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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori Magistrati: dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1824/2024 V.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nato a [...], in data [...], (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(CL), in data 23.10.1962, (C.F. ), rappresentati e C.F._2 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Romano Francesco Nicoletti (pec:
, presso il cui studio Email_1 sito in Pietraperzia, Via Barone M. Tortorici n. 7, sono elettivamente domiciliati.
*****
Conclusioni delle parti: con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025, entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 14.11.2024 Parte_1
e hanno esposto: di avere contratto matrimonio in Parte_2
Agrigento (AG), in data 29.9.1984, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1984, parte II, Serie A, n. 540; che dal matrimonio sono nati i tre figli il 18.3.1986, Francesco il 9.3.1987, Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e il 13.7.2001, Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
che con decreto cron. n. 1162/2013 del 25.2.2013 il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
22.1.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contraria all'ordinamento e conforme all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Agrigento (AG), in data 29.9.1984 da e , trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato civile del predetto Comune dell'anno 1984, parte II, Serie A, n. 540; omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
nulla sulle spese.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento (AG) di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 14.2.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca