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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 15/01/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 644/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11955/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028.2024.00260975.38.000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv.to Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 02820240026097538000 notificata in data 24.3.2025 per tassa automobilistica anno 2017
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici ed in particolare di non ha mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento n. 734374846102, asseritamente notificato il 04/05/2023, e n.
734078740565, asseritamente notificato il 18/11/2020, e la conseguente avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione nonché il difetto di motivazione
Si costituisce in data 1.7.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso, riferibili al solo ente impositore.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania..
In data 2.1.2026 il ricorrente deposita memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso con refusione delle spese in favore degli avvocati avv. Difensore_2 e avv. Difensore_1 quali antistatari.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 23.5.2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 23.6.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato, e come tale dev'essere accolto.
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240026097538000 lamentando l'omesso notifica dei prodromici avvisi di accertamento e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione .
Si osserva pertanto che questione dirimente è quella relativa all'avvenuta o meno notifica degli atti prodromici, incidente sulla perdurante o meno validità della pretesa tributaria e sul maturare o meno della prescrizione.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
La Regione Campania, invero, non costituendosi in giudizio pur a fronte di rituale notifica a mezzo PEC, non ha, infatti ritualmente documentato l'invio e la rituale notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione (nella specie, avviso di accertamento n 734374846102 indicato come notificato in data
4.5.2023 ed avviso nr 734078740565 indicato come notificato in data18.11.2020) che, in materia, è triennale.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza (da limitarsi alla Regione Campania) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 120,00 più oneri accessori, se dovuti, alla refusione del Contributo Unificato e alle spese generali nella misura del
15% in favore degli avvocati antistatari costituiti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11955/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028.2024.00260975.38.000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv.to Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 02820240026097538000 notificata in data 24.3.2025 per tassa automobilistica anno 2017
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici ed in particolare di non ha mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento n. 734374846102, asseritamente notificato il 04/05/2023, e n.
734078740565, asseritamente notificato il 18/11/2020, e la conseguente avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione nonché il difetto di motivazione
Si costituisce in data 1.7.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso, riferibili al solo ente impositore.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania..
In data 2.1.2026 il ricorrente deposita memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso con refusione delle spese in favore degli avvocati avv. Difensore_2 e avv. Difensore_1 quali antistatari.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 23.5.2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 23.6.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato, e come tale dev'essere accolto.
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240026097538000 lamentando l'omesso notifica dei prodromici avvisi di accertamento e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione .
Si osserva pertanto che questione dirimente è quella relativa all'avvenuta o meno notifica degli atti prodromici, incidente sulla perdurante o meno validità della pretesa tributaria e sul maturare o meno della prescrizione.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
La Regione Campania, invero, non costituendosi in giudizio pur a fronte di rituale notifica a mezzo PEC, non ha, infatti ritualmente documentato l'invio e la rituale notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione (nella specie, avviso di accertamento n 734374846102 indicato come notificato in data
4.5.2023 ed avviso nr 734078740565 indicato come notificato in data18.11.2020) che, in materia, è triennale.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza (da limitarsi alla Regione Campania) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 120,00 più oneri accessori, se dovuti, alla refusione del Contributo Unificato e alle spese generali nella misura del
15% in favore degli avvocati antistatari costituiti.