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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 948/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Gaetano Campo Giudice dott. Paolo Talamo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 29/11/2021 da
- C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Marra e dall'Avv. Marco Carluccio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Presicce, alla Via Cattaneo n.32, Parte appellante contro
C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 llon, del Foro di Pad letto il difensore con studio professionale in via D. Valeri n. 5 in Padova, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 568/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 28.11.2021 e non notificata.
In punto: risarcimento danni: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr 568/2021 emessa dal Tribunale di Padova, Giudice Dott. Mauro Della Casa, nel giudizio recante R.G. 790/2020, depositata in cancelleria in data 28.10.2021 e notificata in data 29.10.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure alle quali integralmente ci si riporta;
3. in via istruttoria (…)
Per parte appellata: Contrariis rejectis rigettarsi l'appello proposto da e le domande Parte_1 ivi contenute, anche in via istruttoria, con ogni statuizione conseguente, e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado. Spese e competenze di lite rifuse. In via istruttoria (…)
1 *
Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il Tribunale di Padova dichiarava nullo il ricorso proposto da , con cui quest'ultimo, Parte_1 stenotipista di udienza con inquadramento al 2° livello del CCNL multiservizi assunto con <contratto di lavoro a tempo indeterminato part time pari a 20 ore settimanali come socio lavoratore>> poi commutato in contratto a tempo pieno (40 ore settimanali), chiedeva il riconoscimento del 4° livello del medesimo CCNL, la maggiorazione per lavoro straordinario e il compenso per l'attività relativa allo stralcio del processo IL (Tribunale di Reggio-Emilia); lamentava, altresì, l'uso e quindi l'usura del computer personale per motivi lavorativi (non essendo stato dotato degli strumenti di lavoro) e con ciò il relativo corrispettivo previsto dal CCNL, la mancata formazione inerente ai corsi sulla sicurezza, la distribuzione discriminatoria del lavoro tale da non consentirgli il raggiungimento delle 40 ore settimanali, l'errato calcolo dei caratteri digitatati (effettuato su files word anziché sul file .pdf), comportamenti mobbizzanti conseguenti alla richiesta di un permesso giornaliero e, infine, di avere contratto, in conseguenza del mobbing patito, uno stato d'ansia.
1.1. Il giudice di prime cure rilevava come le pretese dell'odierno appellante
<trovassero titolo in accordi sindacali il cui contenuto non è allegato in ricorso>> ed inoltre come i dedotti comportamenti mobbizzanti non fossero allegati in modo intellegibile.
Inoltre, a motivo dell'affermata nullità dell'atto introduttivo, il Tribunale di Padova evidenziava la mancata dimostrazione delle patologie lamentate e la contraddizione tra la richiesta di compenso per ore non lavorate e lo svolgimento di lavoro straordinario.
1.2. Pertanto, visto il difetto di allegazioni minime, il primo giudice dichiarava nullo il ricorso con la condanna del lavoratore al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva cinque motivi d'appello il Parte_1 con atto depositato in data 29/11/2021.
2.1. Preliminarmente, l'appellante ricostruiva l'iter del procedimento avanti al giudice di prime cure, sottolineando come in data 8.4.2020 il ricorso fosse stato iscritto a ruolo, ma la dimensione degli allegati impedisse la creazione di un'unica busta telematica per il deposito della documentazione, limitando così il deposito ai soli allegati da 1 a 7, escludendo i rimanenti (da 8 a 16).
2 Conseguentemente, il effettuava un secondo deposito in data Parte_1
12.5.2020, dimettendo l'integrale documentazione.
All'udienza del 28.10.2021 il primo giudice dichiarava inammissibile tale produzione in quanto tardiva e, pertanto, rilevava, con la sentenza qui appellata, la nullità del ricorso.
2.2. Con il primo e secondo motivo d'impugnazione, l'appellante lamentava la mancata ammissione dei mezzi di prova da parte del primo giudice.
In particolare, il evidenziava come il giudice di prime cure avesse Parte_1 ignorato le richieste di ascolto dei testimoni avanzate dal lavoratore, nonostante la loro centralità per dimostrare il mobbing subito, e richiamava l'articolo 421 c.p.c. inerente ai poteri istruttori del giudice del lavoro, alla luce dei quali il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'acquisizione d'ufficio del CCNL di riferimento. Peraltro, il CCNL sarebbe stato più volte citato in ricorso e, conseguentemente, la produzione in giudizio sarebbe stata superflua.
In aggiunta a ciò, il primo giudice non avrebbe esaminato nemmeno le parti del ricorso supportate da documentazione e ribadiva le richieste di adeguamento del compenso e di riconoscimento di lavoro straordinario.
2.3. Con il terzo motivo d'impugnazione, il ribadiva come il Parte_1 diritto di difesa di non avesse subìto alcun pregiudizio per il CP_1 ritardo nel deposito, visto che non era costituita e che erano trascorsi 534 giorni tra il secondo deposito e l'udienza.
2.4. Con il quarto motivo di censura, l'appellante lamentava la mancata applicazione dell'articolo 421 c.p.c., inerente ai poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro, che avrebbe consentito, nei limiti previsti ex lege, l'accertamento della verità sostanziale oggetto di causa, evitando che eventuali vizi di forma precludano tale attività.
Pertanto, l'inammissibilità pronunciata dal primo giudice sarebbe stata erronea e ingiustificata, oltre che irrispettosa del principio della ricerca della verità materiale perseguita dal rito lavoro. A supporto, richiamava giurisprudenza di legittimità, alla luce della quale il giudice ha il potere – dovere di assumere d'ufficio documenti e prove in una situazione di incertezza oggettiva.
2.5. Con il quinto motivo d'impugnazione, l'appellante richiamava il testo dell'articolo 437, comma 2, c.p.c., relativo all'ammissione di nuovi mezzi di prova, qualora indispensabili alla risoluzione della causa.
3 A supporto, richiamava giurisprudenza di legittimità.
3. Si costituiva ritualmente la , che Controparte_2 contestava le difese avverse e instava per la conferma della sentenza.
3.1 Preliminarmente, a motivazione della richiesta affermazione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, la cooperativa sottolineava l'inadempimento di controparte dell'onere di produrre i documenti su cui basava il proprio gravame;
ciò avrebbe dovuto comportare il respingimento dell'appello per l'impossibilità di provvedervi successivamente, alla luce degli articoli 348 – bis e 348 – ter c.p.c.
In aggiunta a ciò, il on avrebbe delineato l'oggetto del giudizio, Parte_1 non indicando le questioni oggetto dell'appello e le parti della sentenza impugnate;
non è infatti sufficiente la mera riproposizione delle tesi esposte in primo grado, alla luce degli articoli 342 e 434 c.p.c.
I motivi indicati dall'appellante, infatti, sarebbero generici e slegati dalla sentenza, non essendo state indicate le modifiche richieste, le circostanze da cui sarebbe sorta la violazione di legge e la rilevanza ai fini della decisione impugnata;
l'appello sarebbe, pertanto, inammissibile. A supporto, richiamava giurisprudenza di legittimità.
3.2 Nel merito, la società evidenziava come il primo giudice non potesse sopperire, con i propri poteri istruttori, alle carenze del ricorso e della produzione documentale del Parte_1
In aggiunta a ciò, evidenziava l'applicabilità al solo giudizio CP_1
d'appello dell'articolo 437, comma 2, c.p.c., non rilevando, pertanto, la doglianza di controparte sulla sua applicabilità avanti al giudice di prime cure.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 16/3/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 7/3/2024 e al 2/10/2025 in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'appello, invero infondato in ragione dello scarno contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come rilevato dal giudice di prime cure, è inammissibilmente proposto e tale deve essere dichiarato.
6. Deve infatti essere detto come il Tribunale di Padova abbia rilevato il difetto di allegazione – non l'assenza di prova (non essendo stato peraltro
4 dimesso dal alcun documento nel presente giudizio) - da parte Parte_1 dell'odierno appellante, già ricorrente in primo grado.
6.1. Il Tribunale di Padova ha quindi, in ragione del rilevato difetto di allegazione, dichiarato, con sentenza, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e, in tal modo, definito il processo di primo grado tra le parti.
Il Tribunale di Padova, senza essere su tale specifico aspetto contestato dall'appellante, non ha ritenuto, in applicazione della previsione di cui all'art. 164, co. 5 cpc, di consentire al di integrare il proprio ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado.
6.2. Ora, a fronte delle ragioni esposte dal giudice di prime cure a motivazione della propria decisione (la si ripete: nullità dell'atto introduttivo per difetto di allegazione) il a contestato la sentenza di primo grado per non Parte_1 avergli consentito il giudice Padovano di produrre documentazione (una porzione dei documenti che il era intenzionato a produrre e Parte_1 che, invero, già aveva dimesso ben prima che la parte convenuta chiedesse di accedere al fascicolo di ufficio); questa (la mancata autorizzazione a produrre documenti, come detto, già prodotti), essendo circostanza del tutto estranea all'iter motivazionale della sentenza di primo grado.
6.3. Ciò detto, rileva il Collegio come l'atto di appello, come sopra concepito, certamente non dialoghi con la pronuncia appellata di modo che non ne scalfisce affatto gli argomenti fondanti la decisione.
Un appello così congeniato è, evidentemente, inammissibile;
ciò a prescindere dal fatto che la pronuncia di primo grado abbia ben evidenziato il tratto caratterizzante il ricorso introduttivo del giudizio rilevandone l'evidente difetto allegatorio.
7. Deve poi essere evidenziato, ciò integrando ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso d'appello, come gli argomenti di impugnazione esposti dal i sostanzino, esclusivamente, in motivi per così dire Parte_1 demolitori della pronuncia di primo grado.
In altri termini, il focalizza le proprie considerazioni sul perché Parte_1 ritenga essere errata la pronuncia di primo grado. L'appellante, tuttavia, limitandosi, peraltro solo in modo implicito, a rinviare alle considerazioni (scarne) del ricorso di primo grado, nulla argomenta in ordine alle ragioni della ritenuta sussistenza del diritto azionato e, quindi, a proposito della fondatezza della propria domanda.
5 Trattasi in tutta evidenza di omissione, parimenti foriera di una pronuncia di inammissibilità del ricorso di appello che, a ben vedere, rende superflua ogni considerazione, di merito, a proposito dell'omessa produzione, nel presente grado, dei documenti che dovrebbero dar prova dei fatti dedotti con il ricorso dimesso in primo grado.
8. L'atto di appello, così come congeniato, è quindi, per la duplice ragione sopra esplicitata, inammissibile e non semplicemente infondato.
9. Quanto, infine, alle spese di lite, queste non possono che seguire la soccombenza ed essere pertanto poste a carico dell'appellante secondo la previsione del DM 55/14 e successive modificazioni, secondo valori mediani tra i minimi ed il medi di scaglione tenuto conto del valore di controversia (circa € 7.500,00), di quanto già liquidato in primo grado e, in ogni caso, del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado liquidate in € 2.500,00 oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Gaetano Campo Giudice dott. Paolo Talamo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 29/11/2021 da
- C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Marra e dall'Avv. Marco Carluccio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Presicce, alla Via Cattaneo n.32, Parte appellante contro
C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 llon, del Foro di Pad letto il difensore con studio professionale in via D. Valeri n. 5 in Padova, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 568/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 28.11.2021 e non notificata.
In punto: risarcimento danni: altre ipotesi.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr 568/2021 emessa dal Tribunale di Padova, Giudice Dott. Mauro Della Casa, nel giudizio recante R.G. 790/2020, depositata in cancelleria in data 28.10.2021 e notificata in data 29.10.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure alle quali integralmente ci si riporta;
3. in via istruttoria (…)
Per parte appellata: Contrariis rejectis rigettarsi l'appello proposto da e le domande Parte_1 ivi contenute, anche in via istruttoria, con ogni statuizione conseguente, e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado. Spese e competenze di lite rifuse. In via istruttoria (…)
1 *
Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il Tribunale di Padova dichiarava nullo il ricorso proposto da , con cui quest'ultimo, Parte_1 stenotipista di udienza con inquadramento al 2° livello del CCNL multiservizi assunto con <contratto di lavoro a tempo indeterminato part time pari a 20 ore settimanali come socio lavoratore>> poi commutato in contratto a tempo pieno (40 ore settimanali), chiedeva il riconoscimento del 4° livello del medesimo CCNL, la maggiorazione per lavoro straordinario e il compenso per l'attività relativa allo stralcio del processo IL (Tribunale di Reggio-Emilia); lamentava, altresì, l'uso e quindi l'usura del computer personale per motivi lavorativi (non essendo stato dotato degli strumenti di lavoro) e con ciò il relativo corrispettivo previsto dal CCNL, la mancata formazione inerente ai corsi sulla sicurezza, la distribuzione discriminatoria del lavoro tale da non consentirgli il raggiungimento delle 40 ore settimanali, l'errato calcolo dei caratteri digitatati (effettuato su files word anziché sul file .pdf), comportamenti mobbizzanti conseguenti alla richiesta di un permesso giornaliero e, infine, di avere contratto, in conseguenza del mobbing patito, uno stato d'ansia.
1.1. Il giudice di prime cure rilevava come le pretese dell'odierno appellante
<trovassero titolo in accordi sindacali il cui contenuto non è allegato in ricorso>> ed inoltre come i dedotti comportamenti mobbizzanti non fossero allegati in modo intellegibile.
Inoltre, a motivo dell'affermata nullità dell'atto introduttivo, il Tribunale di Padova evidenziava la mancata dimostrazione delle patologie lamentate e la contraddizione tra la richiesta di compenso per ore non lavorate e lo svolgimento di lavoro straordinario.
1.2. Pertanto, visto il difetto di allegazioni minime, il primo giudice dichiarava nullo il ricorso con la condanna del lavoratore al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva cinque motivi d'appello il Parte_1 con atto depositato in data 29/11/2021.
2.1. Preliminarmente, l'appellante ricostruiva l'iter del procedimento avanti al giudice di prime cure, sottolineando come in data 8.4.2020 il ricorso fosse stato iscritto a ruolo, ma la dimensione degli allegati impedisse la creazione di un'unica busta telematica per il deposito della documentazione, limitando così il deposito ai soli allegati da 1 a 7, escludendo i rimanenti (da 8 a 16).
2 Conseguentemente, il effettuava un secondo deposito in data Parte_1
12.5.2020, dimettendo l'integrale documentazione.
All'udienza del 28.10.2021 il primo giudice dichiarava inammissibile tale produzione in quanto tardiva e, pertanto, rilevava, con la sentenza qui appellata, la nullità del ricorso.
2.2. Con il primo e secondo motivo d'impugnazione, l'appellante lamentava la mancata ammissione dei mezzi di prova da parte del primo giudice.
In particolare, il evidenziava come il giudice di prime cure avesse Parte_1 ignorato le richieste di ascolto dei testimoni avanzate dal lavoratore, nonostante la loro centralità per dimostrare il mobbing subito, e richiamava l'articolo 421 c.p.c. inerente ai poteri istruttori del giudice del lavoro, alla luce dei quali il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'acquisizione d'ufficio del CCNL di riferimento. Peraltro, il CCNL sarebbe stato più volte citato in ricorso e, conseguentemente, la produzione in giudizio sarebbe stata superflua.
In aggiunta a ciò, il primo giudice non avrebbe esaminato nemmeno le parti del ricorso supportate da documentazione e ribadiva le richieste di adeguamento del compenso e di riconoscimento di lavoro straordinario.
2.3. Con il terzo motivo d'impugnazione, il ribadiva come il Parte_1 diritto di difesa di non avesse subìto alcun pregiudizio per il CP_1 ritardo nel deposito, visto che non era costituita e che erano trascorsi 534 giorni tra il secondo deposito e l'udienza.
2.4. Con il quarto motivo di censura, l'appellante lamentava la mancata applicazione dell'articolo 421 c.p.c., inerente ai poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro, che avrebbe consentito, nei limiti previsti ex lege, l'accertamento della verità sostanziale oggetto di causa, evitando che eventuali vizi di forma precludano tale attività.
Pertanto, l'inammissibilità pronunciata dal primo giudice sarebbe stata erronea e ingiustificata, oltre che irrispettosa del principio della ricerca della verità materiale perseguita dal rito lavoro. A supporto, richiamava giurisprudenza di legittimità, alla luce della quale il giudice ha il potere – dovere di assumere d'ufficio documenti e prove in una situazione di incertezza oggettiva.
2.5. Con il quinto motivo d'impugnazione, l'appellante richiamava il testo dell'articolo 437, comma 2, c.p.c., relativo all'ammissione di nuovi mezzi di prova, qualora indispensabili alla risoluzione della causa.
3 A supporto, richiamava giurisprudenza di legittimità.
3. Si costituiva ritualmente la , che Controparte_2 contestava le difese avverse e instava per la conferma della sentenza.
3.1 Preliminarmente, a motivazione della richiesta affermazione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, la cooperativa sottolineava l'inadempimento di controparte dell'onere di produrre i documenti su cui basava il proprio gravame;
ciò avrebbe dovuto comportare il respingimento dell'appello per l'impossibilità di provvedervi successivamente, alla luce degli articoli 348 – bis e 348 – ter c.p.c.
In aggiunta a ciò, il on avrebbe delineato l'oggetto del giudizio, Parte_1 non indicando le questioni oggetto dell'appello e le parti della sentenza impugnate;
non è infatti sufficiente la mera riproposizione delle tesi esposte in primo grado, alla luce degli articoli 342 e 434 c.p.c.
I motivi indicati dall'appellante, infatti, sarebbero generici e slegati dalla sentenza, non essendo state indicate le modifiche richieste, le circostanze da cui sarebbe sorta la violazione di legge e la rilevanza ai fini della decisione impugnata;
l'appello sarebbe, pertanto, inammissibile. A supporto, richiamava giurisprudenza di legittimità.
3.2 Nel merito, la società evidenziava come il primo giudice non potesse sopperire, con i propri poteri istruttori, alle carenze del ricorso e della produzione documentale del Parte_1
In aggiunta a ciò, evidenziava l'applicabilità al solo giudizio CP_1
d'appello dell'articolo 437, comma 2, c.p.c., non rilevando, pertanto, la doglianza di controparte sulla sua applicabilità avanti al giudice di prime cure.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 16/3/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 7/3/2024 e al 2/10/2025 in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
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5. L'appello, invero infondato in ragione dello scarno contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come rilevato dal giudice di prime cure, è inammissibilmente proposto e tale deve essere dichiarato.
6. Deve infatti essere detto come il Tribunale di Padova abbia rilevato il difetto di allegazione – non l'assenza di prova (non essendo stato peraltro
4 dimesso dal alcun documento nel presente giudizio) - da parte Parte_1 dell'odierno appellante, già ricorrente in primo grado.
6.1. Il Tribunale di Padova ha quindi, in ragione del rilevato difetto di allegazione, dichiarato, con sentenza, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e, in tal modo, definito il processo di primo grado tra le parti.
Il Tribunale di Padova, senza essere su tale specifico aspetto contestato dall'appellante, non ha ritenuto, in applicazione della previsione di cui all'art. 164, co. 5 cpc, di consentire al di integrare il proprio ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado.
6.2. Ora, a fronte delle ragioni esposte dal giudice di prime cure a motivazione della propria decisione (la si ripete: nullità dell'atto introduttivo per difetto di allegazione) il a contestato la sentenza di primo grado per non Parte_1 avergli consentito il giudice Padovano di produrre documentazione (una porzione dei documenti che il era intenzionato a produrre e Parte_1 che, invero, già aveva dimesso ben prima che la parte convenuta chiedesse di accedere al fascicolo di ufficio); questa (la mancata autorizzazione a produrre documenti, come detto, già prodotti), essendo circostanza del tutto estranea all'iter motivazionale della sentenza di primo grado.
6.3. Ciò detto, rileva il Collegio come l'atto di appello, come sopra concepito, certamente non dialoghi con la pronuncia appellata di modo che non ne scalfisce affatto gli argomenti fondanti la decisione.
Un appello così congeniato è, evidentemente, inammissibile;
ciò a prescindere dal fatto che la pronuncia di primo grado abbia ben evidenziato il tratto caratterizzante il ricorso introduttivo del giudizio rilevandone l'evidente difetto allegatorio.
7. Deve poi essere evidenziato, ciò integrando ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso d'appello, come gli argomenti di impugnazione esposti dal i sostanzino, esclusivamente, in motivi per così dire Parte_1 demolitori della pronuncia di primo grado.
In altri termini, il focalizza le proprie considerazioni sul perché Parte_1 ritenga essere errata la pronuncia di primo grado. L'appellante, tuttavia, limitandosi, peraltro solo in modo implicito, a rinviare alle considerazioni (scarne) del ricorso di primo grado, nulla argomenta in ordine alle ragioni della ritenuta sussistenza del diritto azionato e, quindi, a proposito della fondatezza della propria domanda.
5 Trattasi in tutta evidenza di omissione, parimenti foriera di una pronuncia di inammissibilità del ricorso di appello che, a ben vedere, rende superflua ogni considerazione, di merito, a proposito dell'omessa produzione, nel presente grado, dei documenti che dovrebbero dar prova dei fatti dedotti con il ricorso dimesso in primo grado.
8. L'atto di appello, così come congeniato, è quindi, per la duplice ragione sopra esplicitata, inammissibile e non semplicemente infondato.
9. Quanto, infine, alle spese di lite, queste non possono che seguire la soccombenza ed essere pertanto poste a carico dell'appellante secondo la previsione del DM 55/14 e successive modificazioni, secondo valori mediani tra i minimi ed il medi di scaglione tenuto conto del valore di controversia (circa € 7.500,00), di quanto già liquidato in primo grado e, in ogni caso, del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado liquidate in € 2.500,00 oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
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