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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunitasi in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliera
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1065/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 7380/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, decima sezione civile, in data 24-26/7/2018;
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/1/1954, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giuseppe Fusco (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio pro tempore;
Controparte_2
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore
[...] P.IVA_2
(codice fiscale Controparte_3 non indicato), in persona del Rettore pro tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (c.f. CP_3
); P.IVA_3
_______________________________________________________________________ n. 1065/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10/12/2015, citava in Parte_1 giudizio la il Controparte_1 Controparte_4
deducendo che:
[...]
- aveva frequentato presso l'università di la scuola di CP_3 CP_3 specializzazione in nefrologia (rientrante negli elenchi contenuti nella direttiva
75/362/CEE, art. 7 n. 2) dall'anno 1981/1982 fino all'anno 1984/1985;
- non gli era mai stata corrisposta alcuna remunerazione, come invece previsto dalla direttiva n. 82/76 dell'Unione Europea;
- aveva quindi diritto a percepire dall' l'importo di Lire Controparte_3
21.500.000 (Euro 11.103,82) per ciascuno degli anni di frequenza della scuola di specializzazione (o quanto meno dal 1° gennaio 1983), dovendo applicarsi retroattivamente quanto previsto dal d.lgs. 257/1991 per i soggetti che avevano frequentato la scuola di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991/1992;
- in particolare, tale diritto doveva essere riconosciuto attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 comma 2 d.lgs. 257/1991 (che riconosce la remunerazione esclusivamente ai medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione a partire dall'anno 1991-1992) per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in considerazione del contrasto con le direttive 75/363 e 82/76; dell'art. 3 Cost., stante l'irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi che avevano frequentato la scuola a partire dal 1983
e quelli che l'avevano frequentata a partire dal 1991/1992; degli artt. 33 e 34 Cost. per la compressione del diritto allo studio ed al lavoro;
dell'art. 117 Cost in relazione all'art. 2 del Protocollo addizionale della CEDU per l'ingiustificata compressione del diritto allo studio;
degli artt. 117 e 16 Cost. in relazione all'art. 2 del protocollo n. 4 della CEDU in quanto la mancata corresponsione di adeguata remunerazione (a differenza di quanto avvenuto in altri paesi europei) aveva limitato la libertà di circolazione e stabilimento;
- in via subordinata, sussisteva il diritto a conseguire l'importo di cui all'art. 11 l.
370/1999 – previa dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11 comma 2 l. 370/1999 che riconosceva l'importo di Lire 13.000.000 annue ai soli specializzandi che avevano
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(già Prima sezione civile bis)
ottenuto determinate sentenze in materia dal TAR Lazio – dal
[...]
; si trattava infatti di una legge – provvedimento del tutto Controparte_4 ingiustificata;
- in via ancora gradata sussisteva il diritto al risarcimento del danno (nella misura di € 11.103,82 per ciascun anno) da parte dello Stato per la mancata attuazione della disciplina comunitaria nel periodo 1983 – 1991.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute che eccepivano la prescrizione dei diritti vantati e, comunque, l'infondatezza delle pretese in quanto l'attore aveva cominciato a frequentare la scuola prima della scadenza prevista per l'attuazione delle direttive (31/12/1982).
Con sentenza n. 7380/2018, il Tribunale rigettava le domande dell'attore
(condannandolo al pagamento delle spese), osservando che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, spettava allo Stato stabilire le modalità attraverso le quali doveva rimediarsi alla mancata attuazione di direttive comunitarie non auto esecutive.
Nel caso di specie, tale rimedio era stato individuato nel risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, sicché il relativo diritto si prescriveva nel termine ordinario.
Quanto alla decorrenza di tale termine lo stesso era stato individuato nel 27/10/1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 d.lgs. 370/1999, che aveva riconosciuto, per gli iscritti anteriormente all'anno accademico 1990/1991, il diritto alla borsa di studio esclusivamente a coloro che erano destinatari si sentenze favorevoli irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, determinando per tutti gli altri la certezza che lo Stato non avrebbe emanato altri atti di adempimento della normativa europea. Pertanto, il diritto dell'attore era prescritto, non risultando atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica della citazione e non potendo condividersi quanto sostenuto dall'attore in ordine alla natura permanente dell'obbligazione indennitaria, smentito dalla giurisprudenza della
S.C. (richiamava espressamente Cass. 17350/2011).
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 26/2/2019, osservando che: Parte_1
- il Tribunale non si era pronunciato in ordine alla domanda, proposta in via principale, di riconoscimento del compenso in base all'art. 8 comma 2 d.lgs. 257/1991, previa disapplicazione dell'art. 8 d.lgs. 257/1991 in aperto contrasto con la disciplina comunitaria;
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(già Prima sezione civile bis)
- in via subordinata, il Tribunale avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2 d.lgs. 257/1991 per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che, invece, non aveva tenuto in alcuna considerazione;
- del pari era stata omessa ogni valutazione circa l'illegittimità costituzionale della l. 370/1999;
- era errata la statuizione in ordine alla prescrizione, in considerazione del carattere permanente della violazione e dell'impossibilità per il medico di rendersi conto della definitiva compressione del proprio diritto per effetto della legge 370/1999; inoltre, allo
Stato, che ha tenuto una condotta inadempiente ed inerte, dovrebbe essere preclusa la formulazione di un'eccezione di prescrizione per impedire la tutela dei diritti dei danneggiati, sicché, anche sotto tale profilo, si avrebbe la violazione degli artt. 2, 24, 111,
113 e 117 Cost.;
Ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle seguenti conclusioni già rassegnate innanzi al Tribunale: “- in via principale, previa disapplicazione in parte qua dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 257/91 ovvero, se del caso, la sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per vedere sancita la incostituzionalità dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 257/91 nella parte in cui esclude da ogni diritto alla retribuzione i medici specializzandi italiani del periodo 1983-1991, accertare la esistenza del diritto del dott. alla fruizione, per l'anno accademico Parte_1
1982/83, a partire dal 1° gennaio 1983, e per gli anni accademici 1983/84, 1984/85, della remunerazione contemplata per i medici specializzandi dal predetto d.lgs. 257/91 e, per
l'effetto, condannare la Università di ovvero le altre CP_3 CP_3
Amministrazioni resistenti, all'adempimento mediante corresponsione, in favore di esso dott. di un importo complessivamente pari a € 33.311,46 (€ 11.103,82 annuali), Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo;
- in via affatto gradata -previa disapplicazione in parte qua dell'art. 11 l. 370/99 ovvero, se del caso, sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per vedere sancita la incostituzionalità dell'art. 11 l. 370/99 nella parte in cui esclude da ogni diritto alla retribuzione i medici specializzandi italiani del periodo 1983-1991 diversi da quelli colà espressamente contemplati comechè destinatari di talune specifiche
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(già Prima sezione civile bis)
sentenze del TAR Lazio passate in giudicato- provvedere alla declaratoria del diritto del dott. alla fruizione, per gli anni accademici 1982/82, 1983/84, 1984/85, della Parte_1
“borsa di studio” prevista dal predetto art. 11 l. 370/99 e, per l'effetto, condannare il
all'adempimento, ovvero le altre Controparte_4
Amministrazioni intimate, mediante corresponsione, in favore di esso dott. , di Parte_1 un importo complessivamente pari a € 20.141,82 (€ 6.713,94 annuali), oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di riconosciuta compatibilità con la
Costituzione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 257/91 –ovvero, in linea assolutamente gradata, dell'art. 11 l. 370/99- accertare il colpevole ed inescusabile ritardo con il quale la
Repubblica Italiana ha provveduto a recepire le direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE e, per
l'effetto, condannare essa Repubblica Italiana al risarcimento dei danni conseguentemente ritratti dall'attore, provvedendo a corrispondergli: a) l'importo che avrebbe percepito in caso di tempestivo recepimento delle direttive, complessivamente pari a € 33.311,46 (€ 11.103,82 annuali), ovvero la somma che in via equitativa vorrà determinare codesto ecc.mo Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal verificarsi del fatto illecito e fino al soddisfo;
b) una somma da liquidarsi in via equitativa, per il danno riveniente dalla inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri nonché al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali”.
Si sono costituiti, con comparsa depositata il 15/4/2019, la
[...]
il e Controparte_1 Controparte_4
l' che hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni già svolte Controparte_3 nel giudizio di primo grado ed in particolare quella relativa all'insussistenza del diritto alla remunerazione, avendo il cominciato il corso di specializzazione prima del Parte_1
1° gennaio 1983.
All'udienza del 29/4/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini abbreviati, ex art. 190 comma 2° c.p.c., di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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(già Prima sezione civile bis)
1. Prima di esaminare i motivi di impugnazione, appare opportuno, per completezza, nonché per agevolare la lettura del provvedimento, ricostruire, per sommi capi, la complessa vicenda normativa in questione.
Con le direttive comunitarie 75/362 (cd. di riconoscimento) e 75/363 (cd. di coordinamento), venivano stabilite le basi per il riconoscimento dei titoli dei medici degli stati membri e per il coordinamento delle discipline dei vari paesi;
quindi, con la direttiva
82/76, alla quale doveva essere data attuazione entro il 31/12/1982, veniva riconosciuto il diritto dei medici specializzandi ad una “adeguata rimunerazione”.
Con sentenza del 7/7/1987, nella causa n. 49/86, la Corte di Giustizia Europea dichiarava la violazione, da parte della Repubblica Italiana, degli obblighi comunitari, non avendo conformato la legislazione interna alla direttiva n. 82/76.
Le prime due direttive venivano recepite, quindi, con la legge 217/1987, mentre la direttiva 82/76 veniva definitivamente attuata con il d.lgs. 257/1991, con il quale venivano fissati i diritti ed i doveri degli specializzandi e veniva riconosciuta loro una borsa di studio di Euro 11.103,82 (Lire 22.467.504) annui, da adeguare periodicamente con le modalità stabilite nell'art. 6; le disposizioni di tale decreto trovavano applicazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.
Successivamente, le norme delle tre direttive in questione venivano raccolte e coordinate nella direttiva 93/16.
Con d.lgs. 368/99, lo Stato Italiano disciplinava nuovamente la materia, con la previsione di una remunerazione più elevata per gli specializzandi, nonché della copertura previdenziale, ma il decreto rimaneva sostanzialmente privo di efficacia, in quanto non veniva emesso il decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Successivamente, l'art. 1 comma 300 l. 266/05 modificava l'art. 37 d.lgs.
368/1999, prevedendo che le scuole di specializzazione stipulassero con gli specializzandi un “contratto di formazione specialistica”, il comma 3° dell'art. 39 e l'art. 46, stabilendo le modalità di determinazione della remunerazione, a decorrere dall'anno accademico 2006 – 2007; infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6/7/07, veniva approvato lo schema tipo del contratto di formazione, con un compenso annuo compreso tra Euro 25.000 ed Euro 26.000 (precedentemente stabilito con dPCM
7/3/2007).
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(già Prima sezione civile bis)
Pertanto, occorre distinguere tra tre periodi e tre situazioni giuridiche differenti per gli specializzandi:
- dal 1983 al 1991, periodo in cui non è stata data alcuna attuazione alla disciplina comunitaria;
- dal 1991-1992 al 2006, periodo in cui ha trovato applicazione la disciplina del d.lgs. 257/1991;
- dal 2006-2007 in poi, quando ha trovato applicazione la disciplina del d.lgs.
268/1999.
Deve ancora precisarsi che, con l'art. 11 l. 370/1999, venivano anche disciplinate le spettanze degli specializzandi che avevano frequentato i corsi tra il 1983 ed il 1991 e che avevano proposto ricorso al TAR, con la seguente previsione: “Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico
1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I- bis ), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonché del tempo trascorso, il
[...]
corrisponde per tutta la durata del corso una Controparte_5 borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria”.
Infine, la S.C. a SS.UU., recependo l'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 24/1/2018, ha riconosciuto che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CG (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l'anno accademico
1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CG nella sentenza del 24 gennaio
2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di
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(già Prima sezione civile bis)
esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre
1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento” (Cass. SS.UU. 20348/2018).
2.1 Tanto premesso, deve osservarsi, per quanto riguarda la vicenda in esame, che l'appello è infondato e che va confermata la sentenza di primo grado.
Ed infatti, non può farsi luogo ad interpretazione adeguatrice dell'art. 8 comma 2
d.lgs. 257/1991, stante l'espresso contenuto della norma che ne limita l'applicazione a partire dall'anno 1991/1992. Del pari va esclusa la disapplicazione della norma, dal momento che le direttive comunitarie che riguardano la disciplina sono pacificamente considerate non auto esecutive. Né potrebbe sostenersi, come fa l'appellante, che una direttiva non auto esecutiva (giacché priva di indicazioni in ordine al quantum, al quando ed al soggetto tenuto al pagamento) sia divenuta auto esecutiva per effetto dell'integrazione della disciplina interna (d.lgs. 257/1991) che l'avrebbe completata sotto tali profili, giacché la natura della direttiva comunitaria va valutata in base al contenuto della stessa e non in base alla disciplina interna successivamente intervenuta a darvi attuazione.
2.2 Tutte le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate.
Ed infatti, non è vero che gli specializzandi che hanno frequentato tra il 1983 ed il 1991/1992 sono rimasti privi di tutela, giacché questa è stata riconosciuta dal diritto vivente attraverso il risarcimento del danno per il mancato adeguamento della disciplina interna a quella comunitaria (cfr. ad es. Cass. SS.UU. 9147/2009) in misura sostanzialmente pari a quella riconosciuta dalla disciplina successiva. Quindi, nel diritto vivente, non si ravvisa alcuna violazione alle norme costituzionali invocate dall'appellante. Ciò a maggior ragione ove si tenga conto che tale risarcimento si ritiene collegato alla violazione di un obbligo dello Stato di natura contrattuale che dunque consente l'applicazione del termine di prescrizione decennale
Costituisce infatti principio assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello per il quale: “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto
1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale
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(già Prima sezione civile bis)
decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (Cass. 6606/2014; nello stesso senso, ex multis, cfr. Cass. 13758/2018;
Cass. 23199/2016; Cass. 11221/2015; Cass. 16104/2013; Cass. 1917/2012; Cass.
23568/2011).
2.3 Resta quindi da affrontare solo la questione della decorrenza del termine di prescrizione che, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza appena riportata – dalla quale questa Corte non ritiene di discostarsi – comincia dal 27/10/1999, con la conseguenza che correttamente il Tribunale ha riconosciuto la prescrizione del diritto.
Né vale sostenere, come fa l'appellante, l'argomento della permanenza della lesione anche dopo l'entrata in vigore della l. 370/1999. Sul punto, infatti, la S.C. ha osservato che la lesione dei diritti degli specializzandi iscritti ai corsi dal 1983 al
1990/1991, derivante dall'obbligo dello Stato Italiano di adeguarsi alla disciplina comunitaria, cessò proprio con l'entrata in vigore di tale legge che si occupò, per il periodo anteriore all'anno accademico 1991/1992, solo di coloro che avevano ottenuto una sentenza favorevole. Ciò in quanto, con tale norma il diritto degli altri specializzandi che avevano frequentato la scuola tra il 1983 ed il 1991/1992, ad ottenere l'adeguamento del diritto interno a quello comunitario fu definitivamente negato;
per effetto di tale diniego ad esso si sostituì un diritto di carattere esclusivamente risarcitorio (cfr. Cass.
1917/2012, in motivazione) soggetto al termine di prescrizione decennale, decorrente da tale momento dal quale lo stesso poteva essere azionato, essendo, per effetto di tale legge, fornito anche un parametro al quale ancorare il risarcimento. Del resto, ove si ritenesse diversamente, si finirebbe per giungere, come fa l'appellante, all'inaccettabile conclusione che il diritto al risarcimento non è soggetto ad alcun termine di prescrizione, nonostante il sostanziale ed ormai definitivo diniego dell'adeguamento contenuto nella richiamata legge.
Non si comprende poi la questione di legittimità costituzionale che, ad avviso dell'appellante, andrebbe sollevata in ordine alla prescrizione, né quale norma dovrebbe riguardare. In ogni caso, sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza (e con i principi generali dell'ordinamento) un diritto di credito non soggetto a prescrizione, quale sarebbe, secondo l'appellante, quello spettantegli a titolo di risarcimento.
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(già Prima sezione civile bis)
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio, da liquidarsi, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 26.000 ed € 52.000, in complessivi € 5.100
(fase di studio € 1.050, fase introduttiva € 750, fase istruttoria € 1.550, fase decisoria €
1.750).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, pari a quello versato per l'appello, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n 7380/2018, emessa dal Tribunale di Napoli, Decima sezione civile, in data 24-26/7/2018 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore degli appellati, delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.100,00 per compenso professionale ed Euro 765,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Napoli, l'8 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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