Sentenza 22 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
' 041 3 6/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Regolamento di confine LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 1714/1999 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 1396 Cron. composta da: Gaetano GAROFALO Presidente Udienza 20 dicembre 2000 Antonio VELLA Consigliere Antonino ELEFANTE Consigliere ConsigliereCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giandonato NAPOLETANO UFFICIO COPIE Carlo CIOFFI Consigliere relatore Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente: BE TO RS TI dal Sig. 1500 per diritti L. SENTENZA il 2.3 MAR 2001 sul ricorso proposto da: IL CE NN IA, elettivamente domiciliata in Roma, via Maestro G. Capocci n. 24, presso l'avv. Leonida Ludovisi, che la difende, come da procura in at- 'RE 1500 ANCELLERIA ti;
- ricorrente -
contro
RI VA, elettivamente domiciliata in Roma, via San Tommaso 0177522 d'Aquino n. 116, presso l'avv. Vincenzo Salvati, che la difende, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17290 del 1° otto- bre 1998; ; 2126/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio da! Sig. SALVATI per diritti L. A p 3 MAG 2001 IL CE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Vincenzo Salvati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. LIRE 2000 CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha re- golato il confine tra i fondi appartenenti a IA LA ed VA IE, in BD215353 base a quanto risulta dal comune titolo di acquisto (atto di divisione), rifor- mando quella del Pretore, che in primo grado aveva regolato in modo diver- so il confine, in base alle risultanze catastali. Il Tribunale ha anche rilevato che l'individuazione del confine in base al titolo di acquisto è confermato dalla presenza sul posto di due se- gni lapidei. IA LA ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un so- lo motivo. VA IE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La controricorrente ha contestato la validità della procura rila- sciata da IA LA al suo difensore, osservando che in quella apposta a margine del suo ricorso non si fa riferimento al giudizio di cassazione, e che essa dunque difetta di specialità. 2 L'eccezione è infondata. Questa Corte ha di recente sempre affermato (vedi in particolare la sentenza 4 febbraio 2000, n. 1241) che nel giudizio di cassazione il requi- sito della specialità della procura rilasciata al difensore (art. 365 e 370 cod. proc. civ.) deve ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui la procura a mar- gine del ricorso, non contempli specificamente il giudizio di cassazione, in base al principio secondo cui la procura a margine fa corpo unico con l'atto cui accede. Con l'unico motivo del suo ricorso IA LA denunzia viola- zione dell'art. 950 cod. civ., sostenendo che segni lapidei ai quali ha fatto riferimento il Tribunale sono fallaci, perché surrettiziamente apposti solo di recente, e che, in mancanza di altri elementi, il confine andava determinato facendo riferimento alle risultanze catastali. La censura è infondata. La tesi della ricorrente per un verso è fondata sull'allegazione di un fatto (la collocazione solo recente di segni lapidei) che non risulta essere stato accertato dal giudice del merito, e del quale non risulta sia stato chiesto l'accertamento); per altro verso contrasta con l'orientamento giurispruden- ziale sempre seguito da questa Corte (vedi in particolare la sentenza di que- sta sezione, 21 maggio 1997 n. 4508), secondo il quale nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi in sede di azione di rego- lamento ex art. 950 cod. civ. il giudice del merito, non può prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza 3 dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto;
e secondo il quale solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confi- ne, rilevabili dagli indicati titoli, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna IA LA a rifondere 20000 ad VA IE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 270000 173.000 "oltre lire 3.000.000 per onorari. Roma, 20 dicembre 2000 Il presidente (Gaetano Garofalo) Cantal L'estensore (Carlo Cioffi) Curls IL CE C1 Valeria Neri 22 MAR. 2001 5 APP. 2001 16527 D A. E L Deep L E D