Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 17651/2024 R.G. promosso da
) (avv. BONETTI BARBARA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. BATTAGLIOLA MASSIMILIANO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo confermate da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 15/1/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “a) affido condiviso della figlia minore ai genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Marcheno (BS), Via Marcheno Sopra, 6.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa.
b) Il padre terrà la figlia con sé ogni mercoledì prelevandola da scuola alle 13:45 (o da casa alle ore 14.00)
e la riporterà a scuola giovedì mattina alle 7:45 (ovvero a casa alle ore 7.30 ) e poi, per due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina alle ore 8.00 alla domenica sera, dopo cena;
terrà con sé la figlia nei mesi estivi, in coincidenza con la vacanze scolastiche, per due settimane anche non consecutive, da
il padre potrà tenere con sé la figlia, per la metà delle vacanze scolastiche Natalizie e per la metà delle vacanze Pasquali, con alternanza, di anno in anno, per i giorni di Festa (Natale, Capodanno e Pasqua, compleanni).
c) Il padre si obbliga a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, un importo mensile di € 600,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (al 100%). L'assegno unico universale spetterà al 100% alla madre. Il padre si impegna, altresì, a rimborsare alla sig.ra il 70% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, Pt_1 come da protocollo vigente del Tribunale di Brescia e, come qui di seguito, specificate e concordate: - per la salute - senza il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
- con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali ed fisioterapiche;
trattamenti sanitari non prescritti dal medico curante;
farmaci particolari;
- per l'istruzione - senza il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- con il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero, lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
- extra scolastiche – senza il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
- per la custodia di prole minore: con il preventivo accordo, spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
senza il preventivo accordo: centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- per il divertimento: da concordare, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta, documentata;
d) i ricorrenti confermano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio ovvero prestano l'assenso ai fini della richiesta del passaporto individuale per la figlia.
e) le spese legali sono compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (10/7/2013) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.c.
c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi