Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 2
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo e costituisce condotta sinergica rispetto alla detenzione il comportamento dell'imputato che, prima del provvedimento coercitivo, abbia accettato l'appoggio elettorale di un soggetto del quale conosceva la veste di esponente apicale di un'associazione mafiosa e gli abbia fornito i recapiti utili a rintracciarlo in qualsiasi momento.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, può costituire condotta colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo anche quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque concorso a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà. (Il principio è stato affermato dalla Corte in relazione al comportamento di un soggetto che, intrattenendo comprovati rapporti di natura elettorale con l'esponente apicale di un clan mafioso, aveva dato riscontro alle accuse di un collaboratore di giustizia giudicato poi intrinsecamente inattendibile nel giudizio di merito).
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2013, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 20/12/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 1988
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 26332/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GE N. IL 20/08/1939;
avverso l'ordinanza n. 33/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 30/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. M. GIUSEPPINA FODARONI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 maggio 2012 la Corte d'appello di Palermo rigettava l'istanza di riparazione proposta da NO GE per l'ingiusta detenzione sofferta dal 13/2/1995 al 14/11/1995, in regime di custodia cautelare in carcere, e poi dal 15/11/1995 al 3/1/1997, agli arresti domiciliari, nell'ambito del procedimento n. 1440/94 R.G. N.R. nel quale era indagato per i delitti di cui agli artt. 110, 416 e 416 bis cod. pen. con l'accusa di concorso esterno prima in una associazione per delinquere e, poi, dopo l'entrata in vigore della legge Rognoni La Torre, nella associazione di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra": procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione "perché i fatti non sussistono" resa dal Tribunale di Palermo il 5/7/2001, confermata (dopo l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11/5/2004 che, in riforma della sentenza di primo grado, lo aveva invece riconosciuto colpevole e condannato) con sentenza della corte territoriale in data 22/10/2008, divenuta irrevocabile il 14/1/2010 a seguito della decisione della sesta sezione di questa Corte che dichiarava inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Secondo l'impostazione chiaramente esplicitata nell'ordinanza impugnata, alla luce dei principi che regolano la materia pur essi compiutamente richiamati in premessa, allo scopo di verificare se dagli atti emergano comportamenti processuali o extraprocessuali dolosi o colposi, non esclusi dal giudice penale, che possono essere posti in rapporto di causa-effetto con l'applicazione del provvedimento custodiale, la corte d'appello passava in rassegna "tutte le condotte che nell'originaria impostazione accusatoria erano state ritenute probanti sotto il profilo indiziario", giungendo ad una conclusione negativa (nel senso cioè della impossibilità di desumere comportamenti dolosi o colposi sinergici rispetto all'evento detenzione, in ragione delle considerazioni contenute nelle sentenze di merito che quelle condotte portavano a ritenere in radice insussistenti o non sufficientemente provate) per tutte tranne che per i rapporti consapevolmente intrattenuti dal NO con il mafioso VE.
Di questi traeva prova dalle considerazioni svolte al riguardo nella sentenza di primo grado (che aveva infatti espresso il convincimento che il NO fosse pienamente cosciente della caratura mafiosa del VE e che nondimeno, per fini elettorali, non ne disdegnasse la frequentazione): considerazioni che riteneva pienamente utilizzabili ai fini della verifica predetta in quanto non contrastate dalla sentenza d'appello, per essersi questa limitata ad esaminare altro e più pregnante aspetto del tema d'accusa. Posto invero che quest'ultimo era rappresentato dall'esistenza di un presunto patto politico elettorale risalente al 1980/81 che il NO avrebbe stipulato, tramite l'intermediazione di VE ON, con NN AC, esponente di spicco della MA RI, ed era basato sulle propalazioni del predetto NN, successivamente divenuto collaboratore di giustizia - dichiarazioni cui il tribunale aveva attribuito piena attendibilità, escludendo però che la condotta del NO risultante dal compendio di tutti tali elementi (conoscenza e frequentazione del VE, incontro con il NN per la stipula del patto) rientrasse nel paradigma criminoso del concorso esterno in associazione mafiosa per mancanza di prova sia in ordine alla concretezza della promessa di una controprestazione, sia in ordine all'effettivo verificarsi di condotte dell'imputato attuative di tale promessa - si osserva nell'ordinanza impugnata che la sentenza assolutoria di secondo grado si è limitata ad esaminare il racconto del NN con esclusivo riferimento al narrato del collaborante in sè e per sè escludendone l'intrinseca attendibilità, ma ha omesso invece "ogni considerazione e valutazione del materiale probatorio riguardante i rapporti NO - VE".
Recependo pertanto le indicazioni al riguardo traibili della sentenza di primo grado, che postulava coperte da giudicato, evidenziava sulla scorta di queste che:
il VE aveva inizialmente dichiarato di non conoscere l'onorevole NO ma soltanto qualche esponente della sua segreteria;
vi era prova documentale dei rapporti personali tra il mafioso e il NO, costituita dal possesso in capo al VE di dieci numeri telefonici del politico (ritrovati a seguito di perquisizione domiciliare) e relativi ad utenze, alcune delle quali riservate, delle sue segreterie politiche (in Agrigento, Sciacca e Palermo), degli uffici del ministero del Tesoro a Roma, delle abitazioni dei suoceri di Palermo e Sciacca e delle abitazioni dei suoceri in Porto Empedocle (anche di quella stagionale);
contestate tali emergenze, il VE aveva quindi ammesso di conoscere l'onorevole NO, di averlo incontrato, sia a Palermo che a Roma, di aver avuto i numeri di telefono da un certo LI, addetto a qualcuna delle segreterie, e che, tuttavia, gli incontri con il NO erano stati sempre occasionali mentre lo stesso VE si trovava in compagnia del suddetto LI e che, forse, aveva venduto al NO qualche libro tramite la sua segreteria di Palermo.
Il giudice della riparazione affermava quindi - con piena adesione alle valutazioni al riguardo già espresse dal tribunale - che tali emergenze giustificavano da sole, anche a prescindere dalle propalazioni del NN, il convincimento che il NO fosse a conoscenza della caratura mafiosa del VE e avesse con lui intrattenuto "un rapporto di natura elettorale: nulla di più e nulla di meno", rilevando in particolare e tra l'altro che:
"il possesso da parte del VE di tutti i numeri di telefono del NO, persino di quelli più riservati o legati alla più intima sfera personale e familiare, è dato già di per sè sufficiente a dimostrare che i rapporti tra i due erano talmente intimi da permettere al mafioso di rintracciare in qualsiasi momento il politico, ovunque egli si trovasse";
non era credibile la tesi, sostenuta sia dal VE che dal NO, che si trattasse di rapporti occasionali legati alla vendita di materiale librario, atteso che "se così fosse stato... non si vede perché VE, soggetto non proprio sprovveduto, avrebbe dovuto negare di conoscere NO, giungendo, infine, a ripescare l'argomento libri solo alla fine dell'interrogatorio e per di più in forma dubitativa, quando ciò si sarebbe dovuto subito evidenziare nella sua mente come commodus discessus di portata scriminante"; del resto, "se la vendita di libri fosse stata l'unica causale giustificativa dei rapporti tra i due... il possesso di dieci numeri di telefono avrebbe dovuto significare ed esprimere una tale continua attività in detta relazione commerciale da non poter essere dimenticata dal diretto interessato alla vendita, ove si consideri anche lo spessore della personalità del NO, già deputato nazionale rispetto a quella di un oscuro ed onesto venditore di enciclopedie in Agrigento";
"appare del tutto inverosimile, proprio nell'indicata ultima prospettiva, che NO (o... qualcuno della sua segreteria) avesse potuto fornire all'oscuro libraio siciliano finanche il numero telefonico della casa di abitazione dei suoceri in Porto Empedocle e, addirittura, quello della villa al mare";
"il mafioso... aveva dichiarato di essersi occupato di politica e di avere sostenuto NO, circostanza candidamente ammessa solo fino a quando si è trattato di enunciarla senza implicare un rapporto di natura personale", ma una volta contestategli le emergenze sopra ricordate "VE, contraddicendo se stesso, si è guardato bene dal ribadire la causale elettorale come motivo del possesso dei numeri telefonici dell'onorevole, sostenendo, prima, la natura occasionale degli incontri avuti con il politico e, poi, l'ulteriore ragione lecita attinente ai libri (che occasionale non era)";
"non si vede come l'oscuro libraio si fosse addirittura avventurato, per sua stessa ammissione, fino a Roma per incontrare NO al fine di vendergli qualche pubblicazione enciclopedica nel palazzo sede della Democrazia Cristiana, quando avrebbe potuto attendere più comodamente il suo illustre cliente in Sicilia, facultato com'era a raggiungerlo, almeno telefonicamente, ovunque egli dimorasse nell'isola";
lo stesso VE, alla fine, è stato costretto ad ammettere, a fronte delle dette specifiche contestazioni, che quei recapiti gli furono dati per ragioni di natura elettorale ed in occasione di contatti dovuti a siffatte ragioni;
per contro, il NO "non ha saputo fornire una qualsivoglia plausibile giustificazione del possesso da parte del VE di tanti numeri di telefono, se non ipotizzare che la ragione potesse risiedere nell'acquisto di qualche libro, giustificazione del tutto incredibile, ove si tenga conto che riesce difficile credere che possono essere forniti anche i numeri telefonici di Roma e che un politico così impegnato potesse occuparsi, in quella sede, dell'acquisto di enciclopedie". Tutti tali elementi giustificavano, in conclusione, secondo la corte territoriale, il convincimento che il NO avesse consapevolmente intrattenuto rapporti con il mafioso VE per motivi elettorali e avesse, in particolare, accettato che costui divenisse un suo procacciatore di voti, "con l'effetto di ingenerare nella MA RI la convinzione che egli fosse soggetto disponibile per gli interessi dell'organizzazione, tanto che numerosi collaboratori di giustizia, in sede penale, hanno riferito di avere appreso, nell'ambito del contesto associativo (all'interno del quale si era diffusa la voce) che costui fosse un politico disponibile per gli interessi dell'organizzazione mafiosa, pur non riferendo alcunché di specifico sull'argomento".
Donde la valutazione che "per un uomo politico di primo piano accettare consapevolmente l'appoggio elettorale di un esponente di vertice dell'associazione mafiosa e, a tal fine, dargli tutti i punti di riferimento per rintracciarlo in qualsiasi momento, integra gli estremi della colpa grave e costituisce, senza dubbio, condotta sinergica rispetto all'evento detenzione".
2. Avverso questa decisione il NO propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento a due distinti profili.
2.1. Sotto il primo profilo censura l'ordinanza impugnata perché, in contrasto con i principi consolidati nella giurisprudenza, pur assertivamente rispettati, attribuirebbe rilievo ostativo a comportamenti esclusi dal giudice della cognizione. Rileva in tal senso che l'ordinanza compie una torsione del ragionamento contenuto nella sentenza del giudice di secondo grado, giungendo ad una conclusione che contrasta con l'accertamento in essa operato. Secondo il ricorrente, infatti, la corte territoriale incorre in una incongruenza logica laddove, "nello stesso momento in cui... prende atto che il capitolo dei presunti rapporti con la MA RI... non consente di individuare comportamenti colposi... rilevanti ex art. 314 c.p.p., ... valorizza antagonisticamente un singolo tassello del tema complessivo per riesumarne l'intera valenza probatoria e dedurne... l'esistenza di... rapporti, tramite VE, con l'associazione criminale, promettendo alla stessa favori non meglio specificati in cambio di appoggio elettorale (il che equivale ad affermare ne' più e ne' meno che esiste un patto elettorale, anche se non se ne conoscono i contenuti;
ovvero una circostanza che è stata categoricamente esclusa dal giudice del merito)". Assume che tale operazione è viziata in quanto erroneamente postula che la sentenza assolutoria di secondo grado abbia omesso di valutare il materiale probatorio relativo ai presunti rapporti fra esso ricorrente e VE ON, laddove in realtà essa ha semplicemente inglobato, del tutto ragionevolmente, il tema nel più ampio e determinante contesto della verifica in ordine alla sussistenza o meno del preteso patto elettorale. Argomenta al riguardo che, posto che i presunti rapporti con VE, anche nella prospettiva della sentenza del tribunale di Palermo, assumono valenza non in sè ma in quanto costituiscono la chiave di lettura dell'incontro con NN e "il suggello dell'aura mafiosa" dell'ipotizzato accordo, e se dunque il ruolo di VE era solo quello di garante del patto, la necessità di sottoporre a verifica da parte della corte d'appello in sede di cognizione penale tale ipotizzato rapporto non aveva ragione di esistere una volta che l'ipotizzato patto, e l'incontro nel quale esso sarebbe stato concluso, erano stati radicalmente esclusi.
2.2. Sotto altro profilo lamenta che l'ordinanza ha omesso di motivare specificamente in ordine all'incidenza del comportamento gravemente colposo o doloso ritenuto sussistente sulla determinazione della detenzione.
Rileva al riguardo che la decisione cautelare del G.I.P. poggiava su un quadro indiziario, principalmente rappresentato dalle propalazioni del NN, riguardante non i soli rapporti, comunque connotati, ma l'esistenza di un patto che prevedeva da parte del politico un impegno preciso, che sarebbe stato oggetto di verifica puntuale in dibattimento. Gli altri elementi erano stati già oggetto di scrutinio in precedenti processi;
in particolare il presunto rapporto con VE ON era stato analizzato nella sentenza del c.d. maxiprocesso alla MA RI (interamente acquisita infatti al dibattimento del processo in questione): l'ordinanza del G.I.P. non fa che rivalutarli alla luce delle dichiarazioni del NN, costituenti la chiave di lettura dell'intero processo a carico del ricorrente.
3. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, del resto ampiamente e correttamente richiamata nell'ordinanza impugnata, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, al giudice del merito spetta, anzitutto, di verificare se chi l'ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave. Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se essi abbiano rilevanza penale, ma solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all'emissione del provvedimento di custodia cautelare.
A tal fine, egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, allo scopo di stabilire se tale condotta abbia determinato, ovvero anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all'adozione o alla conferma del provvedimento restrittivo. In tale operazione il giudice della riparazione, come ripetutamente precisato da questa Corte, ha certamente il potere/dovere di procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e di pervenire, eventualmente, a conclusioni divergenti da quelle assunte dal giudice penale, nel senso che circostanze oggettive accertate in sede penale, o le stesse dichiarazioni difensive dell'imputato, valutate dal giudice della cognizione come semplici elementi di sospetto, ed in quanto tali insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna, ben potrebbero essere considerate dal giudice della riparazione idonee ad integrare la colpa grave ostativa al diritto all'equa riparazione.
Ciò con l'unico limite per cui, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, giammai può essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse dal giudice penale o a circostanze relative alla condotta addebitata all'imputato con il capo di imputazione in ordine -.
alle quali sia stata riconosciuta l'estraneità dell'imputato stesso con la sentenza di assoluzione (senza che possa avere rilievo se dalla sentenza emerga la prova positiva di non colpevolezza o piuttosto soltanto l'insufficienza o la contraddittorietà della prova: sul punto, Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 19/05/1994, Tinacci, Rv. 198491).
La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per l'ingiusta detenzione rappresentata dall'aver dato causa, da parte del richiedente, all'ingiusta detenzione, deve dunque concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possono essere di tipo extra-processuale (comportamenti caratterizzati da spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da porre in essere un meccanismo di imputazione) o di tipo processuale (come un'autoincolpazione, un silenzio cosciente su di un alibi, età): e sugli elementi costitutivi della colpa grave così determinati, il giudice è tenuto sia ad indicare gli specifici comportamenti addebitabili all'interessato, sia a motivare in che modo tali comportamenti abbiano inciso sull'evento detenzione. Peraltro, mette conto anche sottolineare che una condotta sinergica all'evento detenzione ben può essere desunta, in via di principio generale, anche da dichiarazioni testimoniali o fonti di altro tipo descrittive di tale condotta, purché ritualmente acquisite e ritenute attendibili in relazione alla condotta descritta, a prescindere poi dall'esito del vaglio del giudice della cognizione ai fini della idoneità della condotta dell'imputato, così accertata, a legittimare una sentenza di condanna.
Posto, dunque, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa" - sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale - si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi "accertati o non negati" (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morrà, non mass.).
5. L'ordinanza impugnata si conforma ai suesposti criteri di giudizio, dando ampia ed esauriente giustificazione dell'espresso convincimento circa la sussistenza di una condotta gravemente colposa del richiedente causalmente efficiente rispetto alla detenzione subita, anche e soprattutto in relazione ad entrambi i profili in questa sede attenzionati dal ricorrente, ai quali dedica ampi e stringenti argomenti che resistono alle censure mosse.
5.1. Con riferimento al primo profilo di doglianza, deve, invero, anzitutto escludersi che possa ravvisarsi alcun vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità nel ragionamento della corte territoriale nella parte in cui rileva che le emergenze processuali valorizzate dal tribunale (dichiarazioni del VE raccolte in altro procedimento e ritualmente acquisite al dibattimento, prova rappresentata dall'annotazione, su documenti in possesso del predetto, di dieci numeri telefonici del politico, relativi anche a utenze riservate), e i rapporti tra il NO e il VE da essi desunti, non sono stati in sè in alcun modo esaminati dal giudice di secondo grado.
Non vi è in effetti nella sentenza di secondo grado - e ciò è pacificamente ammesso anche dal ricorrente - alcuna confutazione relativa alla sussistenza, validità e utilizzabilità di quelle emergenze, ne' tanto meno del loro significato o conducenza probatoria.
Si trattava del resto di questioni che, nella prospettiva argomentativa del giudice di secondo grado, non avevano alcun rilievo dal momento che già il tribunale, pur dedicando ampio spazio a quelle emergenze e traendone il convincimento dell'esistenza di rapporti tra il NO e il VE non altrimenti giustificabili se non per motivi elettorali, aveva tuttavia escluso che ciò fosse sufficiente a configurare concorso esterno in associazione mafiosa. La corte d'appello, in sede penale, invece - evidentemente in rapporto ai motivi di gravame - ha esclusivamente concentrato la propria attenzione sulla credibilità ed efficacia probatoria delle dichiarazioni del pentito NN, giungendo per tale strada ad escludere l'esistenza dell'ipotizzato patto politico elettorale e, a maggior ragione, a confermare la sentenza di primo grado assolutoria dall'accusa di concorso esterno.
Che si tratti però di un accertamento per nulla contrastante con quello operato dal tribunale (e adesivamente dal giudice della riparazione ai fini della propria valutazione) circa l'esistenza e la natura dei rapporti tra il NO e il VE è reso evidente dalla semplice considerazione che anche in questo (ossia, nell'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado) il tema di tali rapporti è tenuto ben distinto, sia da quello dell'esistenza di un vero e proprio patto politico elettorale con l'organizzazione criminale (tema per il quale rilievo probatorio principale si assegnava alle dichiarazioni del pentito NN), sia a fortiori da quello della sussistenza della ipotizzata fattispecie criminosa del concorso esterno in associazione mafiosa (rispetto al quale neppure la pur ritenuta prova del patto fu reputata sufficiente in mancanza della prova della promessa controprestazione da parte del politico e della sua effettiva attuazione).
A difettare pertanto di coerenza logica è la tesi che sul punto sostiene il ricorrente il quale all'esclusione dell'esistenza di prova del patto politico elettorale - che secondo l'ipotesi d'accusa ruotava intorno alla figura (e alle dichiarazioni) del pentito NN - intende ricondurre per implicito anche l'esclusione dei rapporti tra VE e NO, omettendo di considerare che i due aspetti rimanevano distinti e non sovrapponibili nell'ipotesi accusatoria e nella sentenza di primo grado, dal momento che la pregressa conoscenza ed i rapporti con il mafioso VE, lungi dal bastare essi stessi a comprovare l'esistenza del patto, servivano solo a dare riscontro al principale elemento di prova e a corroborarne la valenza probatoria, fornendogli un'univoca chiave di lettura.
È vero pertanto che, una volta esclusa l'esistenza di una prova adeguata dell'ipotizzato incontro tra il NN e il NO e con esso della stipula del patto, veniva meno l'esigenza di esaminare anche l'accessoria questione dei rapporti tra il NO e il VE, ma ciò solo perché tale tema risultava ultroneo rispetto al giudizio proprio della cognizione penale del giudice d'appello e non anche perché esso potesse considerarsi compreso nello stesso accertamento negativo dedicato al tema principale. L'aver dunque il giudice della riparazione ripreso ai propri fini tali elementi probatori e il significato ad essi attribuito dal giudice di primo grado (sulla base di argomenti logici pure condivisi e compiutamente illustrati nell'ordinanza impugnata) costituisce operazione perfettamente legittima e anzi doverosa, ben potendo/dovendo il giudice di merito, nella detta sede, procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e - data la diversità dei temi d'indagine - considerare idonee ad integrare la colpa grave ostativa al diritto all'equa riparazione circostanze oggettive accertate in sede penale sebbene dal giudice della cognizione valutate come semplici elementi di sospetto, ed in quanto tali insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna.
5.2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso si rivela infondato anche in ordine al secondo profilo di doglianza. Sul punto invero l'ordinanza impugnata, ancorché sintetica, non pare tacciabile di aver omesso di considerare l'incidenza causale dei descritti rapporti sulla determinazione cautelare, atteso che - come rileva il P.G. - "l'analitica disamina, esitata nella enucleazione delle suddette condotte tenute dal NO nei confronti del VE, è stata dalla... corte dichiaratamente compiuta ripercorrendo tutte le condotte ritenute probanti a carico del NO nella originaria impostazione accusatoria (f. 8), all'evidenza, come tale, costituente anche il fondamento della misura cautelare".
Nè è in proposito rilevabile vizio di manifesta illogicità. Ribadito infatti che, come s'è evidenziato in premessa, condotta colposa ostativa alla riparazione può essere quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque "concorso" a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, non pare dubitabile che, pur escludendo che le dette condotte potessero di per sè rappresentare grave indizio dell'ipotesi delittuosa posta a fondamento dell'ordinanza custodiale, non può per ciò solo escludersi anche una loro incidenza causale nella determinazione predetta, non potendo certamente negarsi una loro rilevanza concorrente e rafforzativa del quadro indiziario integrato dagli altri elementi.
Come rileva infatti del tutto plausibilmente la corte territoriale, l'aver accettato consapevolmente l'appoggio elettorale di un esponente di vertice dell'associazione mafiosa e, a tal fine, dargli tutti i punti di riferimento per rintracciarlo in qualsiasi momento, integra gli estremi della colpa grave e costituisce, senza dubbio, condotta sinergica rispetto all'evento detenzione.
6. Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in favore del Ministero resistente, delle spese dallo stesso sostenute, liquidate in Euro 750,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dal Ministero dell'Economia liquidate in Euro 750,00.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014