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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4611/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
C.F. , con l'Avv. VARNER Parte_1 C.F._1
ANNA
e
LUISA FRONZA, C.F. , con l'Avv. VARNER ANNA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe, hanno contratto matrimonio concordatario in data
16.10.1991, in Civezzano, come da atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici di stato civile del Comune di Trento, P. I, n. 101, Uff. 1, anno 2008, scegliendo il regime della separazione dei beni. Dall' unione coniugale sono nati i figli e , oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis tra gli odierni ricorrenti, i medesimi depositavano domanda di separazione consensuale presso il Tribunale di Trento, nel procedimento iscritto al n. R.G. 12294/2012, che veniva omologata in data 31.10.2012. Previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dunque, chiedono di dichiarare lo scioglimento del matrimonio (rectius cessazione degli effetti civili) alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti il 16.10.2024, come di seguito riportate:
1-La casa coniugale sita in Trento via Torre d'Augusto n. 22 rimane assegnata alla sig.ra SA NZ, con tutti gli arredi e corredi;
2-I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione.
Con note scritte depositate il 26.10.2024, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio.
Osserva il Tribunale che la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dd. 31.10.2012 nel procedimento iscritto al n. R.G. 12294/2012.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso depositato il 16.10.2024, come riportate nel presente provvedimento, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
16.10.2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.9.1991 in Civezzano, alle condizioni indicate in ricorso, come riportate nel presente provvedimento;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4611/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
C.F. , con l'Avv. VARNER Parte_1 C.F._1
ANNA
e
LUISA FRONZA, C.F. , con l'Avv. VARNER ANNA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe, hanno contratto matrimonio concordatario in data
16.10.1991, in Civezzano, come da atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici di stato civile del Comune di Trento, P. I, n. 101, Uff. 1, anno 2008, scegliendo il regime della separazione dei beni. Dall' unione coniugale sono nati i figli e , oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis tra gli odierni ricorrenti, i medesimi depositavano domanda di separazione consensuale presso il Tribunale di Trento, nel procedimento iscritto al n. R.G. 12294/2012, che veniva omologata in data 31.10.2012. Previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dunque, chiedono di dichiarare lo scioglimento del matrimonio (rectius cessazione degli effetti civili) alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti il 16.10.2024, come di seguito riportate:
1-La casa coniugale sita in Trento via Torre d'Augusto n. 22 rimane assegnata alla sig.ra SA NZ, con tutti gli arredi e corredi;
2-I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione.
Con note scritte depositate il 26.10.2024, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio.
Osserva il Tribunale che la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dd. 31.10.2012 nel procedimento iscritto al n. R.G. 12294/2012.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso depositato il 16.10.2024, come riportate nel presente provvedimento, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
16.10.2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.9.1991 in Civezzano, alle condizioni indicate in ricorso, come riportate nel presente provvedimento;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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