Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato.
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 39199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39199 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Individrio 39 1 9 9 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sen 2857 Composta da Sent. n. sez. Aldo Fiale · Presidente - C.C. 01/07/2014 Renato Grillo R.G.N. 7414/2014 Gastone Andreazza -Relatore- Aldo Aceto Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS AN IO, n. a Catania il 12/06/1940; avverso la ordinanza della Corte d'Appello di Catania in data 18/10/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. IS AN IO ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Catania, quale giudice di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte in data 23/11/2012, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita. Lamenta con un unico motivo la mancata osservanza dei dettami della sentenza di annullamento con rinvio nonché la violazione dell'art. 314 c.p.p. relativamente alle condotte gravemente colpose ritenute ostative al diritto alla riparazione;
in particolare l'ordinanza impugnata, dopo avere illustrato, in maniera tuttavia irrilevante ai fini della individuazione di elementi ostativi, i precedenti penali del ricorrente, ha posto in risalto in tale ultimo senso le frequentazioni del medesimo con pregiudicati e con esponenti del clan LL UN, qualificati tuttavia in maniera contraddittoria dalla stessa ordinanza dapprima come isolati e, successivamente, come assidui e duraturi.
2. Ha presentato memoria l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell' Economia e delle Finanze costitut✓ tosi in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto della legittima valorizzazione, da parte della Corte d'Appello, dei contatti con soggetti coinvolti nel sodalizio mafioso e richiamando pronunce di questa Corte anche in punto di attribuzione di una diversa valenza ad elementi non esclusi dal giudice del processo penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Va anzitutto ricordato come questa Corte abbia affermato che deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 c.p.p., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637). A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (ed anzi, è questo il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione) (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 42729 del 16/10/2007, Kishta, non massimata). 2 Si è quindi precisato che, in tale contesto, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (cfr., tra le altre, Sez.4, n. 1235/14 del 26/11/2013, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212/14 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878).
4. Ribadito quanto sopra, va però anche precisato che la stessa conformazione dell'art. 314 c.p.p., secondo cui è ostativo alla riparazione il comportamento che per dolo o colpa grave abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita, richiede, evidentemente, che non tutte le frequentazioni siano tali da integrare la colpa ma solo quelle che, appunto siano da porre in relazione quanto meno di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr., Sez. 4, n. 1921/14 del 20/12/2013, Mannino, Rv. 258486; ); e, sotto tale profilo, non possono, allora, non rilevare tipo e la "qualità" di dette frequentazioni la cui verifica è dunque rimessa al giudice della riparazione nel contesto della necessaria e specifica motivazione in ordine alla incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (cfr. Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 220984).
5. Nella specie, la motivazione con cui la Corte d'Appello di Catania, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di riparazione, non appare avere fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, in particolare non avendo esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni indicate debbano ritenersi avere concorso nel determinare la detenzione. Quanto alla rilevanza degli incontri con gli appartenenti al clan LL UN, dalla stessa ordinanza impugnata non si comprende infatti se gli stessi fossero "isolati e risalenti nel tempo", come tali essendo stati definiti, come affermato dall'ordinanza, dalla sentenza assolutoria ("...il richiedente nel passato non si vergognava affatto di incontrare personaggi di certa appartenenza al clan LL UN come il sanguinario VI GL, il suo accusatore, LE Carmelo e LL CO, seppur tali incontri, per come precisa la sentenza di assoluzione, sono isolati e risalenti nel tempo") oppure, del tutto all'opposto, costanti ("tale sentenza assolutoria non esclude che lo stesso si accompagnava 3 in modo costante a detti componenti di tale clan, tanto da essere confuso dai due collaboratori come soggetto intraneo...") e assidui tanto da essere egli confuso dai collaboratori OS e RU con tali soggetti malavitosi. Irrisolta dunque la verifica circa il grado e l'intensità di tali frequentazioni, resta non chiaramente comprensibile su quali basi la stessa Corte abbia subito dopo potuto affermare che "tale comportamento ha avuto un'efficacia logica e causale per conferire pregio alla misura cautelare", in tal modo, dunque, venendo omessa la verifica cui il giudice avrebbe dovuto specificamente procedere secondo i principi sopra richiamati. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Così deciso in Roma, I'1 luglio 2014 Il Consigliere est.Consigliere/est. Il Presidente Aldo Fiale Gastone Andreazza Aero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2014 IL IL CANCELLIERE N E LU RI R P U S +