Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa.
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2013, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 26/11/2013
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO PP - Consigliere - N. 1687
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 39089/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LÒ OS n. il 5.7.1966;
avverso l'ordinanza n. 85/2007 pronunciata dalla Corte d'appello di Bari il 4.6.2012;
sentita nella camera di consiglio del 26.11.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha richiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza resa in data 4/25.6.2012, la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda proposta da LÒ OS per la riparazione dell'asserita ingiusta detenzione dallo stesso subita nel periodo dal 31.5.2004 al 6.8.2004, in relazione al prospettato reato di associazione a delinquere di stampo mafioso dalla cui imputazione il LÒ era stato assolto nel merito.
Con il provvedimento impugnato, la corte barese ha ritenuto il comportamento del LÒ idoneo a dar causa colpevolmente al provvedimento restrittivo della sua libertà personale, per avere lo stesso, in modo gravemente imprudente, coltivato frequentazioni con soggetti pregiudicati per diversi e gravi reati, con forme e modalità tali da risultare equivoche e sospette, consentendo agli stessi soggetti di avvicinarlo con continuità e familiarità, nonostante la propria condizione professionale di assistente della polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Bari - San Nicola.
2. - Avverso il provvedimento della corte d'appello di Bari, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il LÒ, censurando il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 314 c.p.p.. In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale abbia ritenuto causalmente rilevante e gravemente colpevole il complessivo comportamento del ricorrente nel provocare l'adozione del provvedimento restrittivo dallo stesso sofferto, in assenza di alcun concreto elemento probatorio di riscontro in tal senso utilizzabile, avuto particolare riguardo alla natura occasionale e limitata nel tempo delle sospette frequentazioni del LÒ evidenziate nel provvedimento impugnato, al più espressive di un'eventuale incauta leggerezza dello stesso, inidonea a costituire una forma di evidente e macroscopica imprudenza o trascuratezza, suscettibile di integrare una causa ostativa al riconoscimento della riparazione invocata. Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
Secondo l'insegnamento di questa corte di legittimità (correttamente richiamato nel provvedimento impugnato), in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Cass., Sez. 3, n. 363/2007, Rv. 238782). Nel caso di specie, secondo il ragionamento coerentemente e logicamente dipanato nel provvedimento impugnato in questa sede, la corte d'appello di Bari ha riconosciuto, in capo al LÒ, il ricorso di consistenti profili di colpa grave nel concorrere a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, evidenziando come lo stesso, a dispetto (e in patente violazione) dei doveri pertinenti alla propria condizione professionale di assistente della polizia di Stato (in servizio presso il commissariato di Bari- San Nicola), aveva intrattenuto, nel corso degli anni, insistiti rapporti personali con tale LE FA (già gravato da precedenti per lesioni personali e rapine) nonché con tale FI PP (all'epoca pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di armi, oltreché indagato per associazione a delinquere in qualità di promotore e dirigente).
Con riguardo a tali frequentazioni, la corte territoriale ha sottolineato le particolari modalità in cui le stesse ebbero ad attuarsi, evidenziando la significativa circostanza costituita dalla divulgazione, ad opera del ricorrente, del numero di utenza mobile intestato alla propria ex-fidanzata: circostanza dallo stesso LÒ giustificata, nel corso dell'interrogatorio cui fu sottoposto a seguito del proprio arresto, dal fatto che lo stesso, in quanto poliziotto, non avrebbe potuto "dare il (proprio) numero ad uno che è delinquente" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata), in tal modo esprimendo con chiarezza, tanto la consapevolezza della qualità dei soggetti con i quali intratteneva le proprie frequentazioni, quanto del disvalore delle stesse in ragione della propria condizione professionale;
e ciò, a tacere della singolare spregiudicatezza dimostrata nel coinvolgere terze persone estranee nelle pieghe della propria oscura o controversa vita di relazione.
Sotto altro profilo, la corte territoriale ha altresì valorizzato il dato costituito dalla superficiale disinvoltura con la quale il LÒ consentiva ai menzionati soggetti d'inserirsi nella propria vita privata, fino a coinvolgerli per le trattative e l'acquisto di beni di non irrilevante valore economico (come nella specie accaduto per la compravendita di un orologio d'oro), dimostrando altresì un'approfondita e sperimentata dimestichezza nella gestione di tali relazioni, come attestato dal diminutivo (Mino) con il quale consentiva a detti soggetti d'essere appellato, o dalla circostanza di arrivare a "convocarli" liberamente presso locali pubblici senza troppi riguardi, in contrasto con la prospettata occasionalità o sporadicità di dette frequentazioni come infondatamente sostenuto, ancora in questa sede, dall'odierno ricorrente.
In modo del tutto ragionevole e sulla base di una motivazione pienamente coerente sul piano logico e congruamente lineare in termini argomentativi, pertanto, la corte territoriale ha ascritto una decisiva valenza causale alla congiunta incidenza delle condotte gravemente colpose del LÒ così compendiate (in relazione all'adozione della misura cautelare detentiva assunta nei suoi confronti), avendo coerentemente e logicamente riconosciuto la piena idoneità delle sospette frequentazioni del prevenuto e delle modalità delle stesse a impedire l'imposizione e il protrarsi della privazione della sua libertà, così lasciando prospettare un'apparente e intuibile conferma del quadro indiziario già acquisito a suo carico, segnatamente a seguito di una chiamata in correità emessa da altro soggetto nel corso delle indagini. 4. - Le considerazioni che precedono valgono a giustificare il riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, cui segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014