito al rimborso del socio, rilevabile d'ufficio dal giudice in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che il predetto squilibrio risulti provato ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio” (Cass., 15 maggio 2019, n. 12994; conf. Cass., 20 agosto 2020, n. 17421).
Trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, l'onere della prova dell'esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito da restituzione del finanziamento vantato dal socio grava sulla società debitrice, ed, in particolare, la situazione di crisi ex art. 2467 c.c. deve risultare provata ex actis secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.
Di conseguenza, il finanziamento del socio deve sempre essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso, e successivamente, nel momento in cui viene richiesto il rimborso, era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori.
Dall'analisi dei documenti prodotti, i bilanci dalla società opponente ed ai dati contabili esposti, appare evidente l'applicabilità del disposto di cui all'art.2467 c.c.
In particolare, l'opponente ha allegato i seguenti documenti:
- bilancio di esercizio al 31.12.2008 (anno in cui l'opposto ha effettuato il finanziamento), dal quale si riscontra un complessivo indebitamento di € 4.105.626 ed un patrimonio netto di € 898.693;
- bilancio di esercizio al 31.12.2009 (anno in cui gli altri soci effettuavano i propri finanziamenti), complessivo indebitamento di € 3.703.324 ed un patrimonio netto di € 916.327;
- bilancio di esercizio al 31.12.2022;
- situazione economico/patrimoniale al 31.01.2024, dal quale si deduce il complessivo indebitamento di € 2.940.608,52 ed un patrimonio netto di € 122.470,98 .
La società ha, altresì, prodotto gli estratti conto dai quali risultano diversi indebitamenti, ha allegato i piani di rateizzazione attivi e, si rileva che il quadro complessivo evidenzia la presenza di un “rischio di insolvenza” della società, ovvero uno stato squilibrio che giustifichi l'anticipazione della tutela dei creditori sociali.
L'opposto eccepisce la circostanza che tutti gli attuali soci della opponente abbiano ricevuto da quest'ultima, nell'anno 2022, la restituzione dei finanziamenti infruttiferi in precedenza concessi, per un totale di € 320.000,00.
Tuttavia, esaminando i documenti allegati, si rileva che, all'assemblea straordinaria del 22.9.2022 è stato deliberato un ripianamento delle perdite con ricostituzione del capitale sociale, operato anche con l'utilizzo ed il conferimento “a capitale” dei finanziamenti infruttiferi dei soci, senza alcun beneficio finanziario per la società e, pertanto, tale “compensazione” non ricade nell'operatività dell'art. 2467 c.c.
Difatti, posto che, con tale operazione, i soci hanno rinunziato al diritto alla restituzione,
“convertendo” il loro credito in versamento, di fatto rinunziando al credito stesso, non sono stati lesi i diritti degli altri creditori.
In conclusione, la postergazione può considerarsi venuta meno solo ove effettivamente sia stato pagina 5 di 6 rimosso lo stato di crisi, e determinato un riequilibrio patrimoniale tale da assicurare l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori.
Nel caso di specie, l'opponente ha dato prova ex actis dell'attualità dello stato di crisi della società, con la conseguenza che il credito dell'ex socio resta di natura postergata, dunque Controparte_1 inesigibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 3246/2023 emesso il 22.8.2023 dal Tribunale di Catania,
Sezione Imprese, all'interno del procedimento n. 8437/2023 R.G., notificato in data 6.9.2023;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, il 19 febbraio 2025
IL PRESIDENTE R.
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Mariano Sciacca Presidente r.
dott. Vera Marletta Giudice
dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10990/2023
N. R.G. 10990/2023
PROMOSSA DA
, (P.IVA ), in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIANNONE ANTONIO (c.f. ) giusta procura C.F._1 in atti, elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in US, alla via Dante n. 120/A.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORISI Controparte_1 C.F._2
VALERIA (C.F. ) giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 suo studio in US, alla via A. Majorana n. 48.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale, la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3246/2023 emesso il 22.8.2023 dal Tribunale di Catania, Sezione Imprese, all'interno del procedimento n. 8437/2023 R.G., notificato in data 6.9.2023, in forza del quale è stato ingiunto alla società , in Parte_1 persona del rappresentante legale p.t., di pagare in favore di la somma di € 60.000,00 Controparte_1 oltre interessi,spese e compensi della procedura per ingiunzione.
pagina 1 di 6 Ciò, quale restituzione del finanziamento infruttifero, operato da in favore della Controparte_1 società opponente, allorquando questi era titolare di quote del capitale della società medesima.
A fondamento della pretesa restitutoria, rilevava che il credito, originariamente Controparte_1 postergato, superato il momento di difficoltà patrimoniale e finanziaria della società, era ritornato esigibile.
Nell'atto di citazione, la società opponente rilevava che, nonostante l'ex socio avesse allegato il riequilibrio patrimoniale della società, tuttavia, la situazione finanziaria della Parte_1
[... non si era ancora riequilibrata, pertanto, la natura del credito restava postergata con conseguente inesigibilità dello stesso.
Difatti, ai fini della valutazione del persistente squilibrio finanziario in cui versava la società opponente, rilevavano:
- il saldo debitore del conto corrente in essere presso Banca OL PO di US al 31.08.2023 con un affidamento utilizzato (a debito) di € 214.358,45 (doc. 2), affidamento peraltro scaduto in data 06.03.2023 e ad oggi ancora utilizzato (doc. 3);
- il saldo debitore del mutuo contratto con Banca OL PO di US (n° 160547) per residui € 446.947,62 e ratei trimestrali di € 16.412,42 per circa € 50.000,00 annui (doc. 4);
- il saldo debitore del mutuo contratto con Banca OL PO di US (n° 160549) per residui € 223.473,79 e ratei trimestrali di € 8.168,21 per circa € 25.000,00 annui (doc. 5);
- il dovuto e rottamato nonché rateizzato (proprio per fare fronte alle carenze finanziarie) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per oltre € 235.000,00 (doc. 6 – cinque certificazioni rateizzazioni;
CP_2
- la dilazione concessa da per il pagamento di € 70.000,00 oltre interessi di Controparte_3 dilazione (doc. 7);
- l'indebitamento verso i fornitori (al 31.08.2023) per oltre € 1.300.000,00 (doc. 8);
- l'indebitamento verso i lavoratori dipendenti (al 31.08.2023) per oltre € 80.000,00 (cfr. doc. 8); Il tutto come riassuntivamente riportato -in uno alle altre partite di debito meno rilevanti- in seno alla situazione economico-patrimoniale redatta al 21.09.2023 da dove emerge, peraltro, una disponibilità finanziaria della società di € 14.73517 (doc. 10).
Tra l'altro, puntualizzava che gran parte degli indebitamenti sociali risalivano al periodo in cui l'opposto era socio e operava quale legale rappresentante della società, pertanto, lo stesso non poteva dichiararsi ignaro della situazione.
Alla luce di ciò, chiedeva: “Piaccia all'onorevole tribunale adito, reiectis adversis, in ragione delle argomentazioni esposte in seno presente atto e ritenuta la non esibilità del credito avente natura postergata, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare o con qualsiasi statuizione comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 3246/2023 (n. 8437/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di Catania, Sezione Imprese, in data 22.08.2023 e notificato in data 06.09.2023 (cfr. doc. 1). Con riserva di richiedere mezzi di prova e di allegare ogni eventuale ulteriore documentazione necessaria o opportuna all'esito delle avverse difese. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale rilevava che, se anche fossero stati sussistenti i presupposti della postergazione al momento della erogazione finanziamento, gli stessi sarebbero comunque venuti meno al momento della proposizione della domanda di restituzione.
Difatti, allegava che, con delibera assembleare del 22 settembre 2023 (doc. 2 allegato al ricorso monitorio) la società opponente procedeva al totale ripianamento delle perdite pregresse ed alla integrale ricostituzione del capitale sociale (azzerato proprio al fine di conseguire il suindicato ripianamento), mediante il contestuale aumento del medesimo, con sovrapprezzo da utilizzare sempre per il predetto ripianamento.
pagina 2 di 6 A seguito della suindicata operazione, pertanto, era stato integralmente ricostituito il patrimonio netto della società, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2467 c.c.
In tale sede, i soci , ed (i primi due, rispettivamente, Parte_2 Parte_3 Parte_4 presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, formato da tre amministratori), nel sottoscrivere l'aumento di capitale di cui sopra, incluse le ulteriori quote rimaste inoptate dagli altri soci, chiedevano ed ottenevano la imputazione ai dovuti corrispondenti versamenti dei crediti da essi vantati verso la società, derivanti da finanziamenti soci della medesima natura rispetto a quello oggetto di causa. Consentendo la suindicata imputazione, la società ha restituito i finanziamenti infruttiferi in precedenza eseguiti dagli altri soci (ad eccezione di quello eseguito dal concludente).
Ulteriore rilevanza, infine, assumevano le valutazioni espresse dagli amministratori della opponente, nella relazione ex art. 2482 cod. civ. di giorno 8.9.2022 (doc. n. 1 all. al monitorio), e confermate dalla successiva relazione del 22 marzo 2023 (v. doc. 2 all. al monitorio) le quali fornivano un'indicazione positiva di operatività della società nell'assolvimento degli impegni assunti.
In conclusione, chiedeva: “Piaccia al Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nel merito rigettare la avversa opposizione per le ragioni esposte in parte narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il medesimo decreto ingiuntivo con la stessa opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. veniva confermata l'udienza del 13.5.2024, indicata nell'atto di citazione, e venivano assegnati alle parti termini ex art. 171 ter cpc.
Nelle memorie ex art. 171 ter n.1 la società opponente allegava:
- estratto conto PR con indicazione dei versamenti relativi ai finanziamenti effettuati dai soci;
- contabile relativa al versamento dell' ex socio (effettuato il 22.12.2208); Controparte_1
- bilancio di esercizio al 31.12.2008, nel quale si registrava il complessivo indebitamento di € 4.105.626 ed un patrimonio netto di € 898.693;
- bilancio di esercizio al 31.12.2009 (anno in cui gli altri soci effettuavano i propri finanziamenti), nel quale si registrava il complessivo indebitamento di € 3.703.324 ed un patrimonio netto di € 916.327;
- bilancio di esercizio al 31.12.2022;
- situazione economico/patrimoniale al 31.01.2024, dal quale si deduce il complessivo indebitamento di € 2.940.608,52 ed un patrimonio netto di € 122.470,98 .
In buona sostanza, quindi: -nell'anno del finanziamento dell' (2008) il rapporto Controparte_1 debiti/patrimonio netto era pari a 4,568; -nell'anno del completamento dei finanziamenti degli altri soci (2009) il rapporto debiti/patrimonio netto era pari a 4,041; -al 31.01.2024 il rapporto debiti/patrimonio netto è pari a 24,010, con uno squilibrio patrimonio netto/indebitamento pari a sei volte in più.
Inoltre, il dato in questione emergeva anche con riguardo al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, che non era stato impugnato dall'opposto.
Quanto alla delibera in assemblea straordinaria del 22 settembre 2022, il ripianamento delle perdite
(di oltre mezzo milione di euro) e la ricostituzione del capitale, erano serviti a soccorrere la situazione emergenziale della società (v. relazione amministratori 25.2.2023 allegata al verbale assembleare del
22 marzo 2023, sub. n. 2 in monitorio;
v. altresì bilancio al 31.12.2022 sub. doc. 5 citazione Pt_1 opponente, in cui si evidenzia la riduzione del debito verso i soci per € 320.000,00)
Difatti, al ripianamento ed alla ricostituzione del capitale non era conseguito nessun beneficio finanziario, posto che, all'esito della copertura delle perdite registrate al 31.12.2022 e della ricostituzione del capitale, era stata ripristinata la situazione societaria al 31.12.2021.
pagina 3 di 6 Infine, rilevava che, come da bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, il patrimonio netto della società ammontava ad € 35.103,00 mentre l'indebitamento della società era pari ad € 2.559.024,00.
Nelle memorie ex art. 171 ter n.2 la società opposta rilevava come nel marzo 2023 la società aveva potuto accedere al credito bancario ricevendo finanziamenti da parte di Banca OL PO di US (oggi B.A.P.S.), mediante proroga degli affidamenti concessi alla società opponente per € 400.000,00 (v. doc.ti sub. 2 e 3 citazione opponente); inoltre, in data 30 marzo 2023, , aveva CP_3 concesso all'opponente la dilazione in 24 mensilità del credito dell'importo di € 70.000,00, da quest'ultima vantato (v. doc. sub. 7 citazione opponente).
Indice della solidità finanziaria della società era costituito anche il fatto che la società continuava ad adempiere alle proprie obbligazioni relative alle rate del mutuo acceso presso PR (ora PRS)(v. doc.ti sub. 4 e 5 citazione opponente).
In via istruttoria, chiedeva disporsi prova per testi e, in via subordinata, CTU contabile.
Di poi, con ordinanza relativa all'udienza del 13.5.2024, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, parimenti, venivano rigettate le istanze istruttorie e si rinviava all'udienza di discussione del 20.1.2025, con termini per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, all'udienza del 20.1.2025 la causa veniva posta in decisione.
*******************
Tanto esposto, ritiene il Collegio che l'opposizione è fondata e va accolta. La questione in diritto portata all'attenzione del Collegio riguarda l'applicazione al caso di specie dell'art. 2467 c.c., ai sensi del quale i crediti da finanziamenti concessi dai soci in favore della società, “eseguiti in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento”, sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori terzi. Orbene, la postergazione legale prevista dalla norma in esame opera come una condizione sospensiva dell'esigibilità del credito del socio, di conseguenza, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di cui all'art. 2467 c.c., ove persistente al momento della richiesta di rimborso.
La ratio della norma è quella di proteggere i creditori dal rischio di mancata soddisfazione del credito, e l'inesigibilità perdura fino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico- finanziaria della società.
Difatti, nel caso in cui la società necessiti di risorse, in una condizione economico-finanziaria che suggerisca l'opportunità di procedere a un conferimento, e il socio, invece di aumentare il proprio investimento, attivi un finanziamento, per evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori, il diritto di credito del socio viene assoggettato al regime di cui all'art. 2467 c.c.
Si rammenta che la restituzione di un finanziamento, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2467
c.c., può generare responsabilità, anche di natura penale, in capo agli amministratori.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La società, e per essa l'organo amministrativo, è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, pur contrattualmente “scaduto”, qualora al momento della richiesta di rimborso perduri la situazione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. già esistente alla data di erogazione del finanziamento, ed è dovere dell'organo amministrativo verificare l'esistenza di tale situazione di squilibrio mediante l'adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Il giudice deve rigettare la domanda di
pagina 4 di 6 rimborso del finanziamento proposta dal socio nei confronti della società qualora la condizione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. persista al momento della decisione. In caso di azione giudiziale di rimborso del finanziamento proposta dal socio nei confronti della società, la sussistenza dello squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. è fatto impeditivo del credito al rimborso del socio, rilevabile d'ufficio dal giudice in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che il predetto squilibrio risulti provato ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio” (Cass., 15 maggio 2019, n. 12994; conf. Cass., 20 agosto 2020, n. 17421).
Trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, l'onere della prova dell'esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito da restituzione del finanziamento vantato dal socio grava sulla società debitrice, ed, in particolare, la situazione di crisi ex art. 2467 c.c. deve risultare provata ex actis secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.
Di conseguenza, il finanziamento del socio deve sempre essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso, e successivamente, nel momento in cui viene richiesto il rimborso, era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori.
Dall'analisi dei documenti prodotti, i bilanci dalla società opponente ed ai dati contabili esposti, appare evidente l'applicabilità del disposto di cui all'art.2467 c.c.
In particolare, l'opponente ha allegato i seguenti documenti:
- bilancio di esercizio al 31.12.2008 (anno in cui l'opposto ha effettuato il finanziamento), dal quale si riscontra un complessivo indebitamento di € 4.105.626 ed un patrimonio netto di € 898.693;
- bilancio di esercizio al 31.12.2009 (anno in cui gli altri soci effettuavano i propri finanziamenti), complessivo indebitamento di € 3.703.324 ed un patrimonio netto di € 916.327;
- bilancio di esercizio al 31.12.2022;
- situazione economico/patrimoniale al 31.01.2024, dal quale si deduce il complessivo indebitamento di € 2.940.608,52 ed un patrimonio netto di € 122.470,98 .
La società ha, altresì, prodotto gli estratti conto dai quali risultano diversi indebitamenti, ha allegato i piani di rateizzazione attivi e, si rileva che il quadro complessivo evidenzia la presenza di un “rischio di insolvenza” della società, ovvero uno stato squilibrio che giustifichi l'anticipazione della tutela dei creditori sociali.
L'opposto eccepisce la circostanza che tutti gli attuali soci della opponente abbiano ricevuto da quest'ultima, nell'anno 2022, la restituzione dei finanziamenti infruttiferi in precedenza concessi, per un totale di € 320.000,00.
Tuttavia, esaminando i documenti allegati, si rileva che, all'assemblea straordinaria del 22.9.2022 è stato deliberato un ripianamento delle perdite con ricostituzione del capitale sociale, operato anche con l'utilizzo ed il conferimento “a capitale” dei finanziamenti infruttiferi dei soci, senza alcun beneficio finanziario per la società e, pertanto, tale “compensazione” non ricade nell'operatività dell'art. 2467 c.c.
Difatti, posto che, con tale operazione, i soci hanno rinunziato al diritto alla restituzione,
“convertendo” il loro credito in versamento, di fatto rinunziando al credito stesso, non sono stati lesi i diritti degli altri creditori.
In conclusione, la postergazione può considerarsi venuta meno solo ove effettivamente sia stato pagina 5 di 6 rimosso lo stato di crisi, e determinato un riequilibrio patrimoniale tale da assicurare l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori.
Nel caso di specie, l'opponente ha dato prova ex actis dell'attualità dello stato di crisi della società, con la conseguenza che il credito dell'ex socio resta di natura postergata, dunque Controparte_1 inesigibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 3246/2023 emesso il 22.8.2023 dal Tribunale di Catania,
Sezione Imprese, all'interno del procedimento n. 8437/2023 R.G., notificato in data 6.9.2023;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, il 19 febbraio 2025
IL PRESIDENTE R.
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6