Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
La colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere integrata anche da comportamenti deontologicamente scorretti, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso un Centro di Identificazione ed Espulsione, il quale - violando le disposizioni regolatrici dell'attività della Polizia di Stato - aveva intrattenuto rapporti sessuali con persone che, essendo trattenute nella predetta struttura, si trovavano in una posizione di soggezione nei suoi confronti).
Commentari • 3
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2016, n. 52871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52871 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
5 28 7 1/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. -Rel. Consigliere 1565/2015 N. Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI N. 25239/2016 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI UR N. IL 01/01/1964 avverso l'ordinanza n. 32/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo Policastro che ho chiesto il rigetto del ricorss Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da LI MA, sottoposto dal 5 giugno 2010 al 13 novembre 2012 alla custodia cautelare, parte in carcere e parte in regime di arresti domiciliari, per i reati di violenza sessuale, concussione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, molestie e atti osceni in luogo pubblico, risalenti al periodo in cui rivestiva la qualifica di Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso il Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) di Milano. Il processo si era concluso con una pronuncia assolutoria, a seguito di annullamento con rinvio della Corte di legittimità che aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie delle persone offese, ed in particolare di OS LU, sul rilievo che dovevano essere sentite con le garanzie degli indagati. Il giudice della riparazione, preso atto della conclusione del giudizio di merito, segnato dai principi indicati dalla cassazione nella sentenza di annullamento, ravvisava comunque nel LI indipendentemente dalle dichiarazioni delle persone offese non potute utilizzare e ritenute in ogni caso inattendibili comportamenti connotati da gravissimi profili di colpa, oltre che deontologicamente scorretti, in quanto violativi di regolamenti e discipline da rispettarsi da persona appartenente alla Polizia di Stato. In particolare, nella impugnata ordinanza la Corte riteneva ostative al riconoscimento del richiesto indennizzo le seguenti condotte: l'avere l'imputato intrattenuto, sia pure fuori dal lavoro, rapporti sessuali con la parte offesa OS LU;
l'aver ricevuto ed effettuato sulla sua utenza numerosissime telefonate dal contenuto erotico con due soggetti transessuali;
l'aver memorizzato sui suoi telefoni svariati numeri relativi a pregiudicati, cittadini extracomunitari (per lo più transessuali) irregolari sul territorio e a stranieri da lui conosciuti nel corso del loro trattenimento nel C.I.E. di Milano, tra i quali quelli di molte persone, escusse come testimoni o parti offese, proprio nell'ambito del procedimento penale in argomento;
l'aver conservato sul proprio telefonino la fotografia di un transessuale a seno scoperto ed in posa erotica, scattata all'interno dell'ufficio del C.I.E.; l'aver riscosso e tenuto i conteggi dei canoni di affitto di un appartamento ove soggetti transessuali esercitavano la prostituzione, e di cui aveva le chiavi;
non ultimo, l'avere reso sui fatti dichiarazioni inverosimili o reticenti.
2. L'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro distinti motivi, in cui si censura il provvedimento di rigetto per violazione di legge e vizio motivazionale, con riferimento alla valorizzazione da parte della Corte di Milano degli stessi elementi che avevano invece condotto alla sentenza di assoluzione, e ciò in spregio dei principi di diritto affermato da questa Corte di legittimità secondo cui il giudice della riparazione può si operare una rivalutazione dei fatti su cui si 2 è già pronunciato il giudice di merito, ma deve limitarsi a quelli accertati e non anche a quelli la cui esistenza sia stata esclusa.
3. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione, i fatti anche penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice del merito (Sez.4, sentenza n.27397 del 10 giugno 2010, Rv.247867), ed in particolare i comportamenti di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale, in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, sentenza n.4372 del 29 gennaio 2015, Rv.263197).
3. La Corte di Milano ha correttamente applicato tali principi di diritto, poiché le condotte del LI prese in considerazione per escludere il diritto all'indennizzo sono state accertate dal giudice della cognizione nella sentenza assolutoria. Escluse infatti le dichiarazioni delle persone offese, non utilizzabili e comunque ritenute non attendibili, l'impugnata ordinanza contiene come già detto nell'esposizione in fatto - una precisa analisi di una serie di comportamenti dell'odierno ricorrente connotati da colpa grave, in considerazione sia del ruolo svolto nel C.I.E., sia del fatto che i destinatari delle sue attenzioni sessuali si trovavano nei suoi confronti in una posizione di soggezione. La colpa grave è stata altresì individuata nella violazione di regolamenti e discipline proprie della Polizia di Stato, ed anche sotto questo aspetto la decisione impugnata è adesiva alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere integrata anche da comportamenti deontologicamente scorretti, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez.4, sentenza n.18152 del 9 febbraio 2010, Rv.247531). Appare dunque del tutto immune dalle prospettate censure la decisione di diniego del richiesto indennizzo, per la estrema leggerezza dimostrata dal LI nel tenere comportamenti afferenti alla sfera sessuale in occasione e contiguità con l'attività lavorativa esercitata e per il rilievo che nella specie si è trattato non solo di condotte scorrette dal punto di vista deontologico, ma anche conniventi all'esercizio di un'attività moralmente riprovevole (ci si riferisce alla disponibilità prestata per la riscossione dei canoni di locazione di un appartamento adibito all'esercizio della prostituzione, di cui aveva anche le chiavi), con la quale un soggetto, istituzionalmente deputato a far rispettare la legalità, nulla doveva avere a che fare, se non violando gravemente i propri doveri d'ufficio.
4. Le dette considerazioni portano al rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha svolto una puntuale difesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in mille euro. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 novembre 2016 SUPREMAD refesterIl Consigliere estensore Il Presidente Carla Menichetti Rocco Marco Blaiotta سکا سالم* E T R O O C V S Depositata in Cancelleria/ Oggi, 14 DIC, 2016 II Funzionario Giudiziario Patrizia Ciofra 4