Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso di commissione del reato in forma concorsuale, ai fini dell'integrazione degli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, è necessario che l'agente - cui è contestato il concorso morale - sia a conoscenza dell'attività criminale altrui a meno che la sua condotta sia stata tale da consentirgli di percepir la natura macroscopicamente colposa del suo comportamento e sia di per sé idonea ad integrare reati per i quali è consentita la detenzione.
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2013, n. 5628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5628 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 13/11/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1569
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 15055/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA GI N. IL 30/08/1944;
avverso l'ordinanza n. 88/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 13/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. IG PP, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 27.1.2006 al 16.2.2006 (detenzione in carcere) e dal 17.2.2006 al 15.6.2006 (arresti domiciliari), in relazione ai delitti di tentate lesioni personali, tentato sequestro di persone e tentata estorsione in danno dei coniugi ZO - Foti, che gli erano stati attribuiti in concorso con altri, in qualità di mandante.
2. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, in quanto il comportamento dell'odierno ricorrente aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Ricordato che il 22.12.2005 il ZO aveva aperto la porta della propria abitazione dopo aver udito una persona chiamare, in dialetto calabrese, Compare Nino, e tre individui, indicati dal ZO come extracomunitari, erano entrati in casa ed avevano aggredito lui e la moglie, andando poi via senza asportare nulla, la Corte di Appello ha ravvisato il comportamento gravemente colposo nel fatto che il IG, qualche giorno prima dell'accaduto, si era con i propri animali abusivamente introdotto in un fondo in proprietà del ZO, aveva danneggiato il raccolto, aveva schernito e velatamente minacciato il ZO in risposta alle rimostranze di questo, dicendogli che sarebbe potuto andare a lamentarsi dai Carabinieri, che le sue mucche potevano pascolare ove preferivano e che se non avesse fatto il bravo lo avrebbe mandato a Torino;
nonché nel fatto che il 5.1.2006 il IG aveva avuto un ulteriore diverbio con il ZO, nel corso del quale il primo aveva insistentemente sostato dietro al cancello della proprietà del secondo, disturbando e suonando il clacson, aveva rivolto al ZO l'appellativo di infame e lo aveva schernito per l'essersi rivolto ai carabinieri.
L'insieme di tali circostanze concreta, per la Corte di Appello, la condizione ostativa alla riparazione richiesta.
3.1. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata lamentando con un primo motivo violazione di legge in relazione agli artt. 314, 315, 125 e 546 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione della sussistenza della colpa grave, ed inoltre vizio motivazionale, per aver la Corte di Appello omesso di valutare il decisivo elemento dei chiarimenti offerti dal IG in occasione dell'interrogatorio di garanzia. Inoltre, il Collegio distrettuale ha omesso di considerare che, nell'ambito del procedimento penale, i comportamenti del IG sono risultati non collegabili all'aggressione dei coniugi ZO operata da ignoti. Con un secondo motivo ha lamentato ancora violazione di legge e vizio motivazionale: rimarcato che il Gup del Tribunale di Reggio Calabria ebbe a pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti del IG, si rileva che la colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen. non può consistere in circostanze che non sono in grado neppure di garantire la prosecuzione del giudizio oltre l'udienza preliminare;
diversamente opinando l'interessato dovrebbe dolersi del fatto che il mancato approfondimento dibattimentale non gli ha consentito di dimostrare la completa infondatezza dell'ipotesi accusatoria. Ciò nonostante la Corte di Appello ha fondato il proprio giudizio sul sospetto che il IG fosse il mandante dell'aggressione.
3.2. Con memoria difensiva depositata il 6.11.2013 il difensore del IG insite sui motivi già formulati e rimarca come il Gip, dopo l'interrogatorio dell'arrestato, avesse la disponibilità di tutti gli elementi che condussero alla dichiarazione di improcedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. A fronte dei rilievi mossi con il ricorso che si esamina è opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/10/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222263). In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetutamente puntualizzato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664; nel medesimo senso già Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203636).
Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1, - è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).
4.2. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, con orientamento costante questa Corte insegna, sin dalle prime pronunce sul tema, che qualora sia stato ascritto un illecito plurisoggettivo, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o imprudente dell'istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rappresentato dalla consapevolezza dell'altrui attività illecita. Si è affermato, ad esempio, che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso in cui sia contestato un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa alla misura della custodia cautelare se si sia al corrente dell'attività delittuosa di altri e, ciò nonostante, pur non concorrendo in quella attività, si pongano in essere, con evidente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione della contiguità del concorso. Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa (Sez. 4, Sentenza n. 598 del 29/04/1994, Gandolfo, Rv. 200152). Più di recente si è ribadito che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 - dep. 27/12/2010, Carere, Rv. 249237). Simili affermazioni sono state per lo più fatte in casi nei quali si trattava di valutare comportamenti indicati come di connivenza (soggetto convivente con persona detentrice di un rilevante quantitativo di stupefacente (Sez. 4, Sentenza n. 37567 del 02/04/2004, Barison, Rv. 229142)) o di contiguità (soggetto avente rapporti di frequentazione con esponenti di consorteria mafiosa (Sez. 4, Sentenza n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218)). In tali casi il fatto che si conosca l'altrui agire trasgressivo può essere essenziale perché possa pretendersi dal consociato di orientare il proprio comportamento sulla base di una prognosi sul possibile coinvolgimento in ipotesi di intervento giudiziario. A ben vedere ciò è richiesto perché è necessario che il soggetto possa percepire la natura colposa, macroscopicamente colposa, del proprio comportamento, sì da potergli muovere il rimprovero che preclude alla riparazione. Ma quando questa percezione è resa possibile dalle caratteristiche intrinseche della condotta - e sempre che già questa renda possibile ipotizzare reati per i quali è consentita la detenzione -, non sembra necessario, ove sia stato ipotizzato un concorso morale nel reato, che si sia stati consapevoli della esecuzione del reato da altri fatta.
4.3. È opportuno prendere le mosse dai rilievi infondati. In ordine alla presunta omessa valutazione del comportamento collaborativo del IG, coglie il segno il P.G. requirente laddove afferma che una simile condotta non esclude che la colpa grave possa essere colta aliunde. La sottolineatura della circostanza per la quale il Gip, dopo l'interrogatorio dell'arrestato, avrebbe avuto la disponibilità di tutti gli elementi che condussero alla dichiarazione di improcedibilità è stata avanzata solo con la memoria difensiva e quindi va intesa unicamente come ulteriore esplicazione dell'originario motivo;
diversamente, ovvero a considerarlo come prospettante una violazione dell'art. 314 c.p.p., comma 2 esso risulterebbe inammissibile. Ed infatti, qualora venga proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello che ha riconosciuto il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e vengano presentati motivi aggiunti, detti motivi sono da considerarsi come memorie di parte ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. e, quindi, meramente illustrative dei motivi di ricorso e non possono contenere, a pena di inammissibilità, motivi nuovi rispetto a quelli del gravame (così, in tema di ricorso del Ministero del Tesoro, Sez. 4, Sentenza n. 1369 del 30/11/1993, Ministero del Tesoro in proc. Guardabascio, Rv. 196509). Quanto ai restanti rilievi, l'evocazione dell'esistenza di un vulnus costituzionale ove si assumano le risultanze delle indagini preliminari come base del giudizio è palesemente infondata, perché non si vede come si dovrebbe diversamente definire il quadro fattuale di riferimento e perché è nella disponibilità dell'imputato medesimo concorrere alla formazione dei materiali sottoposti al giudice dell'udienza preliminare, ad esempio attraverso le indagini difensive.
4.4. È però fondato il rilievo della impropria valorizzazione operata dalla Corte di Appello del giudizio del Gup circa l'esistenza di residui elementi di sospetto. Su ciò si dirà ancora a breve. Intanto, però, il fondamentale profilo di illegittimità della decisione in esame deriva dal fatto che, pur in presenza di un addebito imperniato sulla partecipazione ai reati in qualità di mandante, la Corte di Appello ha lungamente argomentato in ordine alla natura colposa delle condotte pacificamente riferibili al IG (per intendersi, quelle antecedenti e posteriori al 22.12.2005), ma non ha neanche enunciato il tema delle prove concernenti la consapevolezza da parte di questi dell'aggressione subita dalla coppia ZO - Foti. Nè può valere a colmare la decisiva lacuna il richiamo al passo della sentenza per il quale "gli elementi indiziari sostanziavano il ragionevole sospetto che proprio il IG fosse il mandante del pestaggio", perché se tale affermazione poteva avere - nella decisione del Gup (e qui ci si salda con quanto sopra espresso) - la funzione di manifestare la esistenza di elementi di contrastante valore, tali da precludere una soluzione propendente per il rinvio a giudizio o, all'inverso, per la sicura estraneità ai fatti del IG, altrettanto non può dirsi nell'ambito del giudizio in tema di riparazione, ove il solo dato che si impone su ogni altro è la dichiarata assenza di certezza in ordine al coinvolgimento del IG nei fatti commessi da ignoti in danno dei coniugi ZO.
4.4. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria perché rivaluti i fatti alla luce dei principi sopra esposti;
e quindi espliciti se la condotta del IG fosse di per sè stessa in grado di giustificare l'adozione di provvedimenti cautelari nei suoi confronti ovvero, in caso negativo, se questi - nel porre in essere le condotte attribuitegli - abbia avuto consapevolezza dell'agire illecito altrui.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014