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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 257/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 10.46 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCO PAOLO Parte_1
Nessuno è presente per il Controparte_1
per l'avv. TARZIA GIUSEPPE
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bianco si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. BIANCO PAOLO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), con TARZIA GIUSEPPE che lo/a rappresenta giusta delega in atti
[...] P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. adiva il Tribunale di Grosseto chiedendo Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 262/2019, emessa dalla di in Controparte_1 CP_1
data 23.10.2019 e notificata in data 2.01.2020, con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.000,00, oltre spese di notifica, nonché era stata disposta l'applicazione di n.
6 punti per infrazioni gravi al comandante.
Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione, assenza dei presupposti ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie in quanto i verbalizzanti non avevano indicato le modalità di verifica del punto nave senza specificare la rotta e la velocita del peschereccio prima di essere raggiunto;
l'insussistenza del fatto, il difetto di istruttoria, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, e comunque l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa di cui all'art. 3 della Legge 689/1981: perché all'atto del controllo il peschereccio "Marlin" era intento a recuperare le reti, essendosi pagina 2 di 5 posizionato sotto costa per contrastare le condizioni ·meteo-marine avverse.
Si costituiva in giudizio (di seguito per brevità ), la quale Controparte_1 CP_1 contestava l'infondatezza e la pretestuosità del ricorso chiedeva confermarsi la legittimità del provvedimento impugnato.
Veniva ammesso il teste , richiesto da parte resistente il quale tuttavia non veniva Testimone_1 escusso in quanto lo stesso era presente all'udienza sia in quanto delegato dall'Amministrazione a presiedere all'udienza sia come teste per l'udienza, il Giudice dichiarava parte resistente decaduta dalla prova.
La causa veniva documentalmente istruita. All'udienza del 12.06.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive, che venivano depositate solo da parte ricorrente.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
La pretesa sanzionatoria prende le mosse da un controllo effettuato in data 13.01.2016 personale della
M/V 567 dell'Ufficio locale Marittimo di Porto Ercole, il quale contestava al ricorrente, nella sua qualità di comandante del M/P Marlin iscritto al n. 2LI 2920, unitamente all'obbligato in solido quale armatore della medesima imbarcazione Sig. , la violazione degli artt. 13, comma, del CP_2
reg. CE n. 1967/2006 e del 21.12.2006, art. 10 comma 1, lett. b) del D.lg 4/2012 per avere esercitato la pesca in zone e tempi vietati – pesca con reti da traino entro 1,5 miglia dalla costa, nello specifico veniva contestata la posizione del peschereccio ad una distanza di miglia 1.2 da PU RE (di
Monte Argentario) avente le coordinate Lat. 42°21'.444 N e Long. 011°12'.875 E.
Il ricorrente e l'obbligato in solido Sig. , producevano alla Capitaneria Sezione CP_2 CP_1
Contenzioso di degli scritti difensivi attraverso i quali veniva richiesto in via principale CP_1
l'archiviazione del verbale n. 1 CP567/2016 e la restituzione di quanto sequestrato e in via subordinata l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nella misura del minimo edittale. In riscontro all'istanza di dissequestro la Capitaneria emanava un'ordinanza (Ord. n. 48/2016) con cui disponeva la restituzione degli attrezzi da pesca sequestrati. All'esito delle controdeduzioni prodotte dagli agenti verbalizzanti veniva emessa l'ordinanza oggi impugnata.
Entrando nel merito della questione, il ricorrente nelle note conclusive oltre a riportarsi alle eccezioni già sollevate in sede di ricorso, osservava in particolare che parte resistente non ha fornito la prova del fatto su cui sarebbe stata fondata la contestazione;
onere probatorio incombente sulla P.A. opposta nei pagina 3 di 5 procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative. Aggiungeva che parte resistente non solo non aveva assolto l'onere probatorio ma la produzione documentale effettuata, e cioè i documenti riproducenti i c.d. tracciati AIS del peschereccio avevano sconfessato i presupposti della contestazione, essendo comunque incompleti e pertanto inutilizzabili.
Ebbene seppur parte ricorrente sostenga che non esista prova dell'effettiva violazione da parte del trasgressore, si rileva che il verbale costituisce atto pubblico la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020) ne consegue che per quanto il funzionario attesta essere avvenuto in sua presenza o essergli stato dichiarato, la qualificazione di atto pubblico comporta, ai. sensi dell'art. 2700 c.c., secondo conforme giurisprudenza di legittimità, che esso fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale cha lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e da lui compiuti.
Ancora la giurisprudenza di legittimità (Sez. L., Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L., Sentenza n.
3525 del 22/02/2005) afferma inoltre che i verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 22743/2010; n. 8335/2010; n. 4558/2009; n. 24416/2008; n. 15073/2008).
A ciò si aggiunga che se all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. (Ordinanza n. 1921/2019 Cassazione Civile – Sezione VI).
È di tutta evidenza, che nel caso di specie, quanto dichiarato a verbale dagli agenti accertatori (poi confermato anche dalle controdeduzioni dei militari verbalizzanti) in merito al punto esatto in cui si trovava il peschereccio con le relative indicazioni geografiche non sia frutto di valutazione personale bensì derivi da riscontri oggettivi ovvero dalla lettura della strumentazione di bordo di cui è dotata l'Amministrazione, pertanto i fatti ivi dedotti risultano essere tutelati da fede privilegiata posto che non risulta che sia stata proposta querela di falso.
Ciò detto questo Giudice ritiene che il verbale sia prova sufficiente per lo specifico contenuto pagina 4 di 5 probatorio a provare l'illegittimità della condotta rendendo superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori;
pertanto, ininfluente appare la contestazione della documentazione prodotta dalla resistente in corso di causa e irrilevante la mancata escussione dell'agente verbalizzante.
Va aggiunto inoltre che parte ricorrente, del resto, non ha provato le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Ordinanza n. 1921/2019), infatti seppur nel verbale e nella memoria difensiva si sia riservata di presentare i tracciati relativi all'attività effettuata nelle 5 ore precedenti il rilievo, ciò non è mai avvenuto.
Assume infine rilevanza anche quanto dichiarato sempre dal ricorrente a verbale ovvero che “nel salpare le reti, a causa delle condizioni meteo avverse, abbiamo scarrocciato inavvertitamente verso la costa”, vi era pertanto un'ammissione di responsabilità nella tenuta della condotta contestata.
Ritenuta sussistente la responsabilità dell'opponente per la violazione ascritta, l'opposizione deve essere respinta e deve essere conseguentemente confermata l'ordinanza impugnata
Compensa le spese di lite stante la mancata adozione di difesa tecnica da parte della P.A. resistente, che non ha documentato esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione n. 262/2019, emessa dalla di in data 23.10.2019; Controparte_1 CP_1
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 257/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 10.46 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCO PAOLO Parte_1
Nessuno è presente per il Controparte_1
per l'avv. TARZIA GIUSEPPE
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bianco si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. BIANCO PAOLO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), con TARZIA GIUSEPPE che lo/a rappresenta giusta delega in atti
[...] P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. adiva il Tribunale di Grosseto chiedendo Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 262/2019, emessa dalla di in Controparte_1 CP_1
data 23.10.2019 e notificata in data 2.01.2020, con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.000,00, oltre spese di notifica, nonché era stata disposta l'applicazione di n.
6 punti per infrazioni gravi al comandante.
Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione, assenza dei presupposti ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie in quanto i verbalizzanti non avevano indicato le modalità di verifica del punto nave senza specificare la rotta e la velocita del peschereccio prima di essere raggiunto;
l'insussistenza del fatto, il difetto di istruttoria, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, e comunque l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa di cui all'art. 3 della Legge 689/1981: perché all'atto del controllo il peschereccio "Marlin" era intento a recuperare le reti, essendosi pagina 2 di 5 posizionato sotto costa per contrastare le condizioni ·meteo-marine avverse.
Si costituiva in giudizio (di seguito per brevità ), la quale Controparte_1 CP_1 contestava l'infondatezza e la pretestuosità del ricorso chiedeva confermarsi la legittimità del provvedimento impugnato.
Veniva ammesso il teste , richiesto da parte resistente il quale tuttavia non veniva Testimone_1 escusso in quanto lo stesso era presente all'udienza sia in quanto delegato dall'Amministrazione a presiedere all'udienza sia come teste per l'udienza, il Giudice dichiarava parte resistente decaduta dalla prova.
La causa veniva documentalmente istruita. All'udienza del 12.06.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive, che venivano depositate solo da parte ricorrente.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
La pretesa sanzionatoria prende le mosse da un controllo effettuato in data 13.01.2016 personale della
M/V 567 dell'Ufficio locale Marittimo di Porto Ercole, il quale contestava al ricorrente, nella sua qualità di comandante del M/P Marlin iscritto al n. 2LI 2920, unitamente all'obbligato in solido quale armatore della medesima imbarcazione Sig. , la violazione degli artt. 13, comma, del CP_2
reg. CE n. 1967/2006 e del 21.12.2006, art. 10 comma 1, lett. b) del D.lg 4/2012 per avere esercitato la pesca in zone e tempi vietati – pesca con reti da traino entro 1,5 miglia dalla costa, nello specifico veniva contestata la posizione del peschereccio ad una distanza di miglia 1.2 da PU RE (di
Monte Argentario) avente le coordinate Lat. 42°21'.444 N e Long. 011°12'.875 E.
Il ricorrente e l'obbligato in solido Sig. , producevano alla Capitaneria Sezione CP_2 CP_1
Contenzioso di degli scritti difensivi attraverso i quali veniva richiesto in via principale CP_1
l'archiviazione del verbale n. 1 CP567/2016 e la restituzione di quanto sequestrato e in via subordinata l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nella misura del minimo edittale. In riscontro all'istanza di dissequestro la Capitaneria emanava un'ordinanza (Ord. n. 48/2016) con cui disponeva la restituzione degli attrezzi da pesca sequestrati. All'esito delle controdeduzioni prodotte dagli agenti verbalizzanti veniva emessa l'ordinanza oggi impugnata.
Entrando nel merito della questione, il ricorrente nelle note conclusive oltre a riportarsi alle eccezioni già sollevate in sede di ricorso, osservava in particolare che parte resistente non ha fornito la prova del fatto su cui sarebbe stata fondata la contestazione;
onere probatorio incombente sulla P.A. opposta nei pagina 3 di 5 procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative. Aggiungeva che parte resistente non solo non aveva assolto l'onere probatorio ma la produzione documentale effettuata, e cioè i documenti riproducenti i c.d. tracciati AIS del peschereccio avevano sconfessato i presupposti della contestazione, essendo comunque incompleti e pertanto inutilizzabili.
Ebbene seppur parte ricorrente sostenga che non esista prova dell'effettiva violazione da parte del trasgressore, si rileva che il verbale costituisce atto pubblico la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020) ne consegue che per quanto il funzionario attesta essere avvenuto in sua presenza o essergli stato dichiarato, la qualificazione di atto pubblico comporta, ai. sensi dell'art. 2700 c.c., secondo conforme giurisprudenza di legittimità, che esso fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale cha lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e da lui compiuti.
Ancora la giurisprudenza di legittimità (Sez. L., Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L., Sentenza n.
3525 del 22/02/2005) afferma inoltre che i verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 22743/2010; n. 8335/2010; n. 4558/2009; n. 24416/2008; n. 15073/2008).
A ciò si aggiunga che se all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. (Ordinanza n. 1921/2019 Cassazione Civile – Sezione VI).
È di tutta evidenza, che nel caso di specie, quanto dichiarato a verbale dagli agenti accertatori (poi confermato anche dalle controdeduzioni dei militari verbalizzanti) in merito al punto esatto in cui si trovava il peschereccio con le relative indicazioni geografiche non sia frutto di valutazione personale bensì derivi da riscontri oggettivi ovvero dalla lettura della strumentazione di bordo di cui è dotata l'Amministrazione, pertanto i fatti ivi dedotti risultano essere tutelati da fede privilegiata posto che non risulta che sia stata proposta querela di falso.
Ciò detto questo Giudice ritiene che il verbale sia prova sufficiente per lo specifico contenuto pagina 4 di 5 probatorio a provare l'illegittimità della condotta rendendo superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori;
pertanto, ininfluente appare la contestazione della documentazione prodotta dalla resistente in corso di causa e irrilevante la mancata escussione dell'agente verbalizzante.
Va aggiunto inoltre che parte ricorrente, del resto, non ha provato le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Ordinanza n. 1921/2019), infatti seppur nel verbale e nella memoria difensiva si sia riservata di presentare i tracciati relativi all'attività effettuata nelle 5 ore precedenti il rilievo, ciò non è mai avvenuto.
Assume infine rilevanza anche quanto dichiarato sempre dal ricorrente a verbale ovvero che “nel salpare le reti, a causa delle condizioni meteo avverse, abbiamo scarrocciato inavvertitamente verso la costa”, vi era pertanto un'ammissione di responsabilità nella tenuta della condotta contestata.
Ritenuta sussistente la responsabilità dell'opponente per la violazione ascritta, l'opposizione deve essere respinta e deve essere conseguentemente confermata l'ordinanza impugnata
Compensa le spese di lite stante la mancata adozione di difesa tecnica da parte della P.A. resistente, che non ha documentato esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione n. 262/2019, emessa dalla di in data 23.10.2019; Controparte_1 CP_1
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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