CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2023, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TUZBAIA MAIA nato il [...] avverso l'ordinanza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e della Finanza, in persona del Ministro pro tempore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5419 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 10/11/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di -ZB Maia, in re- lazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere dal 9 ottobre 2015 al 18 febbraio 2016 e degli arresti domiciliari da tale data fino al 20 settembre 2016, a lui applicate per la partecipazione ad un'associa- zione a delinquere di carattere transnazionale finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio, col ruolo primario di fornire supporto logistico all'organiz- zazione mediante la cura delle attività di spedizione della refurtiva e la ricerca di appartamenti da utilizzare dagli associati e di referente dei consociati nelle vicissitu- dini legali riguardanti questi ultimi. In relazione a tale addebito la ZB era condannata con sentenza del G.U.P. dell'Il gennaio 2017 ed era poi assolta (come gli altri coimputati) con sentenza della Corte di appello per non aver commesso il fatto. La Corte di merito, a fronte dell'istanza riparatoria, ha disatteso la richiesta, sul rilievo che il comportamento == che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. La ZB, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che, in sede di interrogatorio di garanzia, la ZB aveva spiegato dettagliatamente il lavoro svolto in Roma di corriere per i concittadini georgiani e di aiuto dei connazionali che necessitavano di nominare un legale o d i espletare pratiche presso uffici. Gli episodi posti a sostegno dell'ordinanza custodiale e della sentenza di con- danna erano sforniti di risvolti antigiuridici, non costituendo reato l'offerta di ospitalità a connazionali, il consiglio sulla nomina di un legale o la custodia di pacchi da inviare in Georgia, in quanto non erano mai stati effettuati sequestri di merce rubata. Nella sentenza di assoluzione la Corte di appello aveva riconosciuto che il reato associativo era stato originariamente configurato sulla base di argomenti di stampo più antropo-sociologico che giuridico. Il provvedimento impugnato è indirizzato esclu- sivamente sull'ordinanza genetica e sulla sentenza di primo grado, indicando solo parziali e suggestivi elementi a carico della ricorrente ed omettendo di valutare l'ap- proccio investigativo fuorviante. 3 3. Con memoria del 19 ottobre 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, rileva che il comportamento della ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della deten- zione. Egli aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudi- ziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che la colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti extraprocessuali, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue con sog- getti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Ta- velli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento re- strittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere rappresentato dalla connivenza (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) o anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436-01; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv, 258425). 4 Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della li- bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la va- lutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, ri- spetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311). In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquere si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e non- dimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz, Rv. 210628). 2. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, con una motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha correttamente applicato tali principi. Il giudice della riparazione, difatti, ha desunto i comportamenti gravemente col- posi della ricorrente dalla piena consapevolezza dei traffici illeciti svolti da alcuni suoi interlocutori e, ciò nonostante, dal suo costante impegno nel fornire aiuto gli originari coimputati sia pur senza concorrere nel reato associativo e nei reati fine. Sotto tale profilo, la Corte veneta ha logicamente attribuito rilievo alle seguenti plurime condotte di ausilio ai predetti: a) l'ospitalità fornita a vari cittadini georgiani nell'appartamento di via Centocelle 576 (gestito unitamente a Kwasnytska Tetyana), attività illecita come emergeva dalla conversazione telefonica intercettata in cui la ricorrente rassicurava una donna, in- tenzionata ad affittare una camera, che la casa non era "bruciata (cioè non conosciuta dalle forze dell'ordine), e del colloquio captato in cui la ricorrente era informata che "i ragazzi sono stati fermati quando uscivano, la mattina, dall'appartamento, con loro però non avevano nulla, erano assolutamente puliti"; b) l'incarico svolto dalla ricorrente di addetta alla custodia di pacchi contenenti refurtiva, in attesa di essere spediti in Georgia, merce custodita dalla donna nello 5 scantinato del bar "Luca", attività da ritenersi non lecita come emergeva dal dialogo intercettato nel quale la ZB era rimproverata da tale IK in quanto "per Kutaisi, c'erano stati dei problemi perché la donna georgiana aveva bloccato otto computer e che, questa volta aveva spedito troppi computer" (circostanza indicativa della cono- scenza della natura illecita dell'attività da parte della ricorrente, della provenienza illecita della merce e della necessità della donna di attenersi alle istruzioni ricevute); c) la cautela manifestata dalla ZB all'KO in altra conversazione captata di precisare che "di questo argomento ne parleremo di persona"; d) il ruolo svolto dalla ricorrente di referente dei consociati nei rapporti col difen- sore nominato dai sodali. Ebbene, tali elementi, sebbene non abbiano dimostrato la partecipazione consa- pevole all'associazione criminosa e non abbiano comportato una condanna penale, integrano, comunque, una connivenza, quantomeno rispetto all'attività criminosa, e, dunque, costituisce una colpa grave, idonea a determinare o, quantomeno, a contri- buire all'errore dell'autorità giudiziaria nell'adozione della misura cautelare. La difesa si limita a ribadire il percorso motivazionale che aveva dato luogo all'as- soluzione della ZB dai reati a lei contestati, non valutando che, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fonda- mento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'eve- nienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Infine, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, questo Colle- gio ritiene che non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ck_ 6
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero ricorrente. Così deciso in Roma il 10 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e della Finanza, in persona del Ministro pro tempore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5419 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 10/11/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di -ZB Maia, in re- lazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere dal 9 ottobre 2015 al 18 febbraio 2016 e degli arresti domiciliari da tale data fino al 20 settembre 2016, a lui applicate per la partecipazione ad un'associa- zione a delinquere di carattere transnazionale finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio, col ruolo primario di fornire supporto logistico all'organiz- zazione mediante la cura delle attività di spedizione della refurtiva e la ricerca di appartamenti da utilizzare dagli associati e di referente dei consociati nelle vicissitu- dini legali riguardanti questi ultimi. In relazione a tale addebito la ZB era condannata con sentenza del G.U.P. dell'Il gennaio 2017 ed era poi assolta (come gli altri coimputati) con sentenza della Corte di appello per non aver commesso il fatto. La Corte di merito, a fronte dell'istanza riparatoria, ha disatteso la richiesta, sul rilievo che il comportamento == che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. La ZB, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che, in sede di interrogatorio di garanzia, la ZB aveva spiegato dettagliatamente il lavoro svolto in Roma di corriere per i concittadini georgiani e di aiuto dei connazionali che necessitavano di nominare un legale o d i espletare pratiche presso uffici. Gli episodi posti a sostegno dell'ordinanza custodiale e della sentenza di con- danna erano sforniti di risvolti antigiuridici, non costituendo reato l'offerta di ospitalità a connazionali, il consiglio sulla nomina di un legale o la custodia di pacchi da inviare in Georgia, in quanto non erano mai stati effettuati sequestri di merce rubata. Nella sentenza di assoluzione la Corte di appello aveva riconosciuto che il reato associativo era stato originariamente configurato sulla base di argomenti di stampo più antropo-sociologico che giuridico. Il provvedimento impugnato è indirizzato esclu- sivamente sull'ordinanza genetica e sulla sentenza di primo grado, indicando solo parziali e suggestivi elementi a carico della ricorrente ed omettendo di valutare l'ap- proccio investigativo fuorviante. 3 3. Con memoria del 19 ottobre 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, rileva che il comportamento della ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della deten- zione. Egli aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudi- ziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che la colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti extraprocessuali, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue con sog- getti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Ta- velli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento re- strittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere rappresentato dalla connivenza (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) o anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436-01; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv, 258425). 4 Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della li- bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la va- lutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, ri- spetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311). In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquere si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e non- dimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz, Rv. 210628). 2. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, con una motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha correttamente applicato tali principi. Il giudice della riparazione, difatti, ha desunto i comportamenti gravemente col- posi della ricorrente dalla piena consapevolezza dei traffici illeciti svolti da alcuni suoi interlocutori e, ciò nonostante, dal suo costante impegno nel fornire aiuto gli originari coimputati sia pur senza concorrere nel reato associativo e nei reati fine. Sotto tale profilo, la Corte veneta ha logicamente attribuito rilievo alle seguenti plurime condotte di ausilio ai predetti: a) l'ospitalità fornita a vari cittadini georgiani nell'appartamento di via Centocelle 576 (gestito unitamente a Kwasnytska Tetyana), attività illecita come emergeva dalla conversazione telefonica intercettata in cui la ricorrente rassicurava una donna, in- tenzionata ad affittare una camera, che la casa non era "bruciata (cioè non conosciuta dalle forze dell'ordine), e del colloquio captato in cui la ricorrente era informata che "i ragazzi sono stati fermati quando uscivano, la mattina, dall'appartamento, con loro però non avevano nulla, erano assolutamente puliti"; b) l'incarico svolto dalla ricorrente di addetta alla custodia di pacchi contenenti refurtiva, in attesa di essere spediti in Georgia, merce custodita dalla donna nello 5 scantinato del bar "Luca", attività da ritenersi non lecita come emergeva dal dialogo intercettato nel quale la ZB era rimproverata da tale IK in quanto "per Kutaisi, c'erano stati dei problemi perché la donna georgiana aveva bloccato otto computer e che, questa volta aveva spedito troppi computer" (circostanza indicativa della cono- scenza della natura illecita dell'attività da parte della ricorrente, della provenienza illecita della merce e della necessità della donna di attenersi alle istruzioni ricevute); c) la cautela manifestata dalla ZB all'KO in altra conversazione captata di precisare che "di questo argomento ne parleremo di persona"; d) il ruolo svolto dalla ricorrente di referente dei consociati nei rapporti col difen- sore nominato dai sodali. Ebbene, tali elementi, sebbene non abbiano dimostrato la partecipazione consa- pevole all'associazione criminosa e non abbiano comportato una condanna penale, integrano, comunque, una connivenza, quantomeno rispetto all'attività criminosa, e, dunque, costituisce una colpa grave, idonea a determinare o, quantomeno, a contri- buire all'errore dell'autorità giudiziaria nell'adozione della misura cautelare. La difesa si limita a ribadire il percorso motivazionale che aveva dato luogo all'as- soluzione della ZB dai reati a lei contestati, non valutando che, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fonda- mento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'eve- nienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Infine, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, questo Colle- gio ritiene che non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ck_ 6
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero ricorrente. Così deciso in Roma il 10 novembre 2022.